Pagamento del Risarcimento. Valutata la Perdita, verificata l’operatività della Polizza e ricevuta la necessaria documentazione, gli Assicuratori provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione consensuale fra le Parti.
Pagamento del Risarcimento. Resta inteso tra le Parti che la Società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno. Qualora l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico del Contraente a titolo di Self Insured Retention (SIR), stabilita a termini della presente polizza, la Società trasmetterà al Contraente la integrale documentazione attestante l’avvenuta definizione del sinistro, comunque preventivamente condivisa con la stessa, affinché il Contraente possa provvedere, entro i 90 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra, al pagamento del risarcimento in favore dell’avente diritto. Qualora, invece, l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore, anche solo parzialmente, alla somma posta a carico del Contraente a titolo di Self Insured Retention (SIR), la Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto dandone formale comunicazione alla Contraente. In tale ultimo caso la Società presenterà la fotocopia dell’atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, l’integrale documentazione attestante l’accordo tra Società e Contraente circa la definizione del sinistro, nonché copia dell’assegno o mandato di bonifico con cui è stata effettuata la liquidazione; entro i 90 giorni successivi dal ricevimento della documentazione da parte della Società, il Contraente provvederà al reintegro degli importi corrisposti agli aventi diritto direttamente dalla Società ma rientranti nella Self Insured Retention (SIR) così come risultanti dalla documentazione probatoria citata.
Pagamento del Risarcimento. La trattazione di ogni sinistro è condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente. La Società prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno sono tenuti ad acquisire il preventivo consenso del Contraente. In tal caso la Società si impegna a trasmettere al Contraente estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all’opportunità della transazione. Acquisito il benestare della Contraente la Società provvederanno alla definizione del sinistro ed all’invio della quietanza all’avente diritto.
Pagamento del Risarcimento. SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Pagamento del Risarcimento. Valutata la Perdita, verificata l'operatività della Polizza e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale fra le Parti.
Pagamento del Risarcimento. Nei casi in cui sia applicabile la Procedura di Risarcimento diretto in forza degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private, la liquidazione del danno viene gestita dalla Compagnia per conto dell’Impresa di Assicurazione del veicolo responsabile. Il pagamento del Risarcimento da effettuarsi direttamente all’Assicurato verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione: • Copia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento (se non già in possesso della Compagnia) • Nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico • nel caso di delega all’incasso, copia di un documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato Il pagamento del Risarcimento è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione in cui il danneggiato dichiara l’accettazione della somma offerta. La Compagnia, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettarla o per la quale non abbia fatto pervenire alcuna risposta.
Pagamento del Risarcimento. Verificata l’operatività della GARANZIA, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza. L’IMPRESA paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso. Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.
Pagamento del Risarcimento. Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fideiussione verrà eseguito dagli Assicuratori entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della documentazione cosi come prevista all’Art. 2, per i crediti aventi le caratteristiche di cui all'Art. 1. In caso di più richieste di risarcimento i pagamenti verranno eseguiti, nei limiti della somma massima garantita, in ordine cronologico dalla data di presentazione della richiesta stessa. In caso di escussione parziale la garanzia rimarrà valida ed efficace per l'importo residuo.
Pagamento del Risarcimento. Il pagamento, nei limiti dell’importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l’escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso, che ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, la società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.
Pagamento del Risarcimento. Il risarcimento sarà pagato dalla Compagnia generalmente entro 20 dicembre