Common use of Flessibilità dell’orario di lavoro Clause in Contracts

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate Al fine di affrontare la congiuntura negativa che da oltre un lustro condiziona pesantemente l’attività dell’azienda ed in particolare quella dell’edilizia le particolari caratteristiche del settore ed parti convengono che uno degli strumenti più importanti riguarda l’articolazione degli orari di lavoro, rendendoli più flessibili al fine di massimizzare l’utilizzo degli impianti nei momenti di punta di lavoro e di abbassarlo nei momenti di scarico di commesse. Tale necessità non riguarda soltanto le imprese che svolgono attività fortemente condizionate dalla stagionalità, ma va estesa a tutte le imprese che hanno necessità di cogliere tutte le opportunità di lavoro, abbassando i costi di produzione e meglio rispondendo alla domanda di mercato e garantendo, anche allo scopo per questa via, maggiore occupazione. Si conviene quindi che l’orario di contenere l'entità lavoro normale resta fissato a 40 ore settimanali, ma che queste sono la risultante di una media plurisettimanale, con compensazione all’interno dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta dodici mesi successivi all’evento che ha prodotto la flessibilità dell'orario contrattuale necessità di rimodulare l’orario di lavoro. Per far fronte alle variazioni La ripartizione giornaliera dell’orario di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o lavoro settimanale è competenza esclusiva della Direzione Aziendale che potrà stabilirla anche in modo non uniforme , previo esame congiunto con la Rappresentanza Sindacale Aziendale, che dovrà concludersi trascorsi 5 giorni lavorativi dopo il primo incontro. L’orario plurisettimanale, di parti cui al comma due del presente articolo, potrà essere attivato per ragioni produttive dalla Direzione Aziendale senza limiti di essautilizzo degli orari, l'azienda potrà realizzare diversi regimi purché compatibili con la capienza della compensazione prevista per i dodici mesi successivi e con un orario massimo effettivo di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, settimanali e per un massimo di 136 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei non oltre sei mesi successivi ed consecutivi e nell’arco dell’anno solare. Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione e di recupero dell’orario settimanale di cui al comma precedente sono stabilite dalla Direzione Aziendale previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale che si intenderà esaurito entro 5 giorni dalla data del primo incontro. Nel corso dell’esame congiunto la Direzione Aziendale fornirà tutte le indicazioni riguardanti i gruppi di lavoratori interessati, le ore necessarie e la loro collocazione temporale, i periodi previsti di supero e recupero settimanale. Le modalità di attivazione saranno comunicate ai lavoratori interessati con almeno 10 giorni di preavviso rispetto all’attivazione dell’orario plurisettimanale. Nei casi di necessità improvvise e che riguardino un arco di tempo non superiore ai tre mesi di picco produttivo e relativo recupero la comunicazione ai lavoratori viene ridotta a 5 giorni lavorativi, fermo restando l’esame congiunto che si dovrà esaurire in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi2 giorni lavorativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previstoLa comunicazione ai lavoratori verrà data attraverso affissione in luoghi accessibili a tutti i lavoratori interessati e tramite la scala gerarchica aziendale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario all’orario contrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento supero che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattualeminore prestazione. Per le ore prestate oltre l'orario l’orario contrattuale verrà corrisposta la settimanale se prestate di sabato sarà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione omnicomprensiva del 1015% da calcolarsi sulla retribuzione per compensare il disagio derivante dalla diminuzione della copertura dei mezzi di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimitrasporti pubblici durante il week end. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità L’attuazione dell’orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali essendo commisurabile a normale orario di lavoro e non straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime Diverse modalità di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e articolazione dell’orario plurisettimanale potranno essere armonizzate a livello regionaledefinite in sede aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche 1. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive del settore ed della panificazione che impongono incrementi connessi anche allo scopo ad eventi non nella disponibilità delle aziende, al fine di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o e nell'intento di parti dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di essalavoro, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodidiversi rispetto all'articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29, con il superamento dell'orario dell’orario contrattuale sino al limite delle di 48 ore settimanali, per settimanali e fino ad un massimo di 136 96 ore annueannuali. 2. Nell'ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma. 3. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderàdella prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, di norma nei sei mesi successivi l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità produttivalavorativa, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previstodi riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. 4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità. 5. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di applicazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell'applicazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione programma di fatto da liquidare nei periodi flessibilità di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto cui al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore per anno si intende il periodo di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata 12 mesi seguente la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula avvio del presente c.c.n.lprogramma stesso., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed e a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 120 ore annuenell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di norma nei sei 6 mesi successivi ed e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non L'applicazione della normativa di cui sopra è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto, iscritto in tempo utile tra l'azienda ed e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, interessati salvo deroghe individuali motivatea fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicaliLe parti convengono che a decorrere dall'1.1.89 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, salvo per comma 9, CCNL 16.6.84, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibileesigenze tecnico-produttive dell'impresa, per i lavoratori interessatiriassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora a decorrere dalla data dell'1.1.93, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore di permessi retribuiti aggiuntiviore. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l.CCNL, vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 120 ore annuenell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non L'applicazione della normativa di cui sopra è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto, iscritto in tempo utile tra l'azienda ed e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, interessati salvo deroghe individuali motivatea fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicaliLe parti convengono che a decorrere dal 1º gennaio 1989 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, salvo per 9º comma, c.c.n.l. 16 giugno 1984, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibileesigenze tecnico-produttive dell'impresa, per i lavoratori interessatiriassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora a decorrere dalla data del 1º gennaio 1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore di permessi retribuiti aggiuntiviore. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed e a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 120 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei 6 mesi successivi ed e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 2722. Le modalità attuative di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed e affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l.CCNL, vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo Al fine di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o e nell'intento di parti dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di essalavoro, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodidiversi rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento in particolari periodi dell'anno dell'orario contrattuale sino al limite delle di 48 ore settimanali, settimanali per un massimo di 136 ore annue96 ore. Nell'ambito del II° livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderàdella prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, di norma nei sei mesi successivi l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità produttivalavorativa, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previstodi riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono Agli stessi verranno riconosciute 8 ulteriori 9 ore di permessi retribuiti aggiuntiviannuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità. Ferma restando Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di applicazione della flessibilità all'Osservatorio Nazionale ed alle Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell'applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula avvio del presente c.c.n.lprogramma stesso., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche Alla luce delle peculiarità tecnico-produttive del settore ed della panificazione che impongono incrementi connessi anche allo scopo ad eventi non nella disponibilità delle aziende, al fine di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o e nell'intento di parti dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di essalavoro, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodidiversi rispetto all'articolazione prescelta ai sensi dell'art. 29, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle di 48 ore settimanali, per settimanali e fino ad un massimo di 136 96 ore annueannuali. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderàdella prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, di norma nei sei mesi successivi l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità produttivalavorativa, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previstodi riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità. Nell'ambito della calendarizzazione l'azienda illustrerà il programma annuale di applicazione della flessibilità all'Osservatorio nazionale ed Organizzazioni sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell'applicazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione programma di fatto da liquidare nei periodi flessibilità di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto cui al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore per anno si intende il periodo di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata 12 mesi seguente la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula avvio del presente c.c.n.lprogramma stesso., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità essibilità dell'orario contrattuale di lavoro. . A) Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di: - 120 ore nell'anno per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di 136 Impianti; - 152 ore annuenell'anno per i Xxxxxxx Xxxxx, Argentieri ed Affini, ed Odontotecnici. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderàcontrattuale, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto: - per i settori Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, entro un periodo di 6 mesi; - per il settore Odontotecnico, entro un periodo di 12 mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. B) In alternativa, l’azienda al fine di adeguare le capacità aziendali all'utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e alle previsioni di vendita, potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori, a regimi di essibilità con compensazione di orario nei 12 mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Tali regimi di orario non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiore a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Per le ore prestate oltre l'orario l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non L'applicazione della normativa di cui sopra è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto, iscritto in tempo utile tra l'azienda ed e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità essibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessatilavoratori, salvo deroghe individuali motivatea fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicaliLe parti convengono che a decorrere dal l9.1.1989 per i settori Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, salvo Orafi, Argentieri ed Affini e dall’ 1.7.1989 per il Settore Odontotecnico L'indennità pari a 16 ore annue (prevista dal medesimo articolo, comma 9, del C.C.N.L. 16.6.1984, dal C.C.N.L. 18.7.1984 e dal C.C.N.L. 21.1.1985), rispettivamente, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibileesigenze tecnico-produttive dell'impresa, per i lavoratori interessatiriassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti Qualora, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora a decorrere dalla data dell’ 1.1.1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità essibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno l’anno in cui viene effettuata la flessibilitàessibilità, vengono riconosciute viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore di permessi retribuiti aggiuntiviore. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l.C.C.N.L., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contrattazione Collettiva

