Festività. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: 1) Capodanno; 2) Epifania; 3) anniversario della Liberazione; 4) lunedì di Pasqua; 5) festa del Lavoro; 6) 2 giugno (festa della repubblica) 7) Assunzione della Madonna; 8) Ognissanti; 9) Immacolata Concezione; 10) X. Xxxxxx; 11) X. Xxxxxxx; 12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Festività. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario Anniversario della Liberazione;
4) lunedì Lunedì di Pasqua;
5) festa Festa del Lavorolavoro;
6) (2 giugno (festa giugno) Festa della repubblica)Repubblica;
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a ad un corrispondente riposo da fruire, entro 30 trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione Direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Cooperative Social Agreement
Festività. Tutte le lavoratrici Sono considerate festività nazionali quelle considerate tali dalle norme di legge (25 aprile e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività1° maggio). Sono inoltre considerate festività infrasettimanali:
1) Capodannoil primo giorno dell'anno;
2) Epifania;l'Epifania.
3) anniversario della Liberazioneil giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) lunedì di Pasquail 2 Giugno (festa della proclamazione della Repubblica);
5) festa del Lavoroil 15 agosto (Assunzione);
6) 2 giugno il 1^ novembre (festa della repubblicaOgnissanti);
7) Assunzione della Madonnal'8 dicembre (Immacolata Concezione);
8) Ognissantiil 25 dicembre (Natale);
9) Immacolata Concezioneil 26 dicembre (Santo Stefano);
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (la solennità del Patrono unicamente del luogo ove si svolge la lavorazione. Riguardo alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità e sussista un rapporto di lavoro subordinato. Per i lavoratori a Roma tale tempo indeterminato nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore ricorra in un periodo di sospensione della lavoratrice retribuzione e del servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore la normale retribuzionestesso. Nel caso in cui di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanaleelencate con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto sarà corrisposta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, vale a dire non variabile in relazione alle festività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera compreso ogni elemento accessorio. Per i lavoratori assunti a tempo determinato il trattamento economico dovuto a norma di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice legge e il lavoratore chedi contratto per le festività nazionali e infrasettimanali, nonché‚ per ragioni inerenti le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili, è assolto con la percentuale di cui al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessatosuccessivo articolo 72. In occasione caso di coincidenza prestazione di una delle lavoro nelle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativanazionali e infrasettimanali, spetta ai lavoratori oltre al trattamento economico previsto all'art. 72, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto retribuzione per le ore di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo effettivo lavoro con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla la maggiorazione del lavoro straordinario festivo30% (trenta per cento) calcolata sulla paga conglobata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Festività. Tutte le lavoratrici Sono considerate festività nazionali quelle considerate tali dalle norme di legge (25 aprile e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività1° maggio). Sono inoltre considerate festività infrasettimanali:
1) Capodannoil primo giorno dell’anno;
2) Epifania;l’Epifania.
3) anniversario della Liberazioneil giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) lunedì di Pasquail 2 Giugno (festa della proclamazione della Repubblica);
5) festa del Lavoroil 15 agosto (Assunzione);
6) 2 giugno il 1° novembre (festa della repubblicaOgnissanti);
7) Assunzione della Madonnal’8 dicembre (Immacolata Concezione);
8) Ognissantiil 25 dicembre (Natale);
9) Immacolata Concezioneil 26 dicembre (Santo Stefano);
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (la solennità del Patrono unicamente del luogo ove si svolge la lavorazione. Riguardo alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nes- suna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavo- ratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità e sussista un rapporto di lavoro subordinato. Per i lavoratori a Roma tale tempo indeterminato nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore ricorra in un periodo di sospensione della lavoratrice retribu- zione e del lavoratore la normale retribuzioneservizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavo- ratore stesso. Nel caso in cui di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanaleelen- cate con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto sarà corrispo- sta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, vale a dire non variabile in relazione alle festività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla retribuzione retri- buzione normale giornaliera compreso ogni elemento accessorio. Per i lavoratori assunti a tempo determinato il trattamento economico dovuto a norma di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice legge e il lavoratore chedi contratto per le festività nazionali e infrasetti- manali, nonché‚ per ragioni inerenti le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili, è assolto con la percentuale di cui al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessatosuccessivo articolo 72. In occasione caso di coincidenza prestazione di una delle lavoro nelle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativanazionali e infrasettimanali, spetta ai lavoratori oltre al trattamento economico previsto all’art. 72, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto re- tribuzione per le ore di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo effettivo lavoro con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla la maggiorazione del lavoro straordinario festivo30% (trenta per cento) calcolata sulla paga conglobata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Festività. Tutte le lavoratrici e 1. Le festività nelle quali i lavoratori devono fruire usufruiranno, di 1 giorno di norma, del riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festivitàfestivo, sono le seguenti:
a) festività nazionali: - Anniversario della liberazione (25 aprile); - Festa del lavoro (1) Capodanno° maggio); - Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
2b) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì festività infrasettimanali: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno Pasqua (festa della repubblicamobile)
7) ; - Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Xxxxx Xxxxxxx (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione;
10) Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) Xxxxxx (25 dicembre); - X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno26 dicembre);
c) Patrono della città.
2. In occasione delle suddette festività decorre a favore caso di coincidenza della lavoratrice e ricorrenza del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui Santo Patrono con una delle festività sopra indicate cada nel giorno di elencate sub a) o b) la stessa verrà spostata ad altro giorno.
3. Il trattamento economico spettante, per la mancata prestazione conseguente alla fruizione del riposo festivo, è il seguente:
a) per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (profili professionali A), C) e D), dell'art. 17), la normale retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione;
b) per i lavoratori retribuiti in misura oraria (profili professionali B), dell'art. 17), verrà corrisposto un compenso pari ad 1/6 della normale retribuzione settimanale, rapportata all'orario medio effettuato.
