Selling price Clausole campione

Selling price. Se il sinistro indennizzabile a termine di contratto riguarda merci vendute in attesa di consegna non sostituibili con merci non danneggiate, si conviene fra le parti che l’in- dennizzo delle stesse sarà calcolato prendendo a riferi- mento il prezzo di vendita delle stesse al netto delle spese risparmiate per i costi di consegna purché il Contraente ne provi l’avvenuta vendita.
Selling price. Qualora a seguito di Xxxxxxxx risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna e non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’Assicurato dovrà comprovare l’avvenuta vendita.
Selling price. Deroga alla regola proporzionale (ininfluente per le partite assicurate a P.R.A.)
Selling price. In deroga all’art. 21 – “Determinazione del danno” della presente Sezione, l’Impresa in caso di sinistro che abbia danneggiato merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell’art. 22 – “Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”.
Selling price. In deroga all’Art. 19-III delle Condizioni Generali di assicurazione, la Società in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute in attesa di consegna indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo. La presente pattuizione è operante a condizione che: • le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese; • l’avvenuta vendita risulti comprovata. Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. CONDIZIONI PARTICOLARI NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto
Selling price. Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita con venuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. A parziale deroga di quanto disposto dall’Art.13 punto 12), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche. RELATIVAMENTE AL SETTORE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 18 lettera e), limitatamente alle attività di Lavanderia, Stireria e/x Xxxxxxx a, la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con l'applicazione di una franchigia di Euro 155,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di Euro 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo. Non sono compresi i danni a capi in pelle, similpelle, pelliccia naturale o artificiale (ecologica) e tappeti.
Selling price. La garanzia è operante a condizione che: Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto in materia di assicurazione parziale.
Selling price. A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.16 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” del capitolo “Come è gestito il Sinistro”, la Compagnia, in caso di Sinistro che abbia danneggiato Merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto di quanto disposto al punto 1.19 “Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza”. La presente garanzia è operante a condizione che: a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese; b) le Merci danneggiate non sono assicurate dall’acquirente; c) l’avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti recanti data certa e prezzo di vendita. Qualora sia attivata la garanzia aggiuntiva 2.8.3 “Maggiori costi”, 2.8.4 “Indennità aggiuntiva percentuale” o 2.8.5 “Diaria da interruzione di attività”, la presente garanzia si intende operante esclusivamente per le Merci vendute in attesa di consegna che siano state fatturate prima dell’accadimento del Sinistro. Il criterio di valutazione delle Merci stabilito dalla presente garanzia è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione di quanto disposto al punto 2.16 n.7 “Assicurazione parziale - tolleranza” del capitolo “Come è gestito il Sinistro”.
Selling price in deroga all’art. 1.38 “Determinazione del danno” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti, l’Impresa in caso di Sinistro che abbia danneggiato Merci vendute in attesa di consegna, Indennizzerà le Merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell’art. 1.39 “Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest’ultimo.

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  • Criteri di valutazione Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va- lore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.

  • Carico e scarico La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici , esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • DETERMINA Per le motivazioni espresse in premessa:

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Criteri di liquidazione La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all’ Assicurato od ai suoi eredi a termini della presente polizza, entro il termine di 20 giorni lavorativi, salva la necessità di ulteriori accertamenti in caso di presentazione di documentazione non completa, a partire dalla data di ricevimento della seguente documentazione : a) per le assicurazioni del rimborso delle spese di cura e delle rette dell'accompagnatore: cartella clinica, notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate; b) per ottenere l'indennità sostitutiva giornaliera è necessario produrre : documenti rilasciati dall'istituto di cura, da cui risultino la natura e l'esito della malattia o dell'infortunio e le date di inizio e termine del ricovero. Il pagamento viene effettuato a cura o degenza ultimata. Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale della documentazione richiesta ad un ente assistenziale per ottenere dallo stesso un rimborso, a parziale deroga di quanto precede la Società effettua il pagamento dietro presentazione dl copia della documentazione suddetta e del documento comprovante il rimborso da parte dell'ente assistenziale. I rimborsi per le spese sostenute all'estero vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei cambi. Gli importi dovuti a fronte dell'indennità sostitutiva giornaliera per ricoveri verranno sempre corrisposti in Italia ed in valuta italiana, nella misura da determinarsi a termini di polizza, anche se il ricovero sia avvenuto all'estero.

  • Trattamento di fine rapporto 1. Ai sensi della legge n. 297/82 e successive integrazioni e modificazioni, in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rap- porto da corrispondersi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 2. II dipendente, con almeno otto anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. 3. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 20% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque di almeno il 4% del numero totale dei dipen- denti dell’Ente di FP a livello regionale. 4. La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di: - eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle compe- tenti strutture pubbliche; la necessità di terapie e interventi straordinari, per il dipen- dente ed i componenti a carico del proprio nucleo familiare, deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche; - acquisto o costruzione, anche in cooperativa, e/o ristrutturazione della prima casa di a- bitazione, per sé o per i figli, previa documentazione; - nei casi previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53. 5. Ai fini dell’accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giusti- ficate dalla necessità di spese sanitarie, che dovranno essere definite entro 30 giorni dalla presentazione. 6. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L’importo corrispondente all’anticipazione sarà detratto, a tutti gli effetti, dal trattamen- to di fine rapporto compreso quello spettante ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile. 7. La quota di TFR verrà accantonata secondo le leggi vigenti. Sono fatti salvi i tratta- menti di miglior favore già definiti a livello di accordi regionali o per normativa regiona- le. 8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alla leg- ge che regola tale materia.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge. 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.