DIAGNOSI FUNZIONALE Clausole campione

DIAGNOSI FUNZIONALE. La Diagnosi Funzionale (D.F.), predisposta ai sensi della L.104/92, è l’atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carico dell’ allievo con disabilità da parte dei servizi socio sanitari, per la piena integrazione scolastica e sociale. La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i principi del modello bio-psico-sociale dell’ICF e descrive, oltre ad un approfondimento anamnestico e clinico, il quadro di funzionalità dell’allievo nei vari contesti, definisce gli obiettivi in relazione ai possibili interventi (Intesa PCM 20/3/2008 – Intesa tra Stato e Regioni). La Diagnosi Funzionale può, in quest’ottica, progressivamente comprendere il Profilo dinamico funzionale così come previsto dall’Intesa Stato Regioni del 2008. Ci si riserva per un periodo transitorio, una graduale sperimentazione per la progressiva adozione di questa possibilità. Oltre ad un approfondimento anamnestico e clinico, la Diagnosi Funzionale “deve comportare la descrizione delle seguenti aree: cognitiva, linguistica, relazionale, sensoriale, motorio-prassica e dell’autonomia”, può essere integrata dalla documentazione di specialisti ed operatori sociali che hanno concorso all’accertamento.
DIAGNOSI FUNZIONALE. La diagnosi funzionale (modello DF) consiste in una descrizione della compromis- sione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno; si esplica in un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell’alun- no. Alla sua stesura, sul modello concordato, provvedono i competenti Servizi delle Aziende USL. Essa viene aggiornata allorquando se ne ravvisano i presupposti e comunque viene rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico o alla formazio- ne professionale dell’alunno interessato. In caso di prima individuazione, le Aziende USL si impegnano a produrre la docu- mentazione entro 45 giorni dalla prima visita specialistica.
DIAGNOSI FUNZIONALE. A. l'Azienda Sanitaria Locale 1. compila su richiesta della famiglia la Diagnosi Funzionale12 utilizzando il modello allegato13. La diagnosi funzionale contiene la diagnosi clinica, la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD10, la descrizione delle aree di funzionamento, la proposta di risorse per l’integrazione e la descrizione funzionale secondo la scala C-GAS . La Diagnosi Funzionale viene prodotta al momento della prima certificazione ed è rivalutata ad ogni passaggio di grado o ordine scolastico. 2. affida la Diagnosi Funzionale alla famiglia, che si impegna a consegnarla alla istituzione scolastica al momento della prima certificazione e nei successivi passaggi di grado scolastico, nei tempi concordati per i necessari adempimenti di programmazione delle risorse di sostegno.
DIAGNOSI FUNZIONALE. Profilo dinamico funzionale e Progetto educativo individualizzato come modalità operative interprofessionali
DIAGNOSI FUNZIONALE. E’ l’attestazione dello stato psico-fisico dell’alunno e ne illustra il profilo clinico (Mod. C.D.F. Allegato n. 2). In merito a tale strumento l'Azienda Unità Sanitaria Locale (U.O.N.P.I. – Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile) assume i seguenti impegni: 1. compila, unitamente alla certificazione, la Diagnosi Funzionale. Trasmette il documento al Dirigente Scolastico della scuola interessata entro il 31 gennaio (per le nuove certificazioni, le permanenze e gli annullamenti) ed entro il 31 marzo (per gli aggiornamenti delle certificazioni già esistenti); 2. illustra agli operatori scolastici il contenuto della diagnosi funzionale, in occasione del loro primo incontro che avviene, generalmente, all’inizio del nuovo anno scolastico; 3. aggiorna, informandone la famiglia, la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico: dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado e dalla secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado. L’aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in un qualunque altro momento della carriera scolastica dell’alunno.
DIAGNOSI FUNZIONALE. La Diagnosi Funzionale è rinnovata dallo specialista dell’Azienda U.S.L. (U.O.C.N.P.I.A.) ad ogni passaggio di grado scolastico dell’alunno interessato, in caso di revisione programmata o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento. In questi casi si procede ad un rinnovo o a una nuova certificazione a cui seguirà una nuova Certificazione per l’Integrazione Scolastica (C.I.S.). La D.F. deve contenere i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base; i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe di appartenenza; gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l’alunno. L’acquisizione della diagnosi, da parte dell’istituzione scolastica, è fondamentale per l’elaborazione e lo sviluppo del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia presenti la documentazione necessaria al momento dell’iscrizione o comunque entro il mese di settembre.
DIAGNOSI FUNZIONALE. La Diagnosi Funzionale consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno e delle sue capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo; nel documento vengono altresì elencate le necessità assistenziali, educative e di supporto didattico, già riportate nell’individuazione (ALL. A). Il Modulo Dipartimentale di SSNP (Strutture Semplici Neuropsichiatria Infantile) dell’ASL 5 : a. compila la Diagnosi Funzionale e la consegna alla famiglia dell’alunno; Spetta alla famiglia consegnare alla scuola prescelta la Diagnosi Funzionale congiuntamente al verbale di accertamento della Commissione Medico-Legale. b. aggiorna la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico su richiesta dei genitori o gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela. L’aggiornamento se necessario, sarà effettuato anche in qualunque momento del percorso scolastico dell’alunno. c. illustra agli operatori interessati il contenuto della Diagnosi Funzionale in occasione del primo incontro; d. partecipa agli incontri di lavoro concordati con la scuola.
DIAGNOSI FUNZIONALE. Come stabilito dall’art.3 del D.P.R. del 24 febbraio 1994, la Diagnosi Funzionale consiste in una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno e in una diagnosi clinica, codificata per fini statistici secondo l’ICD 10 e redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.). La D. F. si articola in un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno e dal quale si evincono gli elementi necessari per accedere agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno previsti. Alla sua stesura, sul modello DF riportato in allegato, provvede l’équipe multidisciplinare territoriale della ASL composta (art. 2 del D.P.R. del 24 febbraio 1994) dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dallo psicologo dell’età evolutiva, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso la ASL. La DF viene aggiornata allorquando se ne ravvisano i presupposti. In caso di prima individuazione, la ASL si impegna a produrre la documentazione in tempo utile per l’assegnazione dei servizi previsti per l’anno scolastico successivo. Le istituzioni scolastiche acquisiscono la Diagnosi Funzionale agli atti e tengono conto delle informazioni in essa contenute per l'organizzazione e la predisposizione dei percorsi di integrazione.
DIAGNOSI FUNZIONALE. SEZIONE INFORMATIVA GENERALE A. DATA DI COMPILAZIONE .............................................................................................................. B. DATI ANAGRAFICI C. SINTESI DIAGNOSTICA (codice ICD-10)

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  • Requisiti di idoneità professionale (art. 46, dir. 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

  • Formazione professionale (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

  • REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Servizi aggiuntivi Unitamente al Servizio App Mobile e SDK e/o al Servizio Applicativi Saas, il Cliente potrà richiedere i servizi aggiuntivi disciplinati nei paragrafi che seguono.

  • FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 950 15/06/17 GARA N. 6719657 - PROCEDURA APERTA IN MODALITA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LAFFIDAMENTO TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DELLA FORNITURA DI GUIDE, INTRODUTTORI, CATETERI DIAGNOSTICI, CATETERI GUIDA PER INTERVENTISTICA CORONARICA E PERIFERICA (N. 55 LOTTI) AMMISSIONE DITTE AL PROSIEGUO DELLA GARA DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 951 15/06/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SW DI GESTIONE CO118 DELLE CENTRALI IN USO PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E PRESSO L'AZIENDA UNIVERSITARIA PISANA, DI CUI ALLA DETERMINA N. 981 DEL 11/08/2016, STIPULATA CON LA DITTA GRUPPO INFORMATICO SRL, PER L'AUSL TOSCANA CENTRO E L'AUSL TOSCANA NORDOVEST UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 952 15/06/17 ADESIONE, PER L'AOU CAREGGI, ALLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 306 DEL 01/03/2017, PER LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI PER OFTALMOLOGIA, PER LA CHIRURGIA DEL SEGMENTO ANTERIORE E DEL SEGMENTO POSTERIORE, CON SISTEMA DI OCT INTEGRATO DA DESINARSI ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA. UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 953 15/06/17 ADESIONE ALLACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 562 DEL 26/11/2014, PER LA FORNITURA, IN LOTTI SEPARATI, DI ELETTROBISTURI DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, DELLA DURATA DI 24 MESI, DELLAZIENDA USL XXXXXXX XXX XXX - XXXXX 0 DITTA MOVI SPA UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 954 15/06/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI 3 CENTRIFUGHE DA TERRA PER IL LABORATORIO DI SAN XXXXXXXX XX XXX DELLA AUSL TOSCANA CENTRO DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 65 DEL 28/02/2014, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PICCOLE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, RINNOVATA CON DETERMINAZIONE N. 406 DEL 17/03/2017 DI ULTERIORI 3 ANNI UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 955 15/06/17 ADESIONE DELLAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, DELLAZIENDA USL TOSCANA CENTRO, DELLA FONDAZIONE TOSCANA XXXXXXXX XXXXXXXXXX, DELLAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE E DELLAZIENDA USL TOSCANA SUD EST, ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI FRIGORIFERI, CONGELATORI ED APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DEL FREDDO DA DESTINARSI ALLESTAR ED ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA DI CUI ALLAGGIUDICAZIONE N. 1349 DEL 08/11/2016 LOTTO UNICO - RTI KW APPARECCHI SCIENTIFICI - UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 956 15/06/17 RIENTRO A TEMPO PIENO DIPENDENTE XXXXXXX XXXXXXX.

  • Caratteristiche tecniche Descrizione petrografica semplificata Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) Indice di appiattimento Dimensione per il filler Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60)