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività dell’intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essadell’azienda, l'azienda questa potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodiorario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell'orario all’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 136 250 ore annuenell’anno solare. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del superamento dell'orario contrattuale corrisponderàprecedente comma, di norma nei sei mesi successivi l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità produttivalavorativa, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previstodi riduzione, con la stessa articolazione per settimane previste per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative L’azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto al 2° comma per la flessibilità dell’orario di lavoro, dovrà comunicare alla Commissione Paritetica Territoriale i lavoratori ed il numero di ore effettuate in eccedenza nel mese, desumibili dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce la comunicazione. L’azienda dovrà altresì comunicare alla Commissione Paritetica Territoriale l’avvenuto recupero, trasmettendo i dati del lavoratore ed il numero di ore recuperate estratte dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce tale comunicazione. Nel caso in cui in determinati periodi dell’anno, si verificasse un calo improvviso e non programmato di lavoro, l’azienda potrà far effettuare ai lavoratori un orario inferiore rispetto all’orario previsto dal contratto di lavoro mantenendo la retribuzione relativa all’orario contrattuale; l’azienda potrà successivamente compensare le ore effettuate in meno, con le ore effettuate per prestazioni aggiuntive durante i periodi di maggior intensità lavorativa. L’azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto dal paragrafo precedente, dovrà effettuare le comunicazioni alla Commissione Paritetica Territoriale così come inizialmente indicato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore per anno si intende il periodo di supero, alle forme, ai tempi 12 mesi seguente la data di recupero delle riduzioni avvio del programma annuale di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscrittoflessibilità, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione caso di rapporto di lavoro stagionale, il programma presentato dalle aziende dovrà corrispondere all’orario normale di lavoro previsto dall'art.27 del presente C.C.N.L., che a seguito del nulla osta necessario della flessibilità è impegnativa per tutti i Commissione dovrà essere comunicato dalle stesse ai singoli lavoratori interessati. L’eventuale interruzione dell’orario di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe individuali motivategià previste e concordate in sede locale. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali I turni di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno devono risultare da apposita tabella collocata in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.lposizione ben visibile a tutto il personale interessato., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 120 ore annuenell'anno. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Fermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le R.S.A. o R.S.U. ove esistenti. A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponderà, entro un periodo di norma nei sei mesi successivi dall'effettuazione della prestazione flessibile ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per riguarda tutti i lavoratori interessati, interessati salvo deroghe individuali motivatea fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicaliLe parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, salvo per che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibileesigenze tecnico-produttive dell'impresa, per i lavoratori interessatiriassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora a decorrere dalla data del 1º luglio 1999, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.lore., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 120 ore annuenell'anno. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Fermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le R.S.A. o R.S.U. ove esistenti. A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponderà, entro un periodo di norma nei sei mesi successivi dall'effettuazione della prestazione flessibile ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per riguarda tutti i lavoratori interessati, interessati salvo deroghe individuali motivatea fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicaliLe parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, salvo per che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibileesigenze tecnico-produttive dell'impresa, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali riassorbire situazioni contingenti di lavoro straordinariocontrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.lore., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed e a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 120 ore annuenell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di norma nei sei 6 mesi successivi ed e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non L'applicazione della normativa di cui sopra è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto, iscritto in tempo utile tra l'azienda ed e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, interessati salvo deroghe individuali motivatea fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicaliLe parti convengono che a decorrere dall'1.1.89 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, salvo per comma 9, ccnl 16.6.84, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibileesigenze tecnico-produttive dell'impresa, per i lavoratori interessatiriassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora a decorrere dalla data dell'1.1.93, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore di permessi retribuiti aggiuntiviore. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l.ccnl, vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 120 ore annuenell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non L'applicazione della normativa di cui sopra è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto, iscritto in tempo utile tra l'azienda ed e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, interessati salvo deroghe individuali motivatea fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicaliLe Parti convengono che a decorrere dall'1/1/89 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, salvo per comma 9, C.C.N.L. 16/6/84, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibileesigenze tecnico-produttive dell'impresa, per i lavoratori interessatiriassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora a decorrere dalla data dell'1/1/93, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore di permessi retribuiti aggiuntiviore. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l.C.C.N.L., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale. - Dichiarazione di Parte - La FNAII-CGIA ritiene che la possibilità di cui al comma 11 del presente articolo possa essere finalizzata su richiesta del lavoratore all'aggiornamento tecnico-pratico dei lavoratori.

