Servizio di custodia Clausole campione

Servizio di custodia. L'aggiudicataria, all’ingresso degli animali in canile/gattile, deve verificare immediatamente o almeno entro la giornata la presenza del codice di riconoscimento (microchip o tatuaggio), segnalando l’eventuale assenza ai Medici Veterinari competenti per l’identificazione ed all’Anagrafe Canina. Nel caso di cani e gatti privi del codice di riconoscimento, il microchip, fornito dal Comune di Bologna, deve essere tempestivamente inserito da parte dei Medici Veterinari operanti in struttura. Qualora i cani/gatti recuperati non siano ritirati o reclamati dai proprietari nei termini di legge (entro 30 o 60 gg. dalla data del loro ingresso, a seconda del caso), l'aggiudicataria può procedere con l’iter di adozione. Prima che sia decorso tale periodo, rispettato il termine di 10 giorni previsto per l’isolamento sanitario obbligatorio, i prelievi per la Leihsmania (nel caso di cani di età superiore ai 6 mesi) e quelli per la Fiv e la Felv (per i gatti), gli animali possono essere dati in affido temporaneo e, trascorsi i 60 gg. dalla data dell'affido stesso, senza che siano stati reclamati dal proprietario e con esito positivo del controllo post - affido, l’affidamento temporaneo diventa adozione definitiva.
Servizio di custodia. Custodia e vigilanza di accessi e spazi su richiesta dell’ufficio tecnico per particolari eventi ed in luoghi definiti ivi inclusi i camerini dei teatri; controllo della temperatura del pubblico e del personale dipendente in accessi specifici. Particolari necessità di custodia e/o vigilanza potranno presentarsi per le manifestazioni dove sono previsti un elevato numero di eventi e luoghi di svolgimento nel corso della stessa giornata, le cui richieste di servizio non sono quantificabili al momento (es. Feste Vigiliane, Festival dello Sport, Festival dell’Economia, Trentofilmfestival). In questi casi il servizio verrà richiesto sulla base delle effettive necessità organizzative di volta in volta individuate.
Servizio di custodia. Il servizio dovrà essere assicurato dal GESTORE mediante proprio personale. Il presidio del cimitero urbano deve essere assicurato per 2 ore in un giorno alla settimana definiti dal COMUNE, modificabili durante la durata del contratto e comunque con un servizio di reperibilità nelle altre ore in modo da coprire tutte le 24 ore giornaliere per 365 giorni all’anno. A tal fine il custode dovrà essere munito, a cura e spese dell’affidatario, di telefono cellulare (smartphone), il cui numero e indirizzo email dovranno essere forniti al COMUNE, al momento dell’inizio del servizio, L’operatore che svolge le funzioni di custode potrà anche coadiuvare gli altri operatori dell’appaltatore per le varie attività di manutenzione e nelle operazioni cimiteriali. Il GESTORE provvederà a dotare detto operatore di automezzo per i vari spostamenti da e per i cimiteri e per recarsi agli uffici comunali. Il custode dovrà svolgere i seguenti compiti durante il proprio orario di servizio: ▪ ricevere le salme in camera mortuaria; ▪ ritirare e conservare i permessi di seppellimento e le autorizzazioni al trasporto, queste ultime da consegnare all’Ufficiale di Stato civile entro la fine del mese a cui si riferiscono; ▪ presenziare alle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, in tutti i cimiteri cittadini, attestando sul registro dei seppellimenti tale presenza; ▪ la regolare tenuta ed aggiornamento dell’apposito registro cimiteriale ex DPR 285/1990 (su supporto cartaceo e informatico) custodito presso il cimitero urbano; ▪ controllare il posizionamento e le caratteristiche di cippi, lapidi, ecc. a cura delle ditte a ciò incaricate dal Comune o dall’utenza privata; ▪ controllare che gli utenti facciano un corretto uso delle scale a ballatoio e che le stesse vengano, dopo l’uso, riposizionarle nei siti idonei; ▪ controllare che nessun soggetto, ad eccezione degli utenti, utilizzi il materiale in dotazione dei cimiteri (scale, annaffiatoi, kit scopa etc); ▪ effettuare ispezioni settimanali del cimitero urbano e frazionali per controllare la dislocazione delle scale, il corretto uso dei beni comuni, prevenire se possibile i furti ▪ garantire la propria presenza nel cimitero urbano ed in quelli periferici nei giorni e negli orari previsti di arrivo del feretro in occasione di funerali per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni cimiteriali e per ricevere e verificare la prevista documentazione da parte delle imprese di pompe funebri ▪ segnalare alla ditta conces...
Servizio di custodia. Al gestore spetta l’obbligo di assicurare l’apertura/chiusura del centro, oltre che la vigilanza della struttura e delle attrezzature ivi esistenti, durante tutte le ore di funzionamento dell’impianto. Provvede inoltre all’attivazione e disattivazione degli impianti elettrici, di riscaldamento nonché all’apertura e chiusura del cancello principale di ingresso agli impianti sportivi esterni ed interni. Nel caso il gestore si avvalesse di collaboratori per il servizio di custodia diurna, dovrà comunque garantire la sua personale presenza sul luogo di lavoro per la maggior parte dell’attività di servizio e sarà comunque responsabile in via diretta anche dell’esercizio del servizio in sua assenza. Il custode deve prontamente informare l’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi di ogni eventuale irregolarità relativa allo svolgimento delle attività programmate.
Servizio di custodia. 1. Il servizio di custodia è effettuato dall’impresa aggiudicataria nei limiti degli ordinativi tempo per tempo emessi dal Comune, presso le sole sedi per cui è richiesto, con il numero di dipendenti e negli orari giornalieri richiesti e secondo le disposizioni di servizio impartite dal Comune.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.