Selling price Clausole campione

Selling price. Se il sinistro indennizzabile a termine di contratto riguarda merci vendute in attesa di consegna non sostituibili con merci non danneggiate, si conviene fra le parti che l’in- dennizzo delle stesse sarà calcolato prendendo a riferi- mento il prezzo di vendita delle stesse al netto delle spese risparmiate per i costi di consegna purché il Contraente ne provi l’avvenuta vendita. Si conviene fra le parti che sono incluse in garanzia anche le merci in deposito e/o lavorazione presso fiere o terzi nel limite di un 10% della somma assicurata per le stesse con il massimo di € 50.000.
Selling price. C. Deroga alla regola proporzionale (ininfluente per le partite assicurate a P.R.A.)
Selling price. Qualora a seguito di Xxxxxxxx risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna e non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’Assicurato dovrà comprovare l’avvenuta vendita.
Selling price. Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita con venuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. A parziale deroga di quanto disposto dall’Art.13 punto 12), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche. RELATIVAMENTE AL SETTORE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 18 lettera e), limitatamente alle attività di Lavanderia, Stireria e/x Xxxxxxx a, la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con l'applicazione di una franchigia di Euro 155,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di Euro 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo. Non sono compresi i danni a capi in pelle, similpelle, pelliccia naturale o artificiale (ecologica) e tappeti.
Selling price in deroga all’art. 1.38 “Determinazione del danno” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti, l’Impresa in caso di Sinistro che abbia danneggiato Merci vendute in attesa di consegna, Indennizzerà le Merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell’art. 1.39 “Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest’ultimo.
Selling price. In deroga all’Art. 19-III delle Condizioni Generali di assicurazione, la Società in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute in attesa di consegna indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo. La presente pattuizione è operante a condizione che: • le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese; • l’avvenuta vendita risulti comprovata. Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. CONDIZIONI PARTICOLARI NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto
Selling price. La garanzia è operante a condizione che: Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto in materia di assicurazione parziale.
Selling price. In deroga all’art. 21 – “Determinazione del danno” della presente Sezione, l’Impresa in caso di sinistro che abbia danneggiato merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell’art. 22 – “Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”.
Selling price. Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. Si conviene tra le Parti che non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 C.C. per quelle partite la cui somma, maggiorata del 15%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto del predetto articolo 1907 C.C. rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
Selling price. A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.16 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” del capitolo “Come è gestito il Sinistro”, la Compagnia, in caso di Sinistro che abbia danneggiato Merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto di quanto disposto al punto 1.19 “Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza”. La presente garanzia è operante a condizione che: