Formazione e aggiornamento. 1. Le parti ravvisano nella formazione e aggiornamento, in qualità di docente o discente, un metodo permanente per assicurare gli strumenti e i supporti necessari alla attività professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimento. 2. Le parti convengono circa l’esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque non inferiore all’1% del monte retributivo stesso. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari. 3. Le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativa. 4. Iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività di formazione può essere previsto l’invio di ricercatori e tecnologi per stages presso istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie. 5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I ricercatori e tecnologi che partecipano ai corsi di formazione concordati sono considerati in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento economico di missione. Per gli stages di cui al comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico degli Enti. 6. Per iniziative non concordate può essere previsto un contributo a carico degli Enti, subordinato alla effettiva connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Ente. 7. Il ricercatore o tecnologo può partecipare, senza oneri per l’Ente, a iniziative di formazione e aggiornamento che siano in linea con le finalità indicate al comma 1, per un periodo massimo di 100 ore annuali. 8. L’attività di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte di ricercatori e tecnologi degli Enti stessi, è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000. 9. Gli enti possono adottare iniziative di formazione per il personale neo assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgere.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione e aggiornamento. 1La ditta appaltatrice, prima dell’avvio del servizio, deve organizzare un incontro di presentazione del servizio diretto a tutti i propri dipendenti per illustrare gli oneri contrattuali e le specifiche tecniche che costituiscono il servizio. Le parti ravvisano nella formazione All’incontro potrà partecipare il personale dell’Amministrazione comunale (alla quale dovranno pertanto essere comunicati data e aggiornamentoorario di svolgimento) . Il personale della ditta appaltatrice deve essere costantemente aggiornato sull’igiene alimentare, sulle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, sulle disposizioni normative relative alla tutela della privacy e sulle basilari norme comportamentali da osservare durante lo svolgimento del servizio. La ditta appaltatrice deve altresì prevedere attività formativa per il proprio personale sulle seguenti tematiche: alimentazione e salute; alimentazione e ambiente; caratteristiche dei prodotti alimentari in qualità relazione al territorio di docente o discentecoltivazione e produzione; stagionalità degli alimenti; corretta gestione dei rifiuti; uso dei detersivi a basso impatto ambientale; energia, un metodo permanente per assicurare gli strumenti trasporti e i supporti necessari alla attività professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimento.
2mense. Le parti convengono circa l’esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque non inferiore all’1% del monte retributivo stesso. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
3. Le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativa.
4. Iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività di formazione può essere previsto l’invio di ricercatori e tecnologi per stages presso istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I ricercatori e tecnologi che partecipano ai Ai corsi di formazione concordati sono considerati in servizio a tutti gli effettirealizzati con riferimento all’art. I relativi oneri sono a carico degli Enti4 della L.R. 4/8/2003, nonché alle altre occasioni formative, potranno partecipare le cuoche comunali. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportanoL’inserimento di nuovi operatori – specialmente nei terminali di consumo – deve essere preceduto da un adeguato periodo di preparazione e affiancamento, sussistendone i presupposti, il trattamento economico al fine di missione. Per gli stages di cui al comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico degli Enti.
6. Per iniziative non concordate può essere previsto un contributo a carico degli Enti, subordinato scongiurare disservizi dovuti alla effettiva connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Ente.
7mancata conoscenza operativa. Il ricercatore o tecnologo può partecipareprogramma di formazione iniziale dovrà essere presentato all’Amministrazione comunale, senza oneri prima dell’avvio del servizio. L’Amministrazione comunale dovrà altresì essere informata – tempestivamente e per l’Ente, a iniziative iscritto – in merito ai successivi programmi e ai calendari annuali dei corsi di formazione e aggiornamento che siano in linea con le finalità indicate al comma 1di aggiornamento, per un periodo massimo di 100 ore annuali.
8ai quali potrà partecipare personale delegato dall’Amministrazione stessa. L’attività di docenza in corsi Il piano di formazione ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte personale addetto sarà valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio offerta qualità tecnica (cfr. art. 18.1 del Disciplinare di ricercatori e tecnologi degli Enti stessi, è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000gara).
