Common use of Flessibilità dell’orario di lavoro Clause in Contracts

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 39 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 39 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o di urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella Parte V del presente contratto giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato. Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, entro i limiti consentiti dalla legge, salvo quanto stabilito dal successivo artgiustificati motivi di impedimento. 64 del presente contratto, per Si considera lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre eccedente i limiti di orario di cui all'art. 61 50 del presente contratto. Per Si considera lavoro notturno si intendenotturno:

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore ed anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàconnessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l136 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità corrisponderà, di ore di riduzione norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la concessione maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 25. Le modalità attuative di quanto previsto al 2º comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale. Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualetenendo conto delle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti. Resta inteso che Tra questi, le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari diversi dell'orario di lavoro, nonchè modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore prestate corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie tutto o in parte, andranno a tutti gli effetti ecostituire l'accantonamento del monte-ore in questione, salvo nonchè le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui. Le parti regionali potranno individuare le diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese combinazioni di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V utilizzo della "banca-ore" con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del presente contratto reddito dei lavoratori e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:delle imprese.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore ed anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàconnessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di: - 120 ore nell'anno per il settore metalmeccanica ed installazione di lavoro impianti; - 152 ore nell'anno per singola settimana. L'adozione della flessibilità i settori orafi, argentieri ed affini, e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.lodontotecnici. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi: - per i settori metalmeccanica ed installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, entro un periodo di 6 mesi; - per il settore odontotecnico, entro un periodo di 12 mesi. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualedei medesimi. Resta inteso L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti convengono che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti edecorrere dal 1° gennaio 1989 per i settori metalmeccanica ed installazione di impianti, salvo diverse intese intervenute tra le partiorafi, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza. Salvo quanto disposto argentieri ed affini e dal 1° luglio 1989 per il personale addetto settore odontotecnico l'indennità pari a 16 ore annue, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle rappresentazioni 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in palcoscenico ed cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in sala nella Parte V materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente contratto c.c.n.l., vanno salvaguardate e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:potranno essere armonizzate a livello regionale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore ed anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàconnessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro 120 ore nell'anno. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Fermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per singola settimana. L'adozione della flessibilità iscritto in tempo utile tra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.A. o R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.love esistenti. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità l'impresa corrisponderà, entro un periodo di ore di riduzione sei mesi dall'effettuazione della prestazione flessibile ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che . L'attuazione della flessibilità riguarda tutti i lavoratori percepiranno nei periodi interessati salvo deroghe individuali a fronte di superamento comprovati impedimenti. Le parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data del 1º luglio 1999, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualeflessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore. Resta inteso Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti edi notte, salvo diverse intese intervenute tra giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le parti200 ore annue. E' considerato lavoro straordinario, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza. Salvo quanto e dà luogo ad un compenso, quello disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico dall'impresa ed in sala nella Parte V eseguito oltre la durata normale del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto20. Per Le prestazioni di lavoro notturno si intendestraordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l96 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità corrisponderà, di ore norma entro un periodo di riduzione sei mesi ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i Fermo restando quanto sopra ulteriori quote di flessibilità e le modalità di recupero del monte