Retribuzione di risultato Clausole campione

Retribuzione di risultato. 1. Il presente articolo disciplina la retribuzione di risultato in favore del personale dirigente per la parte non riferita alle risorse da specifiche disposizioni di legge le quali hanno destinazione vincolata e sono disciplinate dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dai regolamenti dell’Ente e dai successivi articoli del presente CCDI. 2. Annualmente le risorse destinate alla retribuzione di risultato sono di ammontare non inferiore alle soglie minime previste dalla contrattazione collettiva nazionale, con particolare riferimento all’art. 28, comma 1, del CCNL del 23.12.1999 (il quale prevede la soglia minima del 15% dell’ammontare complessivo del fondo) e successive eventuali modifiche e integrazioni. Ai fini dell’applicazione del presente comma sono da considerarsi destinate alla retribuzione di risultato anche l’incentivo per la progettazione interna, i compensi professionali per l’avvocatura interna e le altre risorse da specifiche disposizioni di legge aventi destinazione vincolata. 3. La valutazione del personale dirigente è effettuata dal Sindaco su proposta del Nucleo Indipendente di Valutazione mediante l’utilizzo del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 139 dell’11.9.2012 e successive eventuali integrazioni e modifiche. La valutazione effettuata dal Sindaco, su proposta del Nucleo Indipendente di Valutazione, è comunicata al dirigente valutato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione. Entro cinque giorni il dirigente può inviare al Sindaco e al Nucleo Indipendente di Valutazione le proprie controdeduzioni. Il dirigente è sentito dal Sindaco e dal Nucleo Indipendente di Valutazione e nel colloquio può farsi assistere da persona di sua fiducia. In esito a detto colloquio la valutazione diventa definitiva ed è approvata con atto del Sindaco. Il Segretario Generale sovraintende e coordina il processo di valutazione e, in esito allo stesso, adotta l’atto dirigenziale di liquidazione dell’indennità di risultato in favore del personale dirigenziale beneficiario. 4. Il periodo di riferimento della valutazione è l’anno solare. Per il personale assunto in servizio o cessato in corso d’anno la valutazione è riferita al periodo di servizio e il punteggio attribuito è proporzionale alla partecipazione al raggiungimento degli obiettivi programmati tenendo conto del periodo di servizio. In caso di avvicendamento di più d...
Retribuzione di risultato. 1. La retribuzione di risultato è corrisposta in un’unica soluzione annuale in relazione al raggiungimento degli obiettivi. 2. La determinazione del valore economico, nel rispetto degli importi massimi fissati dal presente CCDI, sarà rapportata alla percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi, secondo il seguente schema: Non Positiva Da 0 al 51% Retribuzione di risultato pari a 0 Parzialmente Positiva Dal 52% al 61% Retribuzione di risultato pari al 60% dell’importo massimo previsto Dal 62% all’81% Retribuzione di risultato pari all’80% dell’importo massimo previsto Positiva Dall’82% al 100% Retribuzione di risultato pari al 100% dell’importo massimo previsto 3. Per gli incarichi di durata inferiore ai 10 mesi e superiori ai 90 giorni la corresponsione della retribuzione di risultato è rapportata al periodo temporale durante il quale è stata ricoperta la posizione, quantificata in dodicesimi di anno. 4. Non spetta la retribuzione di risultato nei seguenti casi: dichiarazione del dirigente di raggiungimento dei risultati da parte dell’incaricato di posizione organizzativa inferiore al 51%; incarico di posizione organizzativa inferiore a 90 giorni; lunghe assenze dal servizio per malattia, infortunio od aspettativa, per un periodo superiore al 50% della durata dell’incarico. 5. La retribuzione di risultato, massima, è pari al 25% del valore della retribuzione di posizione attribuita che, per le Alte professionalità, va ridotta in proporzione all’eventuale articolazione oraria part-time.
Retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale 1. Le risorse finanziarie, di cui all'art. 37, comma 3, sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di risultato, finalizzata in particolare modo a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti. 2. L’amministrazione attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti utilizzando le risorse di cui al comma 1, nell’ambito del più ampio processo di valutazione di cui all’art. 23, sulla base del grado di raggiungimento di predefiniti obiettivi e/o livelli di prestazione. 3. Una quota del 50% delle risorse di cui al comma 1 è attribuita nella forma di premi di qualità della prestazione individuale a non più del 20% dei dirigenti in servizio, esclusi i dirigenti che beneficiano dell’art. 44, comma 2. 4. I principali fattori di valutazione, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascun ente e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali sono: a) capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni b) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati; c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la ge- stione degli istituti previsti dal contratto di lavoro; d) capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi; e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale; f) capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione; g) qualità dell'apporto personale specifico; h) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative. 5. Le decisioni inerenti l’attribuzione del premio per la particolare qualità della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenzi...
Retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale 1. Le risorse finanziarie, di cui all' art. 41, comma 3, sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di risultato in ciascuna Amministrazione , finalizzata a remunerare : a. la qualità della prestazione individuale; b. i risultati conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi assegnati. 2. Le risorse specificatamente individuate dall’art. 41, comma 3, lettera a) sono finalizzate alla attribuzione di premi di qualità della prestazione individuale da corrispondere a non più del 10% dei dirigenti in servizio. Tali premi sono attribuiti al 1° luglio ed al 31 dicembre di ogni anno in seguito alla valutazione dell’attività svolta nel semestre precedente. 3. I principali fattori di valutazione, da considerare ai fini della attribuzione dei premi per la qualità della prestazione individuale variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna amministrazione e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali, sono: a) livello di eccellenza nel conseguimento degli obiettivi assegnati ; b) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro; c) capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi; d) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
Retribuzione di risultato. 1. La retribuzione di risultato, per ciascuna funzione dirigenziale, viene graduata in relazione al grado di rag- giungimento degli obiettivi e fino alla misura massima del 30% della retribuzione di posizione, parte variabile di cui all’art. 64, e per i dirigenti di seconda e terza fascia anche della parte fissa della stessa retribuzione di posi- zione individuata dalla lettera c) del punto II del comma 2 dell’art. 61. 2. Al dirigente è riconosciuta l’indennità di risultato solo in presenza di una valutazione superiore alla sufficienza, parametrata ad una aliquota di raggiungimento degli obiettivi fissati dal contratto ed alla sua effet- tiva durata nonché ai comportamenti organizzativi. In caso di rescissione anticipata del contratto, non deve darsi luogo alla corresponsione dell’indennità di risultato qualora la stessa sia intervenuta nei primi tre mesi di incarico. 3. I criteri generali per la valutazione dell’attività dei dirigenti e la graduazione dell’indennità di risultato, fatta eccezione dei dirigenti di prima fascia, dei dirigenti generali nonché dei responsabili degli uffici speciali e di quelli di diretta collaborazione, formano oggetto di informazione ed eventuale concertazione . 4. La graduazione della retribuzione di risultato di cui al presente articolo opera a partire dall’anno 2007. 5. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i dirigenti di cui al comma 3 dell’art. 61.
Retribuzione di risultato. 1. Al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 55, in misura pari al 15% del totale delle disponibilità. 2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo. 3. Ad integrazione dei compensi già previsti dalla vigente disciplina, per i dirigenti cui viene affidata la reggenza di altra istituzione scolastica, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato possono essere riconosciute somme finalizzate a remunerare l’esercizio di tale incarico aggiuntivo.
Retribuzione di risultato. 1. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato. 2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art.14,comma1, del D.Lgs.n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all’art.23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall’art.14. Nella determinazione dei criteri gli enti devono anche valutare la correlazione tra la retribuzione di risultato e i compensi professionali percepiti ai sensi dell’art. 37 del presente CCNL e dell’art. 18 della L. 109/94.
Retribuzione di risultato. 1. Al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 4, in misura pari al 15% del totale delle disponibilità. 2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
Retribuzione di risultato. 1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale. 2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. 3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
Retribuzione di risultato. Ne viene determinato l’importo nella misura del 10% del monte salari; per i Dirigenti del Comune ne è stato determinato l’importo nella misura del 15% del monte salari.