9. Gli enti possono adottare iniziative di formazione per il personale neo assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgere.
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Samples: Capitolato Speciale Per L’appalto Del Servizio Di Ristorazione Collettiva
Formazione e aggiornamento. 1. Le parti ravvisano nella formazione L’Ente promuove e aggiornamentofavorisce forme di intervento per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione, e se necessario la riqualificazione professionale, del personale inquadrato in qualità di docente o discentetutte le categorie e profili professionali, un metodo permanente per assicurare gli strumenti nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia e i supporti necessari alla attività professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimentodel presente CCDI.
2. Le parti convengono circa l’esigenza che attività formative sono programmate nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo paripiani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, indicativamente e compatibilmente con le esigenze ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di flessibilità dei bilanci finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
3. Al finanziamento delle attività di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte retributivo stessosalari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. I fondi finalizzati Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Ogni anno verrà comunicato alle parti sindacali l’importo destinato alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
3. Le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativadel personale.
4. Iniziative Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione e prevedendo una rotazione del personale. In sede di organismo paritetico di cui all’art.6 Ccnl 21/05/2018, possono essere organizzate da ogni singolo Ente o formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in comune tra più Enti coerenza con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività di formazione può essere previsto l’invio di ricercatori e tecnologi per stages presso istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarieil presente comma.
5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I ricercatori e tecnologi Il personale che partecipano ai corsi partecipa alle attività di formazione concordati sono considerati organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento economico di missione. Per gli stages di cui al comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico degli Entidella stessa amministrazione.
6. Per iniziative non concordate può essere Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Qualora l’attività formativa si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto un contributo a carico degli Entiper la giornata, subordinato alla effettiva connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Entesi considera il tempo eccedente come lavoro straordinario.
7. Il ricercatore o tecnologo può partecipare, senza oneri per l’Ente, a iniziative Nell’ambito dei piani di formazione e aggiornamento possono essere individuate attività di formazione che siano in linea si concludono con le finalità indicate al comma 1l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, per un periodo massimo di 100 ore annualiattestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata.
8. L’attività di docenza in corsi I piani di formazione ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di ricercatori e tecnologi degli Enti stessilavoro, è remunerata formazione mista (sia in via forfettariaaula che sul posto di lavoro), a gravare sulle risorse comunità di cui al comma 4apprendimento, con un compenso orario comunità di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000pratica.
9. Gli enti possono adottare assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.
10. Annualmente, l’Ente informa le Rappresentanze Sindacali sugli atti di gestione adottati per il la formazione e l’aggiornamento del personale neo assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate nell’anno precedente.
11. Si stabilisce che a partire dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgerepresente anno viene stanziata una somma pari ad almeno Euro 500,00 per la finalità di cui al presente articolo.
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Formazione e aggiornamento. 1a. Formazione e aggiornamento tecnico del personale del MAECI preposto alla materia assicurativa, attraverso apposite "Sessioni di Formazione/Aggiornamento" da tenersi presso i locali della Sede centrale dell’Amministrazione, siti in Roma, piazzale della Farnesina 1 - anche su tematiche segnalate dal MAECI, con previsione di almeno una sessione annua della durata di tre giornate lavorative. Ulteriori sessioni potranno essere previste in sede di Offerta tecnica, a titolo di miglioramento del servizio. Il Broker dovrà rendersi disponibile all’erogazione della formazione entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione. Le parti ravvisano nella formazione e aggiornamentosessioni di formazione/aggiornamento dovranno essere erogate per la durata di intere giornate lavorative, in qualità per un numero di docente ore giornaliere non inferiore a 7. Al termine delle stesse, l’OEA o discente, un metodo permanente per assicurare gli strumenti e i supporti necessari alla attività professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimentol’eventuale soggetto subappaltatore si impegna a rilasciare agli utenti dell’intervento formativo tutto il relativo materiale didattico.
2. Le parti convengono circa l’esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque non inferiore all’1% del monte retributivo stesso. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
3. Le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativa.
4. Iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività di formazione può essere previsto l’invio di ricercatori e tecnologi per stages presso istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I ricercatori e tecnologi che partecipano ai corsi di formazione concordati sono considerati in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento economico di missione. Per gli stages di cui al comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico degli Enti.