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Samples: CCNL

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario dell'oraria contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda dell'Associazione o di parti di essa, l'azienda la stessa potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 300 ore annuenell'anno. A far fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei entro periodo di sei mesi successivi e comunque entro un limite massimo di 18 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto, senza la corresponsione di nessuna maggiorazione. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolomedesimi Modalità applicative, relative alla alta distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni di orario compensativeriduzioni, saranno definite congiuntamente, congiuntamente e per iscritto, iscritto in tempo utile tra l'azienda ed l'associazione e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude include prestazioni domenicalidomenicali e festive Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative di II Livello, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato quanto stabilito dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.lCCNL., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 96 ore annuenell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei entro un periodo di 6 mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articoloModalità applicative, relative alla distribuzione retribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni di orario compensativeriduzioni, saranno definite congiuntamente, congiuntamente e per iscritto, iscritto in tempo utile tra l'azienda ed e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, interessati salvo deroghe individuali motivatea fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per . Le parti convengono che fra le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime materie oggetto di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate trattativa a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 2725. Le modalità attuative di quanto previsto al comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 ore annue80 ore. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto tabellare da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 2724. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative relativamente alla distribuzione delle ore di superosuperamento dell'orario contrattuale, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, interessati salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude le prestazioni domenicalidomenicali ed, salvo per in presenza di regime straordinario, le imprese del settore delle attività fotografiche ed affiniprestazioni orarie di lavoro individuali. Il regime Diversi regimi di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse e relative condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate oggetto di negoziato a livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 100 ore annuenell'anno. La contrattazione collettiva regionale potrà modificare il numero delle ore massime annuali previste dal comma precedente. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei entro un periodo di 6 mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articoloModalità applicative, relative alla distribuzione retribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni di orario compensativeriduzioni, saranno definite congiuntamente, congiuntamente e per iscritto, iscritto in tempo utile tra l'azienda ed e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, interessati salvo deroghe individuali motivatea fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo per le quanto stabilito dal presente articolo. In considerazione delle caratteristiche dimensionali e di organizzazione del lavoro delle imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime settore, sarà possibile a livello di contrattazione collettiva regionale concordare soluzioni idonee in materia di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali dell'orario di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore rispondenti alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.lnecessità aziendali e dei lavoratori., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed e a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristicacaratter istica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità d'intensità dell'attività lavorativa dell'azienda della azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 120 ore annuenell'anno. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento de i medesimi. Fermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le RSA o RSU ove esistenti. A fronte del superamento s uperamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponderà, entro un periodo di norma nei sei 6 mesi successivi ed dall'effettuazione della prestazione flessibile e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno percepira nno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per riguarda tutti i lavoratori interessati, interessati salvo deroghe individuali motivateindiv iduali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicaliLe parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, salvo per che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibileesigenze tec xxxx- produttive dell'impresa, per i lavoratori interessatiriassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in pa rte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora a decorrere dalla data dell'1.7.99, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la l a flessibilità, vengono riconosciute viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.lore., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

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Samples: Collective Bargaining Agreement