Eventuale scarsità del flottante. Ad esito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini), ove non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni YNAP, anche tenuto conto della permanenza nel capitale sociale ordinario dell’Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa ap- plicabile. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o il Delisting ai sensi dell’art. 2.5.1 del Regolamento di Xxxxx, salvo che l’Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni. A tal riguardo, si segnala che anche in presenza di scarsità di flottante, l’Offerente non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni YNAP, non sussistendo al riguardo alcun obbligo in capo all’Offerente medesimo. In caso di Delisting, si segnala che i titolari delle Azioni YNAP che non abbiano aderito all’Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.
Eventuale scarsità del flottante. Fermo restando quanto indicato nei precedenti Paragrafi A.9 e A.10, della presente Sezione del Documento di Offerta, nel caso in cui, all’esito dell’Offerta (o, se del caso, all’esito dell’eventuale Riapertura dei Termini dell’Offerta), il flottante residuo delle azioni ordinarie di IMA fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell’Emittente, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell’Emittente nel Segmento STAR del MTA, con conseguente possibile trasferimento dell’Emittente da tale segmento al Mercato Telematico Azionario, secondo quanto previsto dall’articolo IA.4.2.2, comma 3, delle Istruzioni di Xxxxx. In caso di perdita della qualifica di STAR, le azioni ordinarie di IMA potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla Data del Documento di Offerta. Inoltre, l’Emittente non sarebbe più tenuto al rispetto dei particolari requisiti di trasparenza e corporate governance obbligatori per le sole società quotate sul Segmento STAR e potrebbe decidere, a sua discrezione, di non farne applicazione in via volontaria. Nel caso in cui, al termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, non ricorrano i presupposti di cui all’art. 108, comma 2, del TUF, nonostante non vi siano azionisti rilevanti ai sensi della normativa applicabile ulteriori rispetto all’Offerente (anche alla luce di quanto dichiarato informalmente da Hydra S.p.A., azionista rilevante dell’Emittente che, alla Data del Documento di Offerta detiene azioni ordinarie dell’Emittente pari al 2,5% del capitale sociale, in merito alla propria decisione irrevocabile di aderire integralmente all’Offerta, come da comunicato dell’Offerente diffuso al mercato in data 18 novembre 2020), non si può escludere che si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell’Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ossia il Delisting) ai sensi dell’articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, atteso anche che, in presenza di scarsità di flottante, l’Offerente intende conseguire il Delisting e, pertanto, non porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento ...
Eventuale scarsità del flottante. Fermo restando quanto indicato nelle precedenti Paragrafi A.8 e A.9 del Documento di Offerta, nel caso in cui, all’esito dell’Offerta, si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente, anche in considerazione dell’eventuale permanenza nell’azionariato dell’Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni applicabili, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell’Emittente dalla quotazione (ossia opererà il Delisting) ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, salvo che l’Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni. Per l’ipotesi che tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l’Offerente dichiara di non intendere porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile. In caso di revoca delle azioni ordinarie dell’Emittente dalla quotazione (ossia di Delisting ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Xxxxx), i titolari di Azioni che non abbiano aderito all’Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento (fermo quanto segnalato nel precedente Paragrafo A.6 con riferimento alla Fusione nel caso in cui la stessa venisse attuata a seguito del Delisting). Per ulteriori informazioni sui possibili scenari alternativi in merito all’adesione o meno all’Offerta, si rinvia al successivo Paragrafo A.12 del Documento di Offerta.
Eventuale scarsità del flottante. Fermo restando quanto indicato nei precedenti Paragrafi A.9 e A.10, nel caso in cui, all’esito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini), permangano nell’azionariato dell’Emittente soggetti con partecipazioni rilevanti, potrebbe verificarsi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni; Borsa Italiana potrebbe dunque disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell’art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l’Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni. Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l’Offerente dichiara sin d’ora la propria intenzione di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Si rinvia a quanto precisato nei Paragrafi A.5 e A.13 delle Avvertenze per quanto concerne le possibili modalità di ripristino del flottante.
Eventuale scarsità del flottante. Nel caso in cui, a esito dell’Offerta Obbligatoria, ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini, si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente - anche tenuto conto dell’eventuale permanenza nel capitale sociale dell’Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, nonché della concentrazione delle partecipazioni in mano a pochi azionisti rilevanti -
Eventuale scarsità del flottante. Qualora l’Offerta non si perfezionasse e dovesse comunque verificarsi una scarsità di flottante – anche tenuto conto di eventuali acquisti di Azioni effettuati al di fuori dell’Offerta – tale da non assicurare la regolare negoziazione delle Azioni, Borsa Italiana potrà disporre la sospensione e/o il Delisting ai sensi dell’articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa. In tal caso, qualora l’Offerente non intendesse ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni, gli azionisti dell’Emittente si troverebbero ad essere titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti possibili difficoltà di liquidare il proprio investimento.