6. Per iniziative non concordate può essere previsto un contributo a carico degli Enti, subordinato alla effettiva connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Ente.
7. Il ricercatore o tecnologo può partecipare, senza oneri per l’Ente, a iniziative b. Eventuali ulteriori giornate annue di formazione e aggiornamento che siano in linea materia assicurativa e di appalti di servizi, da fornirsi, anche in via non esclusivamente riservata al personale MAECI, in locali differenti da quelli della Sede centrale del MAECI. La formazione eventualmente offerta dovrà essere articolata per giornate lavorative. Le polizze attualmente in essere presso il MAECI sono indicate nella tabella di cui all’Allegato A al presente Capitolato. L’OEA accetta espressamente l’acquisizione del portafoglio relativo alle suddette polizze. Ogni passaggio del portafoglio sarà disciplinato secondo quanto disposto al successivo art. 9. L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura è tenuto a collaborare alla gestione delle polizze assicurative in essere a partire dalla data di decorrenza dell’esecuzione delle prestazioni. Detta collaborazione include, senza alcun onere aggiuntivo specifico per il MAECI, la gestione dei sinistri denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui alla presente gara e non ancora chiusi, nonché la gestione dei sinistri occorsi ma non ancora denunciati alla data di decorrenza dell'incarico. L’operatore economico aggiudicatario è pertanto tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del MAECI, assumendosi l’impegno di collaborare con le finalità indicate al comma 1, il Broker con incarico in scadenza per un periodo massimo di 100 ore annuali.
8. L’attività di docenza in corsi di formazione completo ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte di ricercatori e tecnologi degli Enti stessi, è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Entiefficace trasferimento delle competenze, in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000conformità ai principi della deontologia professionale ed alle disposizioni del successivo art. 9.
9. Gli enti possono adottare iniziative di formazione per il personale neo assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgere.
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Samples: Affidamento Del Servizio Di Assistenza, Consulenza E Intermediazione Assicurativa
Formazione e aggiornamento. 1una prima categoria di progetti, che consegue agli strumenti che abbiamo visto fin ora e che sprona il loro utilizzo, riguarda gli interventi di tutoring, coaching, mentoring e counseling al rientro del lavoro (con una differenza tra ciascuna previsione molto lieve e sottile). Questo particolare momento, magari vissuto anche in maniera simultanea alla persistente necessità di prendersi cura dei figli, necessità di un supporto ad affrontare le complessità e le difficoltà del rientro. Le parti ravvisano nella formazione e aggiornamento, soluzioni più adeguate consistono in qualità di docente o discente, un metodo permanente per assicurare gli strumenti e i supporti necessari alla attività professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimento.
2. Le parti convengono circa l’esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque non inferiore all’1% del monte retributivo stesso. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
3. Le linee di indirizzo generale per l’attività primo periodo di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativa.
4contenuto tecnico-‐ professionale in modo da permettere al dipendente di integrarsi nuovamente nella realtà e nella mentalità lavorativa. Iniziative Si tratta di un sostegno a rinforzare le competenze occorrenti allo svolgimento delle mansioni richieste per rimanere sempre competitivi e aggiornati, necessità che deriva dal fatto che in questo particolare momento storico le tecnologie subiscono cambi continui e repentini. Una formazione possono mirata ed efficace consente di ridurre il senso di inadeguatezza provato dal lavoratore al rientro da prolungate assenze e a contribuire ad un miglioramento delle prestazioni.208 Un secondo ordine di intervento riguarda la formazione, soprattutto manageriale, al tema della conciliazione per promuovere e sviluppare una leadership sensibile alle tematiche family-‐friendly. Riservare tali azioni a chi ha ruoli apicali consente di avere diversi ordini di benefici, innanzitutto incoraggiare l’adozione delle buone prassi per ottenere risultati in prima persona e comprendere maggiormente le esigenze che derivano dall’intraprendere queste direzioni. Questo comporta anche l’utile strumento dell’esempio, che indirettamente va a vantaggio dei dipendenti, perché abbatte le spesso grandi barriere, principalmente culturali, che impediscono l’uso di strumenti family-‐fiendly, in particolare per gli uomini. Infatti, nella maggior parte dei casi i datori di lavoro, ma anche gli stessi colleghi, reputano le cure dei propri familiari una mancanza di virilità e quindi in tal senso si opera una fattore di discriminazione. Se invece il proprio capo per primo fa uso degli strumenti di conciliazione messi a disposizione non solo riduce il timore ed il rischio del lavoratore di essere organizzate da ogni singolo Ente o penalizzato ma aumenta in comune tra più Enti con maniera esponenziale il numero di chi se ne avvale. Da tempo si vuole porre in evidenza che bisogna discostarsi dalla tradizionale concezione, che vede la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze presenza fisica e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme il tempo dedicato al lavoro come principale indice di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività di formazione può essere previsto l’invio di ricercatori e tecnologi per stages presso istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie produttività ed extracomunitarie.