ore potranno essere definite tra le parti in sede regionale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale verrà corrisposta la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualedei medesimi. Resta inteso che Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29, è possibile recuperare tutte le ore prestate di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti modalità di cui all'art. 61 28 e 28­bis, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 18 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del presente contrattolavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico­produttive o organizzative dell'impresa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Trascorso il periodo di 18 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni e l'ulteriore quota di ore di permesso maturata. Il lavoratore è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati ivi indicati. Per il suo carattere innovativo, le parti, in sede nazionale e di Osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del c.c.n.l. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte­ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca­ore territoriale. Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro notturno si intende:e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti. Tra questi, le parti regionali possono individuare modalità di costituzione di modelli di "banca­ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte­ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui. Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca­ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese. I turnisti a ciclo continuo in servizio continuativo nelle 24 ore su sette giorni alla settimana godranno nel corso dell'anno solare secondo intese aziendali, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanali lavorate. Il godimento di riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività la corresponsione della sola maggiorazione prevista dall'art. 28 per il Settore Chimica, Gomma­Plastica, Vetro e dall'art. 28 bis per il Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle. L'orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al X.X. xxx 0 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere. Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio nei locali dell'impresa e nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge. L'orario contrattuale di lavoro per il singolo operaio viene ridotto a 50 ore settimanali. L'orario di lavoro normale eccedente le 8 ore giornaliere sarà retribuito con la paga oraria ridotta al 65%.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore e anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro dei ricorsi allo straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàa sospensioni del lavoro connessi a tale caratter istica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività e nell'intento lavorativa della azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro 120 ore nell'anno. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento de i medesimi. Fermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per singola settimana. L'adozione della flessibilità iscritto in tempo utile tra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.lRSA o RSU ove esistenti. A fronte del superamento s uperamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità l'impresa corrisponderà, entro un periodo di ore di riduzione 6 mesi dall'effettuazione della prestazione flessibile e in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno percepira nno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che . L'attuazione della flessibilità riguarda tutti i lavoratori percepiranno nei periodi interessati salvo deroghe indiv iduali a fronte di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualecomprovati impedimenti. Resta inteso Le parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contrattoesigenze tec xxxx- produttive dell'impresa, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in pa rte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data dell'1.7.99, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:viene effettuata l a flessibilità, viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore ed anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità dei ricor- si allo straordinario ed a sospensioni del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàconnessi a tale caratteristiche, viene introdotta la flessibilità fles- sibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrat- tuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l120 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità corrisponderà, entro un periodo di ore di riduzione sei mesi ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento Superamento dei medesimi. L'applicazione della normativa di cui sopra e subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità e impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti convengono che a decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, 9° COmma, CCNL 16 giugno 1984, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esi- genze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualeflessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore. Resta inteso che le ore prestate Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in eccedenza all'orario concordato saranno materia, diverse condizioni previste da considerare straordinarie a tutti gli effetti econ- tratti integrativi regionali, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese vigenti alla data di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V stipula del presente contratto CCNL, vanno salvaguardate e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:potran- no essere armonizzate a livello regionale.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Provinciale Collettivo Di Lavoro Integrativo 1996

