Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore. Tale meccanismo opera - d’intesa fra l’Azienda ed il lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato. Le 23 ore annuali rivenienti dalla riduzione di orario di lavoro, di cui all’art. 118, sono comprese nelle prime 50 ore di flessibilità di cui al presente comma. Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle oreore o al compenso per lavoro straordinario. Tale meccanismo opera - d’intesa fra l’Azienda ed il lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato. Le 23 ore annuali rivenienti dalla riduzione di orario di lavoro, di cui all’art. 118, sono comprese nelle prime 50 ore di flessibilità di cui al presente commacomma e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore. Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.
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Samples: Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 oreore nell’anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle oreche segue. Tale meccanismo opera - – d’intesa fra l’Azienda l’azienda ed il lavoratore - lavoratore/lavoratrice – anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato. Le 23 ore annuali rivenienti dalla riduzione di orario di lavoro, di cui all’art. 118, sono comprese nelle prime 50 ore di flessibilità di cui al presente comma. Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore/lavoratrice, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.
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Flessibilità. Le prestazioni aggiuntiveAumentata il ventaglio delle modalità di lavoro in regime di flessibilità oraria. Alla norma (introdotta nel precedente contratto indicata come un’eccezione normativa) se ne aggiunge un'altra in alternativa: le 5 settimane in regime di flessibilità potranno essere lavorate con un orario di lavoro non omogeneo durante la settimana, fino a 50 minimo 6 ore, rappresentano uno strumento massimo 9 ore giornaliere. La gravità di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore. Tale meccanismo opera - d’intesa fra l’Azienda ed il lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario questa norma sta nella possibilità di lavoro normale dell’interessato. Le 23 ore annuali rivenienti dalla riduzione di attuarlo senza alcuna contrattazione come prevista dall’art.9 (orario di lavoro, ) comma 5 Il contratto presenta un decisivo incremento delle responsabilità nei confronti dei lavoratori e in particolare degli autisti i quali più di cui all’art. 118, sono comprese nelle prime 50 ore di flessibilità di cui al presente comma. Per le prestazioni aggiuntive altri subiscono i ricatti del padrone per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale “rigidità” delle leggi in materia di codice della strada. Le norme diventano più stringenti per gli autisti , sul ritiro patente, sulle malattie. Aumenta il lavoratore, per le prime 50 ore potere repressivo del datore di prestazioni aggiuntive, può scegliere lavoro. Compreso il recupero secondo il meccanismo licenziamento. Si ha una sorta di accanimento verso questa categoria che più di tutte è stata sacrificata in virtù della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinarioglobalizzazione sull’altare dell’unificazione contrattuale.
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