5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I ricercatori e tecnologi che partecipano ai corsi di formazione concordati sono considerati in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento economico di missione. Per gli stages di cui al comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico degli Enti.
6. Per iniziative non concordate può essere previsto un contributo a carico degli Enti, subordinato alla effettiva connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Ente.
7. Il ricercatore o tecnologo può partecipare, senza oneri per l’Ente, a iniziative di formazione e aggiornamento che siano in linea con le finalità indicate al comma 1efficienza lavorativa, per un periodo massimo favorire il metodo più meritocratico che premia chi ottiene risultati concreti e arriva agli obiettivi prefissati. Quest’ultimo criterio di 100 ore annualivalutazione non solo ricompensa la competenza e l’abilità personale, ma consente anche di organizzare al meglio il proprio tempo lavorativo e di conseguenza anche quello familiare.
8. L’attività di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte di ricercatori e tecnologi degli Enti stessi, è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000.
9. Gli enti possono adottare iniziative di formazione per il personale neo assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgere.
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Samples: Contratto Di Collaborazione Coordinata E Continuativa
Formazione e aggiornamento. 1. Le parti ravvisano nella formazione L’Ente promuove e aggiornamentofavorisce forme di intervento per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione, e se necessario la riqualificazione professionale, del personale inquadrato in qualità di docente o discentetutte le categorie e profili professionali, un metodo permanente per assicurare gli strumenti nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia e i supporti necessari alla attività professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimentodel presente CCDI.
2. Le parti convengono circa l’esigenza che attività formative sono programmate nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo paripiani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, indicativamente e compatibilmente con le esigenze ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di flessibilità dei bilanci finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
3. Al finanziamento delle attività di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte retributivo stessosalari relativo al personale destinatario del presente CCDI, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. I fondi finalizzati Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Ogni anno verrà comunicato alle parti sindacali l’importo destinato alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
3. Le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativadel personale.
4. Iniziative Le iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre distacco sindacale. L’amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività di formazione può essere previsto l’invio sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di ricercatori partecipazione e tecnologi per stages presso istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarieprevedendo una rotazione del personale.
5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I ricercatori e tecnologi Il personale che partecipano ai corsi partecipa alle attività di formazione concordati sono considerati organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento economico di missione. Per gli stages di cui al comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico degli Entidella stessa amministrazione.
6. Per iniziative non concordate può essere Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Qualora l'attività formativa si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto un contributo a carico degli Entiper la giornata, subordinato alla effettiva connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Entesi considera il tempo eccedente come lavoro straordinario.
7. Il ricercatore o tecnologo può partecipare, senza oneri per l’Ente, a iniziative Nell’ambito dei piani di formazione e aggiornamento possono essere individuate attività di formazione che siano in linea si concludono con le finalità indicate al comma 1l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, per un periodo massimo di 100 ore annualiattestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata.
8. L’attività di docenza in corsi I piani di formazione ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di ricercatori e tecnologi degli Enti stessilavoro, è remunerata formazione mista (sia in via forfettariaaula che sul posto di lavoro), a gravare sulle risorse comunità di cui al comma 4apprendimento, con un compenso orario comunità di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000pratica.
9. Gli enti possono adottare assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione per il personale neo assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgerecomuni ed integrati.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Formazione e aggiornamento. 1. Le parti ravvisano nella formazione ) L’Ente promuove e aggiornamentofavorisce forme di intervento per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione, e se necessario la riqualificazione professionale, del personale inquadrato in qualità di docente o discentetutte le categorie e profili professionali, un metodo permanente per assicurare gli strumenti nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia e i supporti necessari alla attività professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimentodel presente CCDI.
2) Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. Le parti convengono circa l’esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pariI suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, indicativamente e compatibilmente con le esigenze ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di flessibilità dei bilanci finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
3) Al finanziamento delle attività di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte retributivo stessosalari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. I fondi finalizzati Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Ogni anno verrà comunicato alle parti sindacali l’importo destinato alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
3. Le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativadel personale.
4. Iniziative ) Le iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre distacco sindacale. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività di formazione può sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione e prevedendo una rotazione del personale. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 6 CCNL 21/05/2018, possono essere previsto l’invio formulate proposte di ricercatori e tecnologi criteri per stages presso istituzionila partecipazione del personale, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed extracomunitariein coerenza con il presente comma.
5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I ricercatori e tecnologi ) Il personale che partecipano ai corsi partecipa alle attività di formazione concordati sono considerati organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento economico di missione. Per gli stages di cui al comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico degli Entidella stessa amministrazione.
6) Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Per iniziative non concordate può essere Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Qualora l’attività formativa si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto un contributo a carico degli Entiper la giornata, subordinato alla effettiva connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Entesi considera il tempo eccedente come lavoro straordinario.
7. Il ricercatore o tecnologo può partecipare, senza oneri per l’Ente, a iniziative ) Nell’ambito dei piani di formazione e aggiornamento possono essere individuate attività di formazione che siano in linea si concludono con le finalità indicate al comma 1l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, per un periodo massimo di 100 ore annualiattestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata.
8. L’attività di docenza in corsi 8) I piani di formazione ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di ricercatori e tecnologi degli Enti stessilavoro, è remunerata formazione mista (sia in via forfettariaaula che sul posto di lavoro), a gravare sulle risorse comunità di cui al comma 4apprendimento, con un compenso orario comunità di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000pratica.
9. ) Gli enti possono adottare assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.
10) Annualmente, l’Ente informa le Rappresentanze Sindacali sugli atti di gestione adottati per il la formazione e l’aggiornamento del personale neo assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgerenell’anno precedente.
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Samples: Decentrato Integrativo
Formazione e aggiornamento. criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti
1. Le parti ravvisano nella formazione e aggiornamento, in qualità di docente o discente, un metodo permanente il monte orario minimo per assicurare gli strumenti e i supporti necessari alla attività professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimento.ciascun docente
2. Le parti convengono circa l’esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti la definizione delle tematiche della formazione L’attività di formazione del personale ATA è regolamentata dagli artt. 63, 64, 65, 66 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007; pertanto, nell’ambito dell’evoluzione delle modalità per la gestione della scuola legata all’autonomia, l’istituzione scolastica si impegna a predisporre appositi stanziamenti commisurati corsi di aggiornamento tenendo presente le seguenti priorità:
a) esigenze legata al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le servizio per ogni figura professionale interessata;
b) esigenze legate alla tipologia del corso di flessibilità dei bilanci aggiornamento;
c) avvicendamento fra tutto il personale La partecipazione ad attività di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque non inferiore all’1% del monte retributivo stesso. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamentodi aggiornamento costituisce un diritto-dovere per il personale ATA. Tuttavia nel caso di corsi non obbligatori, ove non utilizzati ma strettamente inerenti il profilo professionale di appartenenza, daranno diritto a recupero fino a un massimo di 10 ore, se svolti oltre l’orario di servizio, nell’anno scolastico. Le modalità di recupero dovranno essere oggetto di pianificazione concordata con la DSGA, onde evitare riverberi negativi sulla funzionalità complessiva dei servizi scolastici. Per il personale ATA, le ore di aggiornamento in presenza oltre l’orario di lavoro effettuate per gli aggiornamenti autorizzati e disposti dall’amministrazione costituiranno ore da usufruire mediante recuperi compensativi. Le ore svolte online daranno diritto a recupero nella misura corrispondente alle ore svolte a scuola oltre l’orario di servizio e regolarmente registrate. Quelle svolte autonomamente verranno riconosciute nella misura di 1/3. Per il personale Ata, di intesa con il DSGA, si definisce il seguente Piano Annuale di formazione destinato a tutto il personale Ata che verrà inserito nel progetto di formazione del programma di riferimento: Il presente piano di formazione potrà essere variato nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
