Finalità del finanziamento Clausole campione

Finalità del finanziamento. Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie. Il finanziamento può essere inoltre destinato ad esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi
Finalità del finanziamento. Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Il finanziamento può essere inoltre destinato ad esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Il finanziamento può essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento. Il finanziamento può essere inoltre destinato alla sostituzione di un finanziamento già garantito con Garanzia Italia di durata non superiore a 6 anni, nell’ambito di operazioni di allungamento della durata fino a 8 anni.
Finalità del finanziamento. 1. Il finanziamento di cui al presente Accordo viene concesso dalla Regione Basilicata al Confidi allo scopo, posto anche nell’interesse della Regione Basilicata, di integrare il fondo rischi del Confidi per rafforzarne il sistema e i meccanismi di erogazione di garanzie alle imprese operative nella Regione Basilicata, di favorirne la crescita dimensionale e una maggiore solidità patrimoniale, in attuazione degli interventi previsti dall’Obiettivo specifico III.4 dell’Asse III “Competitività produttiva” del PO FESR Basilicata 2007-2013, così come approvati dai provvedimenti regionali e della Commissione europea richiamati nelle premesse. 2. In particolare, il finanziamento deve essere utilizzato per concedere garanzie alle imprese associate al Confidi in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 dell’Avviso, per le operazioni previste all’art. 12 comma 1 e per la durata prevista all’art. 12 comma 2 del medesimo Avviso. 3. Il Confidi, in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le finalità di cui al precedente comma 1 e le previsioni in proposito stabilite nell’Avviso, nei provvedimenti e nei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato richiamati nelle premesse. 4. Ai sensi dei paragrafi 3.2.6. e 3.2.7. della Nota COCOF 00-0000-00 (revised version del 08/02/2012), il Confidi si impegna altresì a rispettare le eventuali indicazioni e limitazioni che la Commissione europea dovesse fornire alla Regione Basilicata con particolare riguardo all’ammontare di risorse assegnate ai fondi rischi che possono essere destinate ad operazioni sul capitale circolante. 5. Il Confidi accetta quanto previsto nell’Avviso nel quale, tra l’altro, sono indicate le modalità di utilizzazione e destinazione delle risorse concesse al Confidi con il presente Accordo di finanziamento. 1. Il Confidi è obbligato a:
Finalità del finanziamento. Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.
Finalità del finanziamento. Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie. Il finanziamento può essere inoltre destinato ad esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

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  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • Finalità dell’Accordo Le Parti individuano ampi e diversificati ambiti riguardo ai quali instaurare un rapporto collaborativo, così come di seguito indicato: 2.1 Riconoscendo il ruolo fondamentale che ciascuna di esse ricopre per lo sviluppo del territorio e della Comunità di riferimento, concordano di collaborare per una virtuosa integrazione delle proprie attività, lì dove ritenuto utile ed efficace per migliorare i servizi offerti ed in raccordo eventuale con altre istituzioni interessate. 2.2 Affermando il valore e l’importanza di un aggiornamento continuo delle conoscenze, fondate su adeguati approfondimenti tecnico-scientifici, stabiliscono che la collaborazione potrà riguardare l’elaborazione di proposte, l’esecuzione di studi ed analisi, lo sviluppo di progetti ed attività, l’applicazione di soluzioni innovative nei campi di comune interesse.

  • Finalità del trattamento I dati personali (in via esemplificativa e non esaustiva: nome e cognome, carta di identità per dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà, codice fiscale, mail, del titolare o direttore tecnico delle imprese individuali o rappresentanti legali, dei soci, dei membri del consiglio di amministrazione legali rappresentanti, dei membri con poteri di vigilanza o direzione, e dei soggetti sottoposti alle certificazioni antimafia oltre che eventuali dati giudiziari) degli operatori economici e dei fornitori, che sono in rapporti con l’Università degli Studi di Torino, saranno trattati da soggetti specificatamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. Il trattamento è finalizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo di Didattica, Ricerca e Xxxxx missione, in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali e fiscali, nel rispetto delle prescrizioni di legge e, per quanto attiene le imprese, in relazione ai soggetti all’interno di queste per i quali la normativa vigente ne prevede il trattamento. I dati personali di persone fisiche che a vario titolo intrattengono rapporti di natura commerciale con l’Ateneo, acquisiti negli archivi dell’Università in occasione di operazioni contrattuali sono i seguenti: a) dati personali contenuti nelle autocertificazioni trasmesse dal contraente; b) dati personali contenuti nei certificati richiesti d’ufficio alle amministrazioni che li detengono ordinariamente o trasmessi dalle imprese partecipanti alle procedure di evidenza pubblica; c) dati giudiziari ai sensi dell’art. 10 del GDPR, “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”. Il conferimento dei dati è requisito necessario per l’instaurarsi del rapporto tra operatore economico e fornitore e l’Ateneo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e /o di proseguire il rapporto commerciale con questa Università. Tali dati saranno conservati su mezzi elettronici e in forma cartacea il cui accesso è consentito soltanto a personale autorizzato.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • Finalità del trattamento dei dati Il trattamento: a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Finanziamenti Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti. I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.