Forma di gestione Clausole campione

Forma di gestione. 1. La scelta della forma di gestione delle entrate dell’Ente è operata secondo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, semplificazione e trasparenza.
Forma di gestione. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionalesull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali. In conformità all’articolo 198 del Testo Unico Ambientale il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani, nelle forme di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000, attraverso il Gestore del servizio (e/o altri soggetti pubblici o privati in regime di subappalto o di subaffidamento), individuato dall’ARO o direttamente dal Comune secondo gara a evidenza pubblica, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità ed eventuali ulteriori soggetti, individuati per la gestione di particolari rifiuti (es. rifiuti tessili, oli esausti vegetali – minerali, ecc.).
Forma di gestione. 1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’ente secondo la disciplina del presente regolamento o, a seguito di apposito provvedimento della Giunta Comunale, mediante concessione a terzi.
Forma di gestione. Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo
Forma di gestione. 1. Il Comune può gestire i tributi in conformità a quanto stabilito dall’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, così come modificato dall’art.1, comma 224 della Legge 244/2007, e in conformità ad altre disposizioni normative disciplinanti la materia. L’Ente può, avvalendosi delle facoltà concesse dall’art. 36 della legge n. 388/2000 e nell’intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, attivare un procedimento di riscossione tramite versamento sul conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere od anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona.
Forma di gestione che si accentua leggendo la seconda disposizione richiamata, ove entrambi i profili dell’an e del quando della privazione di effetti del contratto sono legati a elementi generici, eterogenei e privi di ordine importanza circa il peso che ciascuno deve assumere nella valutazione. In altre parole, si ha la percezione che la legge dipinga una situazione nella quale il giudice, rilevato “l’incidente” costituito dalla intervenuta stipula del contratto nelle more dell’accertamento giurisdizionale, sia chiamato ad una sorta di “riassegnazione” delle utilità derivanti dall’aggiudicazione tra i protagonisti della vicenda, e ciò sulla base di una soluzione che meglio si confà rispetto agli elementi della fattispecie concreta, e senza l’ausilio di schemi predefiniti. Seguendo tale percezione, emergono, altrettanto istintivamente, almeno due tipi di anomalia: da una parte si ha l’impressione di una sorta di “invasione” dei poteri giurisdizionali rispetto al campo, tradizionalmente appannaggio dell’amministrazione, della scelta della miglior soluzione del caso concreto in vista del perseguimento di interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda; dall’altra, stona, avuto riguardo all’autonomia privata dei contraenti, ed alla sua normale intangibilità, la possibile rideterminazione (dal punto di vista quantomeno quantitativo, ma non si può escludere neppure qualitativo se si considerano gli appalti misti) del contenuto del contratto d’appalto. Ed invero, tale impressione costituisce vero e proprio indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, tutt’ora vigente, dal momento che diversi autori e numerose sentenze interpretano la natura di tali poteri in una qualche forma di discrezionalità decisionale. Sicché, lo scopo che ci si propone con il presente studio è quello di indagare se tale percezione, corrisponda effettivamente a realtà giuridica, e dunque se questa esorbitanza rispetto alla normale funzione giurisdizionale spettante la g.a., sia effettivamente sussistente, in che termini sussista e, nel qual caso, quali sono le principali implicazioni operative, e se si ponga un problema di giustificabilità all’interno di un ordinamento, quale il nostro, tradizionalmente improntato ad attentamente regolare i confini delle valutazioni demandate al corpo amministrativo da quelle demandate al corpo giurisdizionale. Sempre procedendo per via intuitiva si può fin da ora rilevare che l’interpretazione di tale realtà giuridica non potrà prescindere dal considerare, oltre alla già...

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.