3. Le linee di indirizzo generale dell’anno per l’attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativa.
4. Iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o opportune necessità intervenute in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane corso d’anno e/o stranierea seguito di novità normative. In ossequio alla normativa prevista dalla direttiva M.P.I. sulla formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del D.P.R. 275/2000 che degli artt. 63 - 64 – 65 e 66 del C.C.N.L. 27/11/2007, con Istituti e Centri il Dsga formalizza il seguente Piano Annuale di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività destinato a tutto il personale Ata che verrà inserito nel progetto 13 di formazione può essere previsto l’invio del programma di ricercatori e tecnologi per stages presso istituzioniriferimento: º Corsi sull’applicazione della legge sulla Privacy, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I ricercatori e tecnologi che partecipano ai corsi di formazione concordati sono considerati in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento economico di missione. Per gli stages di cui al comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico degli Enti.
6. Per iniziative non concordate può essere previsto un contributo a carico degli Enti, subordinato alla effettiva connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Ente.
7. Il ricercatore o tecnologo può partecipare, senza oneri per l’Ente, a iniziative di formazione e aggiornamento che siano in linea con le finalità indicate al comma 1, per un periodo massimo di 100 ore annuali.
8. L’attività di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte di ricercatori e tecnologi degli Enti stessi, è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000.
9. Gli enti possono adottare iniziative di formazione per il personale neo assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgere.Regolamento EU 2016/679 (GDPR)
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Formazione e aggiornamento. 1. Le parti ravvisano nella formazione L’Ente promuove e aggiornamentofavorisce forme di intervento per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione, e se necessario la riqualificazione professionale, del personale inquadrato in qualità di docente o discentetutte le categorie e profili professionali, un metodo permanente per assicurare gli strumenti nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia e i supporti necessari alla attività professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimentodel presente CCDI.
2. Le parti convengono circa l’esigenza che attività formative sono programmate nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo paripiani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, indicativamente e compatibilmente con le esigenze ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di flessibilità dei bilanci finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
3. Al finanziamento delle attività di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte retributivo stessosalari relativo al personale destinatario del presente CCDI, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. I fondi finalizzati alla formazione Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e aggiornamentoi canali di finanziamento esterni, ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimentocomunitari, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
3nazionali o regionali. Le linee di indirizzo generale per l’attività iniziative di formazione ed aggiornamento sono oggetto del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di contrattazione integrativaformazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione.
4. Iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre Il personale che partecipa alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività di formazione può essere previsto l’invio di ricercatori e tecnologi per stages presso istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I ricercatori e tecnologi che partecipano ai corsi di formazione concordati sono considerati organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Entidella stessa amministrazione.
5. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora i corsi le attività si tengano svolgano fuori dalla sede comportano, sussistendone i presupposti, di servizio al personale spetta il trattamento economico di missione. Per gli stages di cui al comma 3 può essere previsto un contributo alle rimborso delle spese di soggiorno a carico degli Entiviaggio.
6. Per iniziative non concordate può essere Qualora l’attività formativa si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto un contributo a carico degli Entiper la giornata, subordinato alla effettiva connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Entesi considera il tempo eccedente come lavoro straordinario che alimenta la banca delle ore.
7. Il ricercatore o tecnologo può partecipare, senza oneri per l’Ente, a iniziative Nell’ambito dei piani di formazione e aggiornamento possono essere individuate attività di formazione che siano in linea si concludono con le finalità indicate al comma 1l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, per un periodo massimo di 100 ore annualiattestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata.
