Azioni di recupero Clausole campione

Azioni di recupero. Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito. Dopo l’escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV Srl. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l’esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga. Scheda Prodotto delle operazioni di confirming, anticipi contratto e factoring pro solvendo concessi alle MidCaps alle quali può essere applicata la Garanzia Italia Le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e non riconducibili alle categorie di piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, indipendentemente dal settore di attività e dalla forma giuridica che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti: ▪ sede in Italia; ▪ assenza di difficoltà economica al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all’epidemia di Covid- 19; tra le imprese eleggibili sono altresì incluse quelle che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e che al 29 febbraio 2020 o successivamente a tale data:
Azioni di recupero. Per favorire l’espletamento degli obblighi di legge da parte delle imprese, i soggetti attuatori sono tenuti a prevedere, e quando necessario ad attivare, azioni di recupero rivolte agli apprendisti che non hanno raggiunto l’80% delle ore di frequenza. Le sopraccitate azioni di recupero devono essere attivate per il numero minimo di ore necessarie a garantire il raggiungimento dell’80% delle ore di frequenza per il corso di formazione (unità formative di base trasversali; unità formative professionalizzanti di settore; unità formative professionalizzanti specialistiche).
Azioni di recupero. Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito. Dopo l’escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV Srl. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l’esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga. Scheda Prodotto delle operazioni di confirming, anticipi contratto, factoring pro solvendo e pro soluto alle quali può essere applicata la Garanzia Italia Le imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti: ▪ sede in Italia; ▪ assenza di difficoltà economica al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all’epidemia di Covid- 19;

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).