GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI. Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI. Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale. In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale. In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, pagamento di una rendita vitalizia da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di invalidità, finché l’Assicurato è in vita.
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI. (valida solo se espressamente richiamata nella Proposta di appendice di xxxxxxx)
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI. Le condizioni previste negli articoli compresi tra il 21.2.1 e il 21.2.7 integrano le Condizioni di assicurazione e si applicano soltanto alla garanzia complementare infortuni, che può essere scelta esclusivamente alla sottoscrizione del contratto. Tale garanzia è facoltativa e, dunque, ha validità solo se espressamente selezionata nel modulo di Proposta. In corso di contratto, l’assicurato ha la facoltà di rinunciare alla garanzia complementare infortuni mantenendo in vigore la garanzia principale.
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI. Copertura assicurativa che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale, il pagamento di prestazioni aggiuntive.
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI. (garanzia facoltativa) In caso di scelta alla sottoscrizione del