Garanzia portavalori Clausole campione

Garanzia portavalori. Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro: • il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; • il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; • il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; • la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sulla persona della Contraente o dell'Assicurato o suoi dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi. L’Assicurazione è operante esclusivamente qualora i dipendenti incaricati del trasporto: - non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori; - abbiano una età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni; - non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori. Ai soli effetti del presente articolo, sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell’Assicurato, i Carabinieri, i Vigili Urbani, gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e agli Istituti di Polizia privata.
Garanzia portavalori. L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina; commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori delle aree di pertinenza dell’attività, contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
Garanzia portavalori. Oggetto dell'Assicurazione: Limitatamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme assicurate", anche contro:
Garanzia portavalori. La garanzia di cui all’Art.72 comma VI ii), si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
Garanzia portavalori. Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in scheda di polizza l'assicurazione è prestata anche contro: ❑ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; ❑ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; ❑ il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; ❑ la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); ❑ commessi sulla persona del contraente, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai Clienti o viceversa. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
Garanzia portavalori. A parziale deroga dell’Art. 2.2 punto 9, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, nei limiti della Somma Assicurata a primo Rischio assoluto, ai danni materiali e diretti ai valori, al di fuori dei locali indicati in Polizza, causati dai seguenti eventi: • Furto anche con destrezza avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata per il trasporto dei valori • Xxxxxx, strappando di mano o di dosso i valori • Rapina ed estorsione • Furto commesso mediante la rottura dei vetri dell’autovettura utilizzata per il trasporto dei valori a condizione che l’incaricato del trasporto sia a bordo dell’autovettura stessa Perpetrati sull’Assicurato, sul Contraente, sui loro famigliari, sulle persone dipendenti incaricate del trasporto mentre al di fuori dei locali assicurati hanno indosso e/o a portata di mano i valori durante il trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. La garanzia è prestata a condizione che: • Il trasporto dei valori avvenga dalle ore 6:00 alle ore 23:00 • La persona incaricata del trasporto abbia una età superiore ai 18(diciotto) anni ed inferiore a 75(settantacinque) anni. • Il trasporto dei valori avvenga entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano
Garanzia portavalori. L’assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina. commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuita dello scoperto indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Garanzia portavalori. Art.3.10 Archivi di documenti e registri Art.3.11 Spese ammortamento titoli
Garanzia portavalori. Relativamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, anche contro: a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi incaricati, mentre detengono i valori stessi durante il loro trasporto agli uffici dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.
Garanzia portavalori. Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro: il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sui dipendenti e/o persone incaricate adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi. L’Assicurazione è operante esclusivamente qualora i soggetti incaricati del trasporto non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.