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore ed anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàconnesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana100 ore nell'anno. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti La contrattazione collettiva regionale potrà modificare il numero delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.lore massime annuali previste dal comma precedente. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità corrisponderà, di ore norma entro un periodo di riduzione 6 mesi ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento la dei medesimi. Modalità applicative, relative alla retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le delle ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le partinel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno retribuite definite congiuntamente e per iscritto in regime straordinario nel mese tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di competenzacomprovati impedimenti. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V del La presente contratto e normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal successivo artpresente articolo. 64 In considerazione delle caratteristiche dimensionali e di organizzazione del presente contrattolavoro delle imprese del settore, per sarà possibile a livello di contrattazione collettiva regionale concordare soluzioni idonee in materia di flessibilità dell'orario di lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre rispondenti alle necessità aziendali e dei lavoratori. Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i limiti suddetti strumenti. Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui all'artfar affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. 61 In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui. Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della suddetta "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:reddito dei lavoratori e delle imprese.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore ed anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàconnessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l120 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità corrisponderà, entro un periodo di ore di riduzione sei mesi ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti convengono che a decorrere dal 1º gennaio 1989 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, 9º comma, c.c.n.l. 16 giugno 1984, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data del 1º gennaio 1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualeflessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore. Resta inteso che le ore prestate Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in eccedenza all'orario concordato saranno materia, diverse condizioni previste da considerare straordinarie a tutti gli effetti econtratti integrativi regionali, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese vigenti alla data di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V stipula del presente contratto c.c.n.l., vanno salvaguardate e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:potranno essere armonizzate a livello regionale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate Le parti riconoscono che le particolari caratteristiche aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni del settoremercato. Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, allo scopo per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di realizzare obiettivi lavoro nei periodi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso sino al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in conguaglio nei periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva. In tal caso i l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore di lavoro prestate oltre le 40 ore settimanali sarà corrisposta una maggiorazione della retribuzione di fatto pari a: - 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì; - oppure la concessione 18% per le ore prestate nella giornata del sabato. Tali maggiorazioni saranno corrisposte con le retribuzioni nel periodo di ferie aggiuntive o riposi compensativi per paga nel quale le ore suddette saranno prestate. Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle Rappresentanze sindacali unitarie, nel corso di un numero apposito incontro, indicando i periodi previsti di giorni rapportato all'entità maggiore e di minore intensità produttiva e delle ore necessarie. Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattualecontrattuale ed il godimento dei relativi riposi, restando inteso che saranno definiti contestualmente in tempo utile in sede di esame tra Direzione e Rappresentanze sindacali unitarie, tenuto conto delle esigenze tecnico- produttive ed organizzative aziendali. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori percepiranno nei periodi interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di superamento comprovati impedimenti. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la retribuzione relativa all'orario durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. Le Rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero. E' considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale. E' considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di legge. E' considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le ore 6. Le ore non lavorate per festività cadenti in giorno lavorativo saranno computate agli effetti del raggiungimento dell'orario normale contrattuale. Resta inteso che E' considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate di domenica o di riposo compensativo e nelle giornate festive previste elencate nell'art. 38. Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180. In caso di guasti tecnici agli impianti, fatta salva la volontarietà, le ore prestate non rientrano nel limite suddetto. A fronte di esigenze aziendali e/o aventi il carattere dell'eccezionalità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie corso, allestimento delle collezioni ed impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a tutti gli effetti edisposizioni di legge fiscali o amministrative, salvo diverse intese intervenute sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all'attività dell'azienda) avrà luogo in sede aziendale un esame congiunto tra la Direzione aziendale e R.S.U. sulle necessità manifestate e finalizzato ad individuare le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese modalità di competenzaattuazione utili a rispondere tempestivamente a tali esigenze. Salvo quanto disposto Le percentuali di maggiorazione per il personale addetto alle rappresentazioni lavoro straordinario, notturno, festivo, sono le seguenti: Lavoro diurno eccedente l'orario contrattuale e legale 27% Lavoro notturno 30% Lavoro straordinario notturno 40% Lavoro festivo 45% Lavoro straordinario festivo 50% Lavoro festivo notturno 55% Lavoro straordinario festivo notturno 70% Dette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per ogni ora straordinaria sarà corrisposta al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto (per i cottimisti maggiorata con la percentuale contrattuale di cottimo) da calcolare dividendo la retribuzione normale di fatto mensile per 173 con l'aggiunta della relativa percentuale. Le ore non lavorate in palcoscenico dipendenza di festività nazionale e infrasettimanale cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario normale contrattuale. La qualificazione legale ed in sala nella Parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, i relativi adempimenti per il lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti rimangono nei termini fissate dalle vigenti disposizioni di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:legge.

