Forma convenzionale Clausole campione

Forma convenzionale. 15.1. Il presente contratto costituisce la sola fonte negoziale di regolamento dei rapporti tra le Parti.
Forma convenzionale. 10.1 Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il presente Preliminare dovrà essere formato per iscritto a pena di nullità.
Forma convenzionale. Nessuna modifica al presente accordo potrà essere considerata produttiva di effetti e vincolante per le parti se non risultante da atto scritto, debitamente firmato da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza.
Forma convenzionale. Nessuna modifica alle presenti Condizioni generali di Contratto (C.G.C.) potrà essere considerata produttiva di effetti e vincolante per le Parti se non risultante da atto scritto, debitamente firmato da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza.
Forma convenzionale. Qualunque modificazione od integrazione del contratto di appalto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell’art. 1352 del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale.
Forma convenzionale. 15.1 Il presente contratto costituisce la sola fonte negoziale di regolamento dei rapporti tra le Parti. 15.2 Tutte le convenzioni dirette a derogare, modificare e/o integrare, anche solo in parte, le presenti Condizioni Generali di Vendita, dovranno essere stipulate e approvate per iscritto. 15.3 Il Compratore comunica di avere ricevuto e di avere attentamente visionato la documentazione tecnica fornita dal Venditore (predisposta in lingua italiana ed inglese) inerente al materiale acquistato. 15. Form of the agreement 15.1 This agreement represents the only negotiation instrument governing relations between the Parties. 15.2 Any agreements targeted to derogate, amend and/or supplement these General Conditions of Sale shall be stipulated and approved in writing. 15.3 The Buyer hereby agrees to have received and carefully examined the technical documentation provided by the Seller, drawn up in Italian and English, regarding the material acquired.
Forma convenzionale. 16.1 Il presente contratto costituisce la sola fonte negoziale di regolamento dei rapporti tra le Parti. 16.2 Tutte le convenzioni dirette a derogare, modificare e/o integrare, anche solo in parte, le presenti Condizioni Generali di Vendita dovranno essere stipulate e provate per iscritto. 16.3 Il Compratore dà atto di avere ricevuto e di avere attentamente visionato la documentazione tecnica fornita dal Venditore, predisposta in lingua italiana ed inglese, inerente al materiale acquistato. 17.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.