Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate Clausole campione

Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate. La forma di assicurazione prevista per la Sezione Incendio, ove non diversamente precisato nell’ambito della Sezione stessa, si intende a Valore intero. Il criterio di valutazione delle somme assicurate e dell’Indennizzo, ove non diversamente precisato nell’ambito della Sezione stessa, corrisponde: - per Fabbricati e/o Macchinario al Valore a nuovo; - per Merci al Costo commerciale per le attività commerciali, al Costo industriale per le attività che prevedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci. Per la copertura a Primo rischio assoluto la garanzia è prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Xxxxxxxx, a prescindere dal valore complessivo delle Cose assicurate. Le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita convenuto con il massimo del loro valore di mercato, sempre che nella Scheda di polizza sia richiamata la garanzia “SPI – Selling Price”, la presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.
Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate. La forma di assicurazione prevista per la Sezione Furto e Rapina si intende a Primo rischio assoluto. Il criterio di valutazione dell’Indennizzo, si intende al Valore allo stato d’uso. Per la copertura a Primo rischio assoluto la garanzia è prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Xxxxxxxx, a prescindere dal valore complessivo delle Cose assicurate. Le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita convenuto con il massimo del loro valore di mercato, sempre che nella Scheda di polizza sia richiamata la garanzia “SPF – Selling Price”, la presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti. Valori sottratti al di fuori delle Ubicazioni (garanzia Portavalori) Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclusivamente: - in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto delle Cose suddette; - se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali Cose. FAR - Furto autorimesse e auto officine La garanzia è operante purché il Furto sia commesso durante le ore di apertura dell’attività e con presenza delle persone addette al servizio di custodia. Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi. FCA – Furto Cose all’aperto La presente garanzia è operante a condizione che: - i perimetri delle Ubicazioni siano protetti da cancellate e/o da muri di altezza non inferiore a 2,5 metri con accessi presidiati da cancelli con serrature x xxxxxxxxx chiusi a chiave; - il Furto sia stato commesso con le modalità previste alla sezione “Ci sono limiti di copertura?” / Condizioni di operatività / Sezione Furto e Rapina / Furto, commi a), b) e c). Nel caso in cui nella Scheda di Polizza sia richiamata l’opzione “Presenza sistema antintrusione” la presente garanzia è operante, oltre a quanto sopra indicato, a condizione che, per le Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza, ci sia la presenza di impianto antintrusione a barriera perimetrale esterno. In relazione ai veicoli a motore e/o natanti, la garanzia è operante per i soli Assicurati la cui attività dichiarata abbia per oggetto tali Cose ed alle seguenti condizioni: - sono esclusi i danni di Furto nel caso in cui le Cose assicurate non siano chiuse a chiave o non sia stato attivato un ...
Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate. La forma di assicurazione prevista per la Sezione Furto e Rapina si intende a Primo rischio assoluto. Il criterio di valutazione dell'Indennizzo, si intende al Valore allo stato d'uso. Per la copertura a Primo rischio assoluto la garanzia è prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Xxxxxxxx, a prescindere dal valore complessivo delle Cose assicurate. MPACGA - O18 Le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita convenuto con il massimo del loro valore di mercato, sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia "SPF - Selling Price", la presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti. Condizioni di assicurazione Ed. 253 - 01 - 12/2020 PRODOTTO MODULARE PROPERTY
Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate. La forma di assicurazione prevista per la Sezione Danni da interruzione di esercizio, si intende a Valore intero. Per la determinazione della somma assicurata, si farà riferimento alla Tabella per la determinazione della somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione presente nella Scheda di Polizza.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.