Appears in 1 contract

Samples: www.assolombarda.it

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore ed anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàconnessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l136 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità corrisponderà, di ore di riduzione norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la concessione maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale. Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualetenendo conto delle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti. Resta inteso che Tra questi, le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari diversi dell'orario di lavoro, nonché modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore prestate corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie tutto o in parte, andranno a tutti gli effetti ecostituire l'accantonamento del monte-ore in questione, salvo nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui. Le parti regionali potranno individuare le diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese combinazioni di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V utilizzo della "banca-ore" con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del presente contratto reddito dei lavoratori e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:delle imprese.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e dell'attività, nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni direzioni aziendali e R.S.U. rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.lCCNL. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:.

Appears in 1 contract

Samples: www.indafondazione.org

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore ed anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàconnessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di: ­ 120 ore nell'anno per il settore metalmeccanica ed installazione di lavoro impianti; ­ 152 ore nell'anno per singola settimana. L'adozione della flessibilità i settori orafi, argentieri ed affini, e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.lodontotecnici. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi: ­ per i settori metalmeccanica ed installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, entro un periodo di 6 mesi; ­ per il settore odontotecnico, entro un periodo di 12 mesi. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualedei medesimi. Resta inteso L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti convengono che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti edecorrere dal 1° gennaio 1989 per i settori metalmeccanica ed installazione di impianti, salvo diverse intese intervenute tra le partiorafi, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza. Salvo quanto disposto argentieri ed affini e dal 1° luglio 1989 per il personale addetto settore odontotecnico l'indennità pari a 16 ore annue, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico­produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle rappresentazioni 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in palcoscenico ed cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in sala nella Parte V materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente contratto c.c.n.l., vanno salvaguardate e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:potranno essere armonizzate a livello regionale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate ai sensi degli artt. 22 e 27 del CCNL del 21.05.2018 e art. 7, comma 4, lettera p) del CCNL, le particolari caratteristiche parti disciplinano la flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. La flessibilità deve essere agita nel corso del settoremese ed è così determinata: è consentito anticipare o posticipare l’orario di entrata e di uscita per mezz’ora, allo scopo sia nell’orario mattutino che in quello pomeridiano per un massimo di realizzare obiettivi un’ora al giorno. Il lavoratore ha l’obbligo di maggiore produttività aziendale recuperare il debito orario e compensare la flessibilità entro il mese in corso, in accordo con il dirigente/responsabile di servizio. Il recupero può essere effettuato nel mese successivo a quello di maturazione soltanto nelle seguenti ipotesi: - Malattia insorta che possano anche favorire si protrae per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione dovuta entro il potenziamento della produzione e lo sviluppo termine prestabilito; - Ultimo giorno del mese (1 ora) Il debito orario non recuperato entro il mese di iniziative maturazione verrà trattenuto nella busta paga. Rimane la facoltà di servizio sul territorio, di contenere l'entità giustificare l’eventuale debito orario dell’ultimo giorno del mese con il ricorso al lavoro straordinario e permesso breve di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavorocui all’art. 33-bis del CCNL 21/05/2018. Per far fronte tutto il personale le fasce orarie di flessibilità sono, quindi, definite come segue: - Fascia oraria di flessibilità in entrata mattutina dalle ore 7.30 alle variazioni dell'attività e nell'intento ore 8.30 - Fascia oraria di realizzare gli obiettivi flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Nei giorni di cui soprarientro pomeridiano: - Fascia oraria di flessibilità in entrata pomeridiana dalle ore 14.30 alle ore 15.30 - Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 17:30 alle ore 18.30 Per il personale del Servizio Squadre Operative, potranno essere adottati - avuto riguardo nel rispetto dell’obbligo di contemporanea presenza in servizio nella fascia dalle 7.30 alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime13.00, le predette intese saranno fasce orarie di flessibilità sono definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà previstacome segue: - Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 7.00 alle ore 7.30 - Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 13.30 Il dirigente può autorizzare una corrispondente entità di ore di riduzione maggiore flessibilità in periodi di minore attività lavorativaentrata e in uscita, in relazione al disposto dell’art. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale27, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V comma 4 del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:CCNL 21/05/2018.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Sulla Flessibilita’ Oraria – Parte Normativa

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore e anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro dei ricorsi allo straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàa sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l120 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità corrisponderà, entro un periodo di ore di riduzione 6 mesi e in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti convengono che a decorrere dall'1.1.89 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, comma 9, CCNL 16.6.84, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data dell'1.1.93, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualeflessibilità, viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore. Resta inteso che le ore prestate Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in eccedenza all'orario concordato saranno materia, diverse condizioni previste da considerare straordinarie a tutti gli effetti econtratti integrativi regionali, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese vigenti alla data di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V stipula del presente contratto CCNL, vanno salvaguardate e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:potranno essere armonizzate a livello regionale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l96 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità corrisponderà, di ore norma entro un periodo di riduzione sei mesi ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i Fermo restando quanto sopra ulteriori quote di flessibilità e le modalità di recupero del monte ore potranno essere definite tra le parti in sede regionale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale verrà corrisposta la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualedei medesimi. Resta inteso che Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29, è possibile recuperare tutte le ore prestate di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti modalità di cui all'art. 61 28 e 28-bis, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 18 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del presente contrattolavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o organizzative dell'impresa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Trascorso il periodo di 18 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni e l'ulteriore quota di ore di permesso maturata. Il lavoratore è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati ivi indicati. Per il suo carattere innovativo, le parti, in sede nazionale e di Osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del c.c.n.l. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte-ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca-ore territoriale. Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro notturno si intende:e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti. Tra questi, le parti regionali possono individuare modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui. Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese. I turnisti a ciclo continuo in servizio continuativo nelle 24 ore su sette giorni alla settimana godranno nel corso dell'anno solare secondo intese aziendali, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanali lavorate. Il godimento di riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività la corresponsione della sola maggiorazione prevista dall'art. 28 per il Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro e dall'art. 28 bis per il Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle. L'orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al X.X. xxx 0 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere. Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio nei locali dell'impresa e nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge. L'orario contrattuale di lavoro per il singolo operaio viene ridotto a 50 ore settimanali. L'orario di lavoro normale eccedente le 8 ore giornaliere sarà retribuito con la paga oraria ridotta al 65%.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e dell'attività, nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, l'azienda che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni direzioni aziendali e R.S.U. rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.lCCNL. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:.

Appears in 1 contract

Samples: www.indafondazione.org

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore e anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro dei ricorsi allo straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàa sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l120 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità corrisponderà, di ore di riduzione norma nei 6 mesi successivi e in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la concessione maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno fatto da liquidare nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualedei medesimi. Resta inteso che le Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 22. Le modalità attuative di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore prestate di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti gli effetti ei lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche e affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse intese intervenute tra le partinormative in materia, saranno retribuite in regime straordinario nel mese diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di competenza. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V stipula del presente contratto CCNL, vanno salvaguardate e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:potranno essere armonizzate a livello regionale.

Appears in 1 contract

Samples: Costituzione Delle Parti

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di realizzare gli obiettivi orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento all'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l250 ore nell'anno solare. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una corrispondente pari entità di ore di riduzione in riduzione, con la stessa articolazione per settimane previste per i periodi di minore attività lavorativasuperamento dell'orario contrattuale. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . L'azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto per la concessione flessibilità dell'orario di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un lavoro, dovrà comunicare alla Commissione Paritetica Territoriale i lavoratori ed il numero di giorni rapportato all'entità ore effettuate in eccedenza nel mese, desumibili dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce la comunicazione. L'azienda dovrà altresì comunicare alla Commissione Paritetica Territoriale l'avvenuto recupero, trasmettendo i dati del lavoratore ed il numero di ore recuperate estratte dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce tale comunicazione. Nel caso in cui in determinati periodi dell'anno, si verificasse un calo improvviso e non programmato di superamento dell'orario contrattualelavoro, restando inteso che i l'azienda potrà far effettuare ai lavoratori percepiranno nei periodi un orario inferiore rispetto all'orario previsto dal contratto di superamento lavoro mantenendo la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che ; l'azienda potrà successivamente compensare le ore prestate effettuate in eccedenza meno, con le ore effettuate per prestazioni aggiuntive durante i periodi di maggior intensità lavorativa. L'azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto dal paragrafo precedente, dovrà effettuare le comunicazioni alla Commissione Paritetica Territoriale così come inizialmente indicato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità, in caso di rapporto di lavoro stagionale, il programma presentato dalle aziende dovrà corrispondere all'orario concordato saranno da considerare straordinarie normale di lavoro previsto dall'art. 27 del presente CCNL, che a tutti gli effetti eseguito del nulla osta necessario della Commissione dovrà essere comunicato dalle stesse ai singoli lavoratori interessati. L'eventuale interruzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore alle due ore, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite speciali deroghe già previste e concordate in regime straordinario nel mese sede locale. I turni di competenza. Salvo quanto disposto per lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 del presente contratto. Per lavoro notturno si intende:interessato.

Appears in 1 contract

Samples: www.fiscoetasse.com