FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE. L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali dell’invalidità permanente totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 10 punti percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità permanente superiori al 65% la franchigia non verrà applicata.
FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE. La liquidazione degli infortuni con postumi di invalidità permanente viene fatta con le seguenti modalità:
FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE. La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità: -l’indennità sui primi € 155.000,00 di somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; -nell’eventuale eccedenza di questa somma non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale, l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE. La Franchigia per il caso di Invalidità Permanente si applica con le seguenti modalità:
a) in caso di Invalidità Permanente inferiore o pari al 3%: non è corrisposto alcun Indennizzo;
b) in caso di Invalidità Permanente superiore al 3% ma inferiore o pari al 25%: l’Indennizzo è pagato solo per la parte che supera il 3%;
c) in caso di Invalidità Permanente superiore al 25%: l’Indennizzo è pagato senza applicazione di alcuna franchigia. Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza. 1 0 18 15 35 35 2 0 19 16 36 36 3 0 20 17 37 37 4 1 21 18 38 38 5 2 22 19 39 39 6 3 23 20 40 40 7 4 24 21 41 41 8 5 25 22 42 42 9 6 26 26 43 43 10 7 27 27 44 44 11 8 28 28 45 45 12 9 29 29 46 46 13 10 30 30 47 47 14 11 31 31 48 48 15 12 32 32 49 49 16 13 33 33 50 e oltre 50 e oltre 17 14 34 34 • la somma assicurata è di 52.000,00 euro; • a seguito di incidente l’Assicurato perde il sistema uditivo da un orecchio (15% di invalidità); • applicazione della franchigia: 3 punti percentuale - la percentuale da liquidare è il 12% (15% - 3% = 12%); • quindi l’Assicurato riceverà un Indennizzo di 6.240,00 euro, risultante da 52.000,00 x 12%.
FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE. Relativamente al caso di invalidità permanente, si conviene che per un’invalidità accertata inferiore al 20%, la Società assicuratrice non liquida alcuna indennità.
FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE. La Franchigia per il caso di Invalidità Permanente si applica con le seguenti modalità:
a) In caso di Invalidità Permanente inferiore o pari al 8%: non viene corrisposto alcun Indennizzo;
b) In caso di Invalidità Permanente superiore al 8% ma inferiore o pari al 25%: l’Indennizzo viene pagato solo per la parte che supera il 8%;
c) In caso di Invalidità Permanente superiore al 25%: l’Indennizzo viene pagato senza applicazione di alcuna Franchigia. Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza. Tabella di determinazione della Franchigia per Invalidità Permanente in relazione agli Infortuni subiti dal conducente durante la circolazione del Veicolo assicurato Se: • La somma assicurata è di 52.000,00 euro; • a seguito di Incidente l’Assicurato perde l’udito da un orecchio (15% di invalidità) • applicazione della Franchigia: 8 punti percentuale: la percentuale da liquidare è il 7% (15% - 8% = 7%) • quindi l’Assicurato riceverà un Indennizzo di 3.640,00 Euro, dato da 52.000,00 x 7%.
FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE. La liquidazione degli infortuni con postumi di invalidità permanente viene fatta con le seguenti modalità: • non si farà luogo al risarcimento per Invalidità Per- manente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale • se l’Invalidità Permanente supera il 3%, della totale ma non il 25%, verrà corrisposto un risarcimento solo per la parte eccedente il 3% • se invece l’Invalidità Permanente supera il 25% della totale, verrà corrisposto il risarcimento integrale.
FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE. Articolo 9.3 – Diaria per Ricovero ospedaliero Articolo 9.4 – Spese di cura
FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE. In caso di Invalidità permanente non si farà luogo a Risarcimento per Invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al TRE PER CENTO della totale. Se l’Invalidità permanente supera il TRE PER CENTO della tota- le ma non il VENTICINQUE PER CENTO, verrà corrisposto il Se invece l’Invalidità permanente supera il VENTICINQUE PER CENTO della totale, verrà corrisposto il Risarcimento integrale.
FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE. La Franchigia per il caso di Invalidità Permanente si applica con le seguenti modalità:
a) in caso di Invalidità Permanente inferiore o pari al 66% l’indennizzo viene corrisposto applicando una franchigia del 5%. Se l’infortunio si è verificato in occasione di gare ed allenamenti sportivi come disciplinati dall’articolo 8.1.1 “Gare ed allenamenti sportivi”, l’indennizzo viene corrisposto applicando una franchigia del 10%;
b) in caso di Invalidità Permanente superiore al 66% l’Indennizzo viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia;