Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione. 1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione e un Supervisore, ferma restando la nomina del Responsabile della protezione dati o DPO. Il Supervisore, per ragioni operative, può avvalersi della collaborazione di un Supervisore operativo rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate.
2. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento indicate al comma precedente sono riportati in allegato 1. Eventuali variazioni dei nominativi o dei recapiti di tali figure devono essere tempestivamente comunicate fra le Parti a cura del rispettivo Responsabile della Convenzione. L’aggiornamento delle figure di riferimento costituisce requisito necessario per il mantenimento dei servizi.
3. Rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza: ▪ presidiare le comunicazioni fra le Parti, relative:
a. al mantenimento e alla gestione della Convenzione;
b. all’evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati. Tali comunicazioni, ove non sia diversamente disposto nel presente atto, devono essere effettuate agli indirizzi mail di cui in allegato 1; ▪ sulla base di quanto a loro reso noto, portare all’attenzione del proprio Rappresentante legale eventuali necessità di intervento sulle misure tecniche organizzative atte a garantire il rispetto degli obblighi previsti in Convenzione, con particolare riferimento all’utilizzo dei servizi entro i volumi indicati in allegato 1; ▪ proporre ulteriori autorizzazioni di fornitura dei dati, secondo le modalità regolate dalla Convenzione, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente; ▪ consolidare la versione aggiornata della Convenzione anche a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della Convenzione stessa di cui al successivo articolo 8, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente.
4. Rientra nei compiti dei Supervisori garantire per quanto di competenza: ▪ l’adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l’unità interna Risorse umane; ▪ la designazione dei soggetti abilitati all’accesso ai dati quali autorizzati al trattamento e la comunicazione dell’informativa agli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi; ▪ la comunicazione di even...
Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione. 1. Sia l’AgID che l’Aggregatore nominano propri referenti che vigilano sulla corretta applicazione della presente Convenzione;
2. AgID pubblica sul proprio sito istituzionale, nell’apposita sezione SPID, il nome del proprio Referente e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); l’Aggregatore nomina quale proprio
Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell’attivazione e della successiva gestione operativa dello scambio dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella convenzione. L’Ente nomina un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al fornitore dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione della convenzione sono riportati nell’allegato 1.
Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione. 1. Sia l’AgID sia il Fornitore di Servizi nominano un proprio Referente, ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione e della gestione delle relative comunicazioni.
2. AgID pubblica sul proprio sito istituzionale, nell’apposita sezione SPID, il nome del proprio Referente e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); il Fornitore di Servizi nomina quale proprio Referente: , recapito P.E.C.: ;
3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei Referenti SPID.
Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione. 1. Sia l’AgID che il Gestore nominano un proprio Referente, ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione e della gestione delle relative comunicazioni.
2. AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei Referenti di cui al precedente comma e i relativi recapiti di Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei Referenti SPID.
4. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente comunicate le informazioni sul trattamento dei dati personali dei rispettivi Referenti e di altro personale eventualmente coinvolto nelle interlocuzioni necessarie per l’attuazione della presente Convenzione.
Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione. 1. Sia l’AgID sia il Fornitore di Servizi nominano un proprio Referente, ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione e della gestione delle relative comunicazioni.
2. AgID pubblica sul proprio sito istituzionale, nell’apposita sezione SPID, il nome del proprio Referente e il relativo indirizzo lavorativo di Posta Elettronica Certificata (PEC); il Fornitore di Servizi nomina quale proprio Referente: , recapito lavorativo P.E.C. ............................................
3. Le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei Referenti SPID.
Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione. 1. Sia il Soggetto Aggregato che il Soggetto Aggregatore nominano un proprio Referente ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione e della gestione delle relative comunicazioni, che saranno inviati ad AgID.
a) Il Soggetto Aggregatore nomina quale proprio Referente l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, e-mail xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC) xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx;
b) il Soggetto Aggregato Consiglio regionale della Calabria nomina quale proprio Referente il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Scopelliti, e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, Posta Elettronica Certificata (PEC) xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
2. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei referenti.
Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione. 1. Sia l’AgID sia il Service Provider nominano un proprio Referente che vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione.
2. AgID nomina quale proprio referente <nome referente AgID>, recapito pec <indirizzo PEC dedicato>, mentre il Service Provider nomina quale proprio referente <nome referente Service Provider>, recapito pec <indirizzo PEC Service Provider>.
3. Le parti delegano i rispettivi “Referenti SPID” ad eseguire e ricevere ogni comunicazione conseguente alla stipula della presente convenzione e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei referenti.
Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione. 1. Sia l’AgID che l’Amministrazione nominano un proprio Referente che vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione.
2. AgID nomina quale proprio referente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, recapito pec xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx, mentre l’Amministrazione nomina quale proprio referente recapito pec .
3. Le parti delegano i rispettivi “Referenti SPID” ad eseguire e ricevere ogni comunicazione conseguente alla stipula della presente convenzione e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei referenti.
Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, ciascuna delle Parti nomina il proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento negoziale nonché il proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell’attivazione e della successiva gestione operativa dei servizi e della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nell’Accordo. L’INL, in qualità di Ente fruitore dei dati, nomina il proprio Supervisore che provvede all’adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica e alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati, anche attraverso un adeguato flusso informativo con l’unità interna Risorse umane. Il Supervisore INL provvede, altresì, alla designazione dei soggetti abilitati all’accesso ai dati quali incaricati del trattamento dei dati ed ha il compito di dare informativa agli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla Parte fornitrice dei dati nonché di comunicare al Referente tecnico INAIL eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali anche per i rispettivi adempimenti di competenza in caso di data breach. Inoltre, le Parti, sulla base dei rispettivi assetti organizzativi interni, nominano uno o più Gestori delle utenze con i compiti di profilazione e abilitazione, disabilitazione, sostituzione e gestione delle utenze. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione dell’Accordo saranno successivamente comunicati dalle Parti ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. Le Parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che procederanno al trattamento dei rispettivi dati personali relativi ai referenti e firmatari esclusivamente per concludere, gestire ed eseguire l’Accordo in oggetto, nel rispetto del Regolamento. Le Parti possono rivolgersi all’altra per far valere i propri diritti così come previsto all’articolo 15 e ss. del GDPR.