Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici. Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità: - il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore; - l'uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente; - la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; - non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; - informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.
Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici. Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità: − il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell’Appaltatore; − l’uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente; − la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; − non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; − informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;
Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici. Disciplina del cantiere 24
Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici. Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità: – rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell’Appaltatore; – utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente; – collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; – non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; – informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative; – munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; – munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto; – possono beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’Art.41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; – possono partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’Art.37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;