4. A tutti i lavoratori, assenti per riposo settimanale, sia esso cadente di domenica o in altro giorno della settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività elencate al comma 1 del presente articolo, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla mensile, una giornata di retribuzione normale contrattuale (1/26 della retribuzione mensile ovvero 1/6 di fatto giornaliera (1/26quella settimanale), senza alcuna maggiorazione. La lavoratrice e il lavoratore chestessa giornata di retribuzione contrattuale, al netto di quanto corrisposto per ragioni inerenti al serviziotale giornata dagli istituti assicuratori nei casi di infortunio o maternità, dovrà prestare la propria opera essere corrisposta ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nelle suddette giornatestesse giornate di festività. Nota a verbale Le parti si danno atto che gli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili della giornata del 4 novembre, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, trovano compensazione in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivolavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Festività. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario Anniversario della Liberazione;
4) lunedì Lunedì di Pasqua;
5) festa Festa del Lavorolavoro;
6) 2 giugno (festa Festa della repubblica)Repubblica;
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a ad un corrispondente riposo da fruire, entro 30 trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione Direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Festività. Tutte le lavoratrici Sono considerate festività nazionali quelle considerate tali dalle norme di legge (25 aprile e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività1° maggio). Sono inoltre considerate festività infrasettimanali:
1) Capodannoil primo giorno dell'anno;
2) Epifania;l'Epifania.
3) anniversario della Liberazioneil giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) lunedì di Pasquail 2 Giugno (festa della proclamazione della Repubblica);
5) festa del Lavoroil 15 agosto (Assunzione);
6) 2 giugno il 1^ novembre (festa della repubblicaOgnissanti);
7) Assunzione della Madonnal'8 dicembre (Immacolata Concezione);
8) Ognissantiil 25 dicembre (Natale);
9) Immacolata Concezioneil 26 dicembre (Santo Stefano);
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (la solennità del Patrono unicamente del luogo ove si svolge la lavorazione. Riguardo alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità e sussista un rapporto di lavoro subordinato. Per i lavoratori a Roma tale tempo indeterminato nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore ricorra in un periodo di sospensione della lavoratrice retribuzione e del servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore la normale retribuzionestesso. Nel caso in cui di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanaleelencate con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto sarà corrisposta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, vale a dire non variabile in relazione alle festività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera compreso ogni elemento accessorio. Per i lavoratori assunti a tempo determinato il trattamento economico dovuto a norma di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice legge e il lavoratore chedi contratto per le festività nazionali e infrasettimanali, nonché‚ per ragioni inerenti le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili, è assolto con la percentuale di cui al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessatosuccessivo articolo 70. In occasione caso di coincidenza prestazione di una delle lavoro nelle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativanazionali e infrasettimanali, spetta ai lavoratori oltre al trattamento economico previsto all'art. 70, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto retribuzione per le ore di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo effettivo lavoro con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla la maggiorazione del lavoro straordinario festivo30% (trenta per cento) calcolata sulla paga conglobata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Festività. Tutte le lavoratrici e Tutti i lavoratori dirigenti devono fruire di 1 un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì : • Capodanno – 1 gennaio; • Epifania – 6 gennaio; • Anniversario Liberazione – 25 aprile; • Lunedì di Pasqua;
5) festa Pasqua – mobile; • Festa del Lavoro;
6) lavoro – 1 maggio; • Festa nazionale – 2 giugno (festa della repubblica)
7) giugno; • Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Madonna – 15 agosto; • Ognissanti – 1 novembre; • Immacolata Concezione;
10) Concezione – 8 dicembre; • X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) Xxxxxx - 25 dicembre; • X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno)– 26 dicembre; • S. Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore dirigente la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, I dirigenti che per ragioni inerenti al serviziodi servizio dovranno, dovrà tuttavia, prestare la propria loro opera nelle suddette giornate, avrà giornate avranno diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro 30 giorni gg. dalla data della festività infrasettimanale non fruita. Qualora le esigenze di servizio non permettano tale riposo la Struttura sanitaria sarà tenuta al pagamento della giornata festiva non goduta, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessatosalvo diversi accordi con l’interessato. In occasione caso di coincidenza di una delle predette festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale senza che sia effettuata prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ai dirigenti è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della normale retribuzione. Il dirigente ha diritto di in alternativa a fruire di un ulteriore giorno di riposo riposo, in un altro giorno feriale stabilito dalla direzione aziendale in accordo Struttura sanitaria, sentito l’interessato. La festività del Santo Patrono, qualora coincidente con l'interessata la domenica, non dà diritto a riposo compensativo o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivomonetizzazione.
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Festività. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festivitàLe festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate: - Festività nazionali:
1) Capodanno25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
2) Epifania1° maggio - Festa dei lavoratori;
3) anniversario 2 giugno - Festa della LiberazioneRepubblica; - Festività infrasettimanali:
1) il 1° giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio - l'Epifania;
3) il giorno del Lunedì di Pasqua;
4) lunedì di Pasquail 15 agosto - festa dell'Assunzione;
5) festa del Lavoroil 1° novembre - Ognissanti;
6) 2 giugno (festa della repubblica)l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
7) Assunzione della Madonnail 25 dicembre - Natale;
8) Ognissantiil 26 dicembre - X. Xxxxxxx;
9) Immacolata Concezione;la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
10A) X. Xxxxxx;In relazione alla norma di cui al 1° comma del p resente articolo nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro ne giorni sopra indicati.
11B) X. Xxxxxxx;Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
12C) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui di coincidenza di una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanaleelencate con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di fatto giornaliera (1/26)ogni elemento accessorio.
D) Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. La lavoratrice e 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore chebeneficerà del trattamento previsto al comma precedente.
E) Le ore di lavoro, per ragioni inerenti al servizioa qualsiasi titolo richieste, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornateprestate nei giorni festivi indicati nel presente articolo, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 modalità previste agli artt. 90 e 91 del precedente Titolo XXIII del presente contratto.
F) Le ore di lavoro prestate nei giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo nel quale venga richiesta giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivorelativa sola maggiorazione.
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Festività. Tutte le lavoratrici e i Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate: • 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione • 1° maggio - Festa dei lavoratori devono fruire di 1 • 2 giugno – Fondazione della Repubblica • il 1° giorno dell'anno • l'Epifania • il giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
lunedì dopo Pasqua • il 15 agosto - festa dell'Assunzione • il 1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5) festa ° novembre - Ognissanti • l'8 dicembre - Immacolata Concezione • il 25 dicembre - Natale • il 26 dicembre - S.Stefano • la solennità del Lavoro;
6) 2 giugno (festa della repubblica)
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre Patrono del luogo ove si svolge il 29 giugno)lavoro. In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e relazione alla norma di cui al primo comma del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanalepresente articolo, in aggiunta alla normale nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26)ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, semprechè non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità. La lavoratrice Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e il dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessatostesso. In occasione caso di coincidenza di una delle festività predette sopra elencate con il giorno una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di riposo settimanale nel quale venga richiesta fatto di cui all'art. 77. Per la normale prestazione lavorativafestività civile la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, la lavoratrice e ai sensi dell'art. 1, 2°comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54 (4 novembre) il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivola domenica.
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Festività. Tutte le lavoratrici e 1. Le festività nelle quali i lavoratori devono fruire usufruiranno, di 1 giorno di norma, del riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festivitàfestivo, sono le seguenti:
a) festività nazionali: - Anniversario della liberazione (25 aprile); - Festa del lavoro (1) Capodanno° maggio); - Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
2b) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì festività infrasettimanali: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno Pasqua (festa della repubblicamobile)
7) ; - Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Xxxxx Xxxxxxx (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione;
10) Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) Xxxxxx (25 dicembre); - X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno26 dicembre);
c) Patrono della città.
2. In occasione delle suddette festività decorre a favore caso di coincidenza della lavoratrice e ricorrenza del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui Santo Patrono con una delle festività sopra indicate cada nel giorno di elencate sub a) o b) la stessa verrà spostata ad altro giorno.
3. Il trattamento economico spettante, per la mancata prestazione conseguente alla fruizione del risposo festivo, è il seguente:
a) per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (profili professionali A), C) e D), dell'art. 18), la normale retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione;
b) per i lavoratori retribuiti in misura oraria (profili professionali B), dell'art. 18), verrà corrisposto un compenso pari ad 1/6 della normale retribuzione settimanale, rapportata all'orario medio effettuato.
4. A tutti i lavoratori, assenti per riposo settimanale, sia esso cadente di domenica o in altro giorno della settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività elencate al comma 1 del presente articolo, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla mensile, una giornata di retribuzione normale contrattuale (1/26 della retribuzione mensile ovvero 1/6 di fatto giornaliera (1/26quella settimanale), senza alcuna maggiorazione. La lavoratrice e il lavoratore chestessa giornata di retribuzione contrattuale, al netto di quanto corrisposto per ragioni inerenti al serviziotale giornata dagli istituti assicuratori nei casi di infortunio o maternità, dovrà prestare la propria opera essere corrisposta ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nelle suddette giornatestesse giornate di festività. Nota a verbale Le parti si danno atto che gli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili della giornata del 4 novembre, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, trovano compensazione in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivolavoro.
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Festività. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti se- guenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno (festa della repubblicaRepubblica)
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione retri- buzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornategior- nate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa stabi- lita dall’impresa sentito l'interessatol’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta xxxxxx- sta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata l’interessata o l'interessatol’interessato, fermo restando il pagamento paga- mento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
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Festività. Tutte Sono considerati giorni festivi tutte le lavoratrici e domeniche ed i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festivitàseguenti:
1) Capodannoil primo giorno dell’anno;
2) Epifaniail 6 gennaio, Epifania del Signore;
3) anniversario il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
4) il giorno di lunedì di dopo Pasqua;
5) il 1° maggio, festa del Lavorolavoro;
6) il 2 giugno (festa giugno, Anniversario della repubblica)fondazione della Repubblica;
7) Assunzione il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della MadonnaB.V. Xxxxx;
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
9) Immacolata Concezioneil 4 novembre; giorno dell’unità nazionale (*);
10) X. Xxxxxxl’8 dicembre, giorno dell’lmmacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, giorno di Natale;
12) il 26 dicembre, X. Xxxxxxx;
1213) X. Xxxxxxx la Festa del Patrono del luogo (**) Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori a Roma tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ri- correnza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente tratta- mento:
a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorate della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti la- voratori siano sospesi dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall’art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 50. (*) La celebrazione di tale festività ricorre nazionale è spostata alla domenica successiva dalla Legge 5.3.1977 n. 54. (**) Per il Comune di Roma la Festa del Patrono è il 29 giugnogiugno (SS.Xxxxxx e Xxxxx). In occasione delle suddette A seguito della Legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 e fermo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività decorre soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionale coincidente con la domenica. Pertanto il 4 novembre è giornata lavorativa a favore della lavoratrice tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e del lavoratore Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, ec- cezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire:
a) che la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività sopra indicate cada nel giorno soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga or- dinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo settimanaleil cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, in aggiunta alla normale tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettua- zione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivogiorna- liera normalmente dovuta.
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Festività. Tutte Sono considerati giorni festivi tutte le lavoratrici domeniche e i lavoratori devono fruire di 1 seguenti: (1)1° giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1dell'anno (2)6 gennaio (Epifania del Signore) Capodanno;
2) Epifania;
3) (3)25 aprile (anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5) (4)lunedì dopo Pasqua (5)1° maggio (festa del Lavoro;
6) 2 (6)2 giugno (festa anniversario della repubblica)
7Fondazione della Repubblica) (7)15 agosto (Assunzione della Madonna;
8) B.V. Xxxxx) (8)1° novembre (Ognissanti;
9) (9)4 novembre (Unità nazionale) (*) (10)8 dicembre (Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11(11)25 dicembre (Natale) (12)26 dicembre (X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma 13)S. Patrono del luogo (**) (*)La celebrazione di tale festività ricorre nazionale è spostata alla domenica successiva dalla legge 5.3.77 n. 54. (**)Per il Comune di Roma la festa del S. Patrono è il 29 giugnogiugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx). Quando la festa del S. Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale si considera festivo il giorno feriale susseguente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori a tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali e infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.49, n. 260 e 31.3.54, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali e infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento: (a)se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; (b)se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorate della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime 2 settimane della sospensione. Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al terzo elemento prevista dall'art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In occasione delle suddette caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all'art. 50. A seguito della legge 5.3.77 n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del DPR 28.12.85 n. 792 e fermo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività decorre soppresse sarà il seguente: (a)per la festività nazionale 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.54 n. 90 per il caso di festività nazionale coincidente con la domenica. Pertanto il 4 novembre è giornata lavorativa a favore della lavoratrice tutti gli effetti; (b)per le 4 festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e del lavoratore Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, 1 giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: (a)che la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività sopra indicate cada nel giorno soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo settimanaleil cui godimento sarà tra le stesse Parti concordato, in aggiunta alla normale tenendo conto delle esigenze aziendali; (b)che sia preventivamente concordata tra le stesse Parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivonormalmente dovuta.
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Festività. Tutte Sono considerati giorni festivi tutte le lavoratrici e domeniche ed i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festivitàseguenti:
1) Capodannoil primo giorno dell'anno;
2) Epifaniail 6 gennaio, Epifania del Signore;
3) il 25 aprile, anniversario della Liberazioneliberazione;
4) il giorno di lunedì di dopo Pasqua;
5) il 1º maggio, festa del Lavorolavoro;
6) il 2 giugno (festa giugno, anniversario della repubblica)fondazione della Repubblica;
7) Assunzione il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della MadonnaB.V. Xxxxx;
8) il 1º novembre, giorno di Ognissanti;
9) Immacolata Concezioneil 4 novembre, giorno dell'unità nazionale (*);
10) X. Xxxxxxl'8 dicembre, giorno dell'lmmacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, giorno di Natale;
12) il 26 dicembre, X. Xxxxxxx;
1213) la festa del Patrono del luogo (**). Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori a tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:
a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorate della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro; il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3º elemento prevista dall'art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all'art. 50. A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e fermo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla L. 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di festività nazionale coincidente con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (X. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta. (a Roma *) La celebrazione di tale festività ricorre nazionale è spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54. (**) Per il comune di Roma la festa del Patrono è il 29 giugnogiugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
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Festività. Tutte Sono considerati giorni festivi tutte le lavoratrici e domeniche ed i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festivitàseguenti:
1) Capodannoil primo giorno dell’anno;
2) Epifaniail 6 gennaio, Epifania del Signore;
3) anniversario il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
4) il giorno di lunedì di dopo Pasqua;
5) il 1° maggio, festa del Lavorolavoro;
6) il 2 giugno (festa giugno, Anniversario della repubblica)fondazione della Repubblica;
7) Assunzione il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della MadonnaB.V. Xxxxx;
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
9) Immacolata Concezioneil 4 novembre; giorno dell’unità nazionale (*);
10) X. Xxxxxxl’8 dicembre, giorno dell’lmmacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, giorno di Natale;
12) il 26 dicembre, X. Xxxxxxx;
1213) X. Xxxxxxx la Festa del Patrono del luogo (**) Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori a Roma tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ri- correnza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente tratta- mento:
a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorate della percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti la- voratori siano sospesi dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall’art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 50. A seguito della Legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di (*) La celebrazione di tale festività ricorre nazionale è spostata alla domenica successiva dalla Legge 5.3.1977 n. 54. (**) Per il Comune di Roma la Festa del Patrono è il 29 giugnogiugno (SS.Xxxxxx e Xxxxx). In occasione delle suddette giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 e fermo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività decorre soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionale coincidente con la domenica. Pertanto il 4 novembre è giornata lavorativa a favore della lavoratrice tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e del lavoratore Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, ec- cezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire:
a) che la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività sopra indicate cada nel giorno soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga or- dinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo settimanaleil cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, in aggiunta alla normale tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettua- zione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivogiorna- liera normalmente dovuta.
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Festività. Tutte le lavoratrici Sono identificate quali festività nazionali e i lavoratori devono fruire di 1 infrasettimanali:
a) il 1° giorno dell'anno
b) il 6 gennaio
c) il giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5d) festa il 25 aprile
e) il 1° maggio
f) il 2 giugno
g) il 15 agosto
h) il 1° novembre
i) il 4 novembre
j) l'8 dicembre
k) il 25 dicembre
l) il 26 dicembre
m) il giorno di ricorrenza del Lavoro;
6) 2 giugno (festa della repubblica)
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno)S. Patrono Nei giorni sopra indicati, i lavoratori che non svolgano la propria prestazione, assunti con qualifica di impiegati o la cui retribuzione è concordata su base mensile, non subiranno alcuna riduzione o trattenuta. In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore Negli stessi giorni, ai lavoratori la normale retribuzionecui retribuzione è calcolata su base oraria, con qualifica di operai, sarà riconosciuto un importo pari alla retribuzione di fatto prevista per quella giornata. Nel caso in cui A tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro qualifica, qualora una delle festività sopra indicate elencate cada nel giorno di riposo settimanaledomenica, in aggiunta alla normale retribuzione viene sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla ad 1/26 (un ventiseiesimo) della retribuzione mensile di fatto; per il 2 giugno e il 4 novembre, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico come previsto per le festività che coincidono con la domenica. Nei casi di assenza dal lavoro in giorno festivo nel quale i lavoratori percepiscono un trattamento a carico di istituti previdenziali o assistenziali (ad esempio in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio), il datore di lavoro dovrà integrare il trattamento economico erogato dagli istituti fino a raggiungere la retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e che il lavoratore cheavrebbe percepito se non fosse stato assente. Le ore di lavoro, per ragioni inerenti al servizioa qualsiasi titolo richieste, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente prestate nei giorni festivi indicati nel presente articolo dovranno essere remunerate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della modalità previste dal precedente articolo 20. Nulla è dovuto ad alcun titolo al lavoratore qualora la festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo ricorra in un altro giorno stabilito periodo di sospensione dalla direzione aziendale retribuzione e dal servizio in accordo con l'interessata conseguenza di provvedimenti disciplinari o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivodi assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
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Samples: Collective Labor Agreement
Festività. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno (festa della repubblica)
7) Assunzione della Madonna;
7) Ognissanti;
8) OgnissantiImmacolata Concezione;
9) Immacolata ConcezioneX. Xxxxxx;
10) X. XxxxxxXxxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
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Festività. Tutte le lavoratrici Sono considerate festività nazionali quelle considerate tali dalle norme di legge (25 aprile e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività1° maggio). Sono inoltre considerate festività infrasettimanali:
1) Capodannoil primo giorno dell’anno;
2) Epifania;l’Epifania.
3) anniversario della Liberazioneil giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) lunedì di Pasquail 2 Giugno (festa della proclamazione della Repubblica);
5) festa del Lavoroil 15 agosto (Assunzione);
6) 2 giugno il 1° novembre (festa della repubblicaOgnissanti);
7) Assunzione della Madonnal’8 dicembre (Immacolata Concezione);
8) Ognissantiil 25 dicembre (Natale);
9) Immacolata Concezioneil 26 dicembre (Santo Stefano);
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (la solennità del Patrono unicamente del luogo ove si svolge la lavorazione. Riguardo alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità e sussista un rapporto di lavoro subordinato. Per i lavoratori a Roma tale tempo indeterminato nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore ricorra in un periodo di sospensione della lavoratrice retribuzione e del servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore la normale retribuzionestesso. Nel caso in cui di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanaleelencate con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto sarà corrisposta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, vale a dire non variabile in relazione alle festività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera compreso ogni elemento accessorio. Per i lavoratori assunti a tempo determinato il trattamento economico dovuto a norma di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice legge e il lavoratore chedi contratto per le festività nazionali e infrasettimanali, nonché‚ per ragioni inerenti le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili, è assolto con la percentuale di cui al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessatosuccessivo articolo 72. In occasione caso di coincidenza prestazione di una delle lavoro nelle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativanazionali e infrasettimanali, spetta ai lavoratori oltre al trattamento economico previsto all’art. 72, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto retribuzione per le ore di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo effettivo lavoro con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla la maggiorazione del lavoro straordinario festivo30% (trenta per cento) calcolata sulla paga conglobata.
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Festività. Tutte le lavoratrici e 1. Le festività nelle quali i lavoratori devono fruire usufruiranno, di 1 giorno di norma, del riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festivitàfestivo, sono le seguenti:
1a) Capodanno;festività nazionali:
b) festività infrasettimanali:
c) Patrono della città.
2) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno (festa della repubblica)
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore caso di coincidenza della lavoratrice e ricorrenza del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui Santo Patrono con una delle festività sopra indicate cada nel giorno di elencate sub a) o b) la stessa verrà spostata ad altro giorno.
3. Il trattamento economico spettante, per la mancata prestazione conseguente alla fruizione del riposo festivo, è il seguente:
a) per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (profili professionali A), C) e D), dell’art. 18, la normale retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione;
b) per i lavoratori retribuiti in misura oraria (profili professionali B), D2) e D4), dell’art. 18, verrà corrisposto un compenso pari ad 1/6 della normale retribuzione settimanale, rapportata all’orario medio effettuato.
4. A tutti i lavoratori, assenti per riposo settimanale, sia esso cadente di domenica o in altro giorno della settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività elencate al comma 1 del presente articolo, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla mensile, una giornata di retribuzione normale contrattuale (1/26 della retribuzione mensile ovvero 1/6 di fatto giornaliera (1/26quella settimanale), senza alcuna maggiorazione. La lavoratrice e il lavoratore chestessa giornata di retribuzione contrattuale, al netto di quanto corrisposto per ragioni inerenti al serviziotale giornata dagli istituti assicuratori nei casi di infortunio o maternità, dovrà essere corrisposta ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nelle stesse giornate di festività. Le parti si danno atto che agli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili della giornata del 4 novembre, trovano compensazione in corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di lavoro. Per le ulteriori giornate non più festive, si applica l’Accordo del 30 giugno 1988 che prevede “Al lavoratore chiamato a prestare servizio in una delle quattro giornate (S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e S. Xxxxxx e Xxxxx) non più festivi agli effetti civili, spetterà, oltre al trattamento economico mensile, la propria opera nelle suddette normale paga in denaro (1/26 del salario conglobato, indennità mensili, scala mobile) senza alcuna maggiorazione per il servizio prestato in dette giornate; ovvero, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavoratein alternativa, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a il godimento di un corrispondente riposo da fruirecompensativo, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessatoeventualmente aggiunto alle giornate di ferie. In occasione conformità di coincidenza quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n° 792, per la città di una delle festività predette con Roma il giorno della ricorrenza di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice X. Xxxxxx e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario Xxxxx è considerato festivo”.
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Festività. Tutte le lavoratrici e 1. Le festività nelle quali i lavoratori devono fruire usufruiranno, di 1 giorno di norma, del riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festivitàfestivo, sono le seguenti:
a) festività nazionali: - Anniversario della liberazione (25 aprile); - Festa del lavoro (1) Capodanno° maggio); - Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
2b) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì festività infrasettimanali: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno Pasqua (festa della repubblicamobile)
7) ; - Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Xxxxx Xxxxxxx (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione;
10) Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) Xxxxxx (25 dicembre); - X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno26 dicembre);
c) Patrono della città.
2. In occasione delle suddette festività decorre a favore caso di coincidenza della lavoratrice e ricorrenza del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui Santo Patrono con una delle festività sopra indicate cada nel giorno di elencate sub a) o b) la stessa verrà spostata ad altro giorno.
3. Il trattamento economico spettante, per la mancata prestazione conseguente alla fruizione del risposo festivo, è il seguente:
a) per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (profili professionali A), C) e D), dell'art. 17), la normale retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione;
b) per i lavoratori retribuiti in misura oraria (profili professionali B), dell'art. 17), verrà corrisposto un compenso pari ad 1/6 della normale retribuzione settimanale, rapportata all'orario medio effettuato.
4. A tutti i lavoratori, assenti per riposo settimanale, sia esso cadente di domenica o in altro giorno della settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività elencate al comma 1 del presente articolo, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla mensile, una giornata di retribuzione normale contrattuale (1/26 della retribuzione mensile ovvero 1/6 di fatto giornaliera (1/26quella settimanale), senza alcuna maggiorazione. La lavoratrice e il lavoratore chestessa giornata di retribuzione contrattuale, al netto di quanto corrisposto per ragioni inerenti al serviziotale giornata dagli istituti assicuratori nei casi di infortunio o maternità, dovrà prestare la propria opera essere corrisposta ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nelle suddette giornatestesse giornate di festività. Nota a verbale Le parti si danno atto che gli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili della giornata del 4 novembre, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, trovano compensazione in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivolavoro.
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Festività. Tutte le lavoratrici e 1. Le festività nelle quali i lavoratori devono fruire usufruiranno, di 1 giorno di norma, del riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festivitàfestivo, sono le seguenti:
a) festività nazionali: - Anniversario della liberazione (25 aprile); - Festa del lavoro (1) Capodanno° maggio); - Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
2b) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì festività infrasettimanali: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno Pasqua (festa della repubblicamobile)
7) ; - Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Xxxxx Xxxxxxx (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione;
10) Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) Xxxxxx (25 dicembre); - X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno26 dicembre);
c) Patrono della città.
2. In occasione delle suddette festività decorre a favore caso di coincidenza della lavoratrice e ricorrenza del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui Santo Patrono con una delle festività sopra indicate cada nel giorno di elencate sub a) o b) la stessa verrà spostata ad altro giorno.
3. Il trattamento economico spettante, per la mancata prestazione conseguente alla fruizione del riposo festivo, è il seguente:
a) per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (profili professionali A), C) e D), dell'art. 18, la normale retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione;
b) per i lavoratori retribuiti in misura oraria (profili professionali B), dell'art. 18, verrà corrisposto un compenso pari ad 1/6 della normale retribuzione settimanale, rapportata all'orario medio effettuato.
4. A tutti i lavoratori, assenti per riposo settimanale, sia esso cadente di domenica o in altro giorno della settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività elencate al comma 1 del presente articolo, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla mensile, una giornata di retribuzione normale contrattuale (1/26 della retribuzione mensile ovvero 1/6 di fatto giornaliera (1/26quella settimanale), senza alcuna maggiorazione. La lavoratrice e il lavoratore chestessa giornata di retribuzione contrattuale, al netto di quanto corrisposto per ragioni inerenti al serviziotale giornata dagli istituti assicuratori nei casi di infortunio o maternità, dovrà prestare la propria opera essere corrisposta ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nelle suddette giornatestesse giornate di festività. Nota a verbale Le parti si danno atto che gli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili della giornata del 4 novembre, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, trovano compensazione in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivolavoro.
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Festività. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 1. I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) : Capodanno;, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono.
2) Epifania;. In sede di confronto tra le parti a livello locale si procederà all’individuazione di una festività, aggiuntiva a quelle di cui al comma 1, legata a eventi civili o religiosi di particolare rilevanza locale, a parziale compensazione della riduzione delle giornate di ferie, verificatasi a seguito dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 37 del presente Contratto.
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno (festa della repubblica)
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore dei dipendenti la normale retribuzioneretribuzione giornaliera di cui all’articolo 72 comma 3.
4. I dipendenti che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto, oltre alle maggiorazioni di cui all’articolo 32, ad un corrispondente riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano tale riposo supplementare, l’Ente è tenuto al pagamento, in aggiunta alla retribuzione di cui al comma 4, di un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui all’articolo 72 comma 3.
6. In caso di coincidenza di una delle predette festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanaleinfrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione viene sarà corrisposto al dipendente un ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera di fatto giornaliera (1/26)cui all’articolo 72 comma 3. La lavoratrice e In alternativa, il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendalidipendente, a un corrispondente riposo da fruiresua richiesta, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessatopuò godere del trattamento previsto al successivo comma 7.
7. In occasione caso di coincidenza di una delle predette festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore dipendente ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale feriale da concordare con la Direzione dell’Ente.
8. Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo, al dipendente interessato è dovuto, in accordo aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione giornaliera di cui all’articolo 72 comma 3.
9. In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con l'interessata o l'interessatoaltra festività di cui sopra, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivosarà concordata a livello di Ente altra festività sostitutiva.
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Festività. Tutte Sono considerate festività, oltre le lavoratrici e domeniche, i lavoratori devono fruire seguenti giorni: • Capodanno (1° gennaio); • Epifania del Signore (6 gennaio); • Giorno dell'angelo (lunedì dopo Pasqua); • Anniversario della Liberazione (25 aprile); • Festa del lavoro (1° maggio); • Assunzione di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
M. V. (15 agosto) • Giorno successivo all'Assunzione ( 16 agosto); • Ognissanti (1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno ° novembre); • Immacolata Concezione (festa della repubblica8 dicembre)
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) ; • Natale (25 dicembre); • X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno26 dicembre); • Giorno del Santo Patrono della città. Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: • Venerdì Santo; • Vigilia dell'Assunzione di M. V. (14 agosto); • Commemorazione dei defunti (2 novembre); • Vigilia di Natale (24 dicembre); • Ultimo giorno dell'anno (31 dicembre). In occasione Nelle giornate semifestive, fermo restando l'orario stabilito, il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano e avrà termine alle ore 12. Le seguenti festività soppresse con la Legge n.54 del 5 marzo 1977 e successive modifiche: San Xxxxxxxx, l'Ascensione, Corpus Domini, Santi Xxxxxx e Xxxxx vengono invece regolate nel seguente modo: • 4 giornate di riposo o pagamento delle suddette stesse su libera scelta del dipendente che per i giorni ex festivi abbia percepito la retribuzione spettante.Le 4 giornate di riposo compensativo possono essere frazionate e fruite "a mezze giornate". • Le festività decorre a favore della lavoratrice del 2 giugno e 4 novembre non danno luogo al riposo compensativo ma sono da retribuire. Nel fissare le giornate di riposo compensativo sarà tenuto conto da parte dell'agente delle richieste del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 di servizio. Nel caso di pagamento dei giorni dalla data della ex festivi si divide la retribuzione annuale per 250 per ogni giornata. Le festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione elencate nel presente articolo se cadenti di coincidenza di una delle festività predette domenica vengono retribuite con il conteggio sopra indicato, se cadenti di sabato non danno luogo a retribuzione mensile aggiuntiva, né ad ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle agenzie. - per il comune di Venezia giorno festivo il 21 novembre; - per il comune di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e Roma giorno festivo il lavoratore ha diritto 29 giugno; - per il comune di fruire di un ulteriore Prato giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivofestivo l'8 settembre.
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Festività. Tutte le lavoratrici Sono considerate festività nazionali quelle considerate tali dalle norme di legge (25 aprile e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività1° maggio). Sono inoltre considerate festività infrasettimanali:
1) Capodannoil primo giorno dell’anno;
2) Epifania;l’Epifania.
3) anniversario della Liberazioneil giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) lunedì di Pasquail 2 Giugno (festa della proclamazione della Repubblica);
5) festa del Lavoroil 15 agosto (Assunzione);
6) 2 giugno il 1^ novembre (festa della repubblicaOgnissanti);
7) Assunzione della Madonnal’8 dicembre (Immacolata Concezione);
8) Ognissantiil 25 dicembre (Natale);
9) Immacolata Concezioneil 26 dicembre (Santo Stefano);
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (la solennità del Patrono unicamente del luogo ove si svolge la lavora- zione. Riguardo alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nes- suna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavo- ratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità e sussista un rapporto di lavoro subordinato. Per i lavoratori a Roma tale tempo indeterminato nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore ricorra in un periodo di sospensione della lavoratrice retribu- zione e del lavoratore la normale retribuzioneservizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavo- ratore stesso. Nel caso in cui di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanaleelen- cate con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto sarà corrispo- sta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, vale a dire non variabile in relazione alle festività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla retribuzione retri- buzione normale giornaliera compreso ogni elemento accessorio. Per i lavoratori assunti a tempo determinato il trattamento economico dovuto a norma di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice legge e il lavoratore chedi contratto per le festività nazionali e infrasetti- manali, nonché‚ per ragioni inerenti le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili, è assolto con la percentuale di cui al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessatosuccessivo articolo 72. In occasione caso di coincidenza prestazione di una delle lavoro nelle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativanazionali e infrasettimanali, spetta ai lavoratori oltre al trattamento economico previsto all’art. 72, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto re- tribuzione per le ore di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo effettivo lavoro con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla la maggiorazione del lavoro straordinario festivo30% (trenta per cento) calcolata sulla paga conglobata.
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Festività. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festivitàLe festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate: Festività nazionali:
1) Capodanno25 aprile - ricorrenza della Liberazione;
2) Epifania1° maggio - festa dei lavoratori;
3) anniversario 2 giugno - festa della LiberazioneRepubblica (1). Festività infrasettimanali:
1) il 1° giorno dell'anno;
2) l'Epifania;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) lunedì di Pasquail 15 agosto - festa dell'Assunzione;
5) festa del Lavoroil 1° novembre - Ognissanti;
6) 2 giugno (festa della repubblica)l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
7) Assunzione della Madonnail 25 dicembre - Natale;
8) Ognissantiil 26 dicembre - X. Xxxxxxx;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il 29 giugno)lavoro. In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e relazione alla norma di cui al 1° comma del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanalepresente articolo, in aggiunta alla normale nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26)ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità. La lavoratrice Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera, qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione, nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e il dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessatostesso. In occasione caso di coincidenza di una delle festività predette sopra elencate con il giorno una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di riposo settimanale nel quale venga richiesta fatto di cui all'art. 195. Per la normale prestazione lavorativafestività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, la lavoratrice e ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
(1) Festività ripristinata dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessatolegge 20 novembre 2000, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivon. 336. La modifica decorre dal 1° giugno 2001.
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Festività. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario Anniversario della Liberazione;
4) lunedì Lunedì di Pasqua;
5) festa Festa del Lavorolavoro;
6) (2 giugno (festa giugno) Festa della repubblica)Repubblica;
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. XxxxxxS. Natale;
11) X. XxxxxxxS. Stefano;
12) X. Xxxxxxx S. Patrono (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a ad un corrispondente riposo da fruire, entro 30 trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione Direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
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Festività. Tutte le lavoratrici e 1. Le festività nelle quali i lavoratori devono fruire usufruiranno, di 1 giorno di norma, del riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festivitàfestivo, sono le seguenti:
a) festività nazionali: - Anniversario della liberazione (25 aprile); - Festa del lavoro (1) Capodanno° maggio); - Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
2b) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì festività infrasettimanali: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno Pasqua (festa della repubblicamobile)
7) ; - Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Xxxxx Xxxxxxx (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione;
10) Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) Xxxxxx (25 dicembre); - X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno26 dicembre);
c) Patrono della città.
2. In occasione delle suddette festività decorre a favore caso di coincidenza della lavoratrice e ricorrenza del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui Santo Patrono con una delle festività sopra indicate cada nel giorno di elencate sub a) o b) la stessa verrà spostata ad altro giorno.
3. Il trattamento economico spettante, per la mancata prestazione conseguente alla fruizione del risposo festivo, è il seguente:
a) per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (profili professionali A), C) e D), dell'art. 17), la normale retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione;
b) per i lavoratori retribuiti in misura oraria (profili professionali B), dell'art. 17), verrà corrisposto un compenso pari ad 1/6 della normale retribuzione settimanale, rapportata all'orario medio effettuato.
4. A tutti i lavoratori, assenti per riposo settimanale, sia esso cadente di domenica o in altro giorno della settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività elencate al comma 1 del presente articolo, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla mensile, una giornata di retribuzione normale contrattuale (1/26 della retribuzione mensile ovvero 1/6 di fatto giornaliera (1/26quella settimanale), senza alcuna maggiorazione. La lavoratrice e il lavoratore chestessa giornata di retribuzione contrattuale, al netto di quanto corrisposto per ragioni inerenti al serviziotale giornata dagli istituti assicuratori nei casi di infortunio o maternità, dovrà prestare la propria opera essere corrisposta ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nelle suddette giornatestesse giornate di festività. Le parti si danno atto che gli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili della giornata del 4 novembre, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, trovano compensazione in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivolavoro.
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Festività. Tutte le lavoratrici Ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata con la legge 31 marzo 1954, n. 90, e i lavoratori devono fruire con la legge 5 marzo 1977, n. 54, nonché del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, nelle seguenti festività sarà corrisposta agli operai, retribuiti non in misura fissa ma in relazione alle ore di 1 lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. Per retribuzione giornaliera si intende la retribuzione corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale che, contrattualmente, il lavoratore è tenuto ad osservare o, in difetto di pattuizioni, ad un sesto dell'orario settimanale di legge: - il primo giorno dell'anno; - il giorno dell'Epifania; - il giorno di riposo in occasione Pasqua; - il giorno di ciascuna delle lunedì dopo Pasqua; - il giorno 25 aprile; - il giorno 1° maggio; - il giorno 2 giugno; - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo) limitatamente al comune di Roma; - il giorno dell'Assunzione; - il giorno di Ognissanti; - il giorno dell'Immacolata Concezione; - il giorno di Natale; - il giorno 26 dicembre; - la ricorrenza del Patrono locale; - altra giornata da determinarsi dalle Organizzazioni territoriali. Il trattamento economico innanzi precisato sarà corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti festivitàmotivi:
1a) Capodannoxxxxx, permessi, periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale e assenze per giustificati motivi;
2b) Epifaniariduzione dell'orario giornaliero o settimanale di lavoro;
3c) anniversario della Liberazionesospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore;
4d) lunedì sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di Pasqualavoro domenicale;
5e) festa del Lavoro;
6) 2 giugno (festa sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della repubblica)
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale festività ricorre il 29 giugno)dal contratto collettivo. In occasione delle suddette festività decorre caso di assenza dovuta a favore malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei giorni festivi innanzi elencati l'azienda integrerà il trattamento economico corrisposto dagli Istituti assistenziali ed assicurativi fino a raggiungere l'intera retribuzione giornaliera prevista dal 2° comma del presente articolo. Rimane fermo quanto disposto dall'art. 3 della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanalelegge 31 marzo 1954, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore chen. 90, per ragioni inerenti le domeniche e per i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre due settimane. Agli operai di cui al servizio, dovrà prestare 1° comma del presente articolo che prestino la propria loro opera nelle suddette giornatesuindicate festività è dovuta, avrà diritto alla oltre la retribuzione delle innanzi prevista, la retribuzione per le ore lavoratedi lavoro effettivamente prestate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessatocalcolata e maggiorata ai sensi dell'art. In occasione di 52. Qualora per la coincidenza di una delle festività predette suelencate con la festa del Patrono locale il lavoratore perda il trattamento economico a questa relativo, il datore di lavoro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi ed al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i comuni diversi da Roma, il 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. Al lavoratore che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale nel quale venga richiesta sarà corrisposta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivoferiale a tutti gli effetti.
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Festività. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno (festa della repubblica);
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) X. Xxxxxx;
11) X. Xxxxxxx;
12) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
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