8. L’attività di docenza in corsi I piani di formazione ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di ricercatori e tecnologi degli Enti stessilavoro, è remunerata formazione mista (sia in via forfettariaaula che sul posto di lavoro), a gravare sulle risorse comunità di cui al comma 4apprendimento, con un compenso orario comunità di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000pratica.
9. Gli enti possono adottare assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione per il personale neo assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgerecomuni ed integrati.
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Formazione e aggiornamento. 1Poiché la formazione e l’aggiornamento permanente, del personale, costituiscono elementi importanti al fine del perseguimento degli obiettivi del presente CIA, i contenuti dei Piani di formazione aziendale e la distribuzione delle risorse, saranno sottoposti a verifica semestrale da parte della Delegazione Trattante Aziendale. Al tal fine l’Azienda s’impegna a fornire, rapporto dettagliato relativo all’andamento della formazione professionale, in tempo utile, con particolare riferimento al numero degli interessati e ai contenuti dei corsi. I piani di formazione dovranno garantire il principio delle pari opportunità e della non discriminazione per tutti i dipendenti a qualsiasi Categoria e profilo essi appartengano. L’obiettivo da raggiungere è di: - consentire a tutti i dipendenti del comparto l'acquisizione dei crediti ECM, in conformità alla propria articolazione dell'orario di servizio; - migliorare le prestazioni individuali correlando la formazione alle attività di competenza e di specificità; L’Amministrazione porterà a conoscenza della RSU e delle XX.XX. firmatarie il piano pluriennale e il piano annuale di formazione. Questo ultimo entro il 31 dicembre di ogni anno con valenza per l’anno successivo. Le parti ravvisano nella concordano, nell’opportunità di pervenire, relativamente all’istituto della formazione e aggiornamentodell’aggiornamento ad accordi aziendali ed interaziendali, finalizzati a programmare percorsi formativi per quelle professionalità la cui presenza nelle singole aziende è limitata. Le parti concordano di effettuare la formazione: - in qualità sede, ricorrendo anche a strutture specializzate e accreditate; - implementare la FAD - fuori sede, qualora sussistano i presupposti della lettera b), comma 4 dell’art 29 CCNL 7.04.1999, con trattamento di docente missione e rimborso delle spese di viaggio. Il personale che non può partecipare ad un corso di formazione per giustificato motivo, potrà partecipare, con priorità, all’eventuale corso immediatamente successivo, purché sì tratti di corso simile o discentein ogni caso attinente all’attività di servizio. L’Azienda s’impegna ad incrementare il materiale didattico e bibliografico raccolto il Centro di Formazione, un metodo permanente rendendolo disponibile a tutti i dipendenti. L’Azienda s’impegna ad attivarsi per assicurare gli strumenti e i supporti necessari alla attività professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimento.
2reperire tutte le risorse previste dal comma 9 dell’art 20 CCNL 20.04.2004. Le parti convengono circa l’esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo parisulla definizione del fondo annuo da dedicare alla formazione ed aggiornamento, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, alla determinandolo nella misura del 2dell’1 % del monte retributivo riferito salari dell’anno precedente. Inoltre si concorda sulla necessità di implementare le politiche di sviluppo della rete informatica con il fine di favorire l’utilizzo, nell’aggiornamento quotidiano, del computer come strumento di lavoro ordinario. L’Azienda garantisce inoltre un equo accesso alle risorse suddette a ricercatori e tecnologi, e comunque non inferiore all’1% del monte retributivo stesso. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
3. Le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativa.
4. Iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività di formazione può essere previsto l’invio di ricercatori e tecnologi per stages presso istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I ricercatori e tecnologi che partecipano ai corsi di formazione concordati sono considerati in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento economico di missione. Per gli stages di cui al comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico degli Enti.
6. Per iniziative non concordate può essere previsto un contributo a carico degli Enti, subordinato alla effettiva connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Ente.
7. Il ricercatore o tecnologo può partecipare, senza oneri per l’Ente, a iniziative di formazione e aggiornamento che siano in linea con le finalità indicate al comma 1, per un periodo massimo di 100 ore annuali.
8. L’attività di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte di ricercatori e tecnologi degli Enti stessi, è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000.
9. Gli enti possono adottare iniziative di formazione per tutto il personale neo assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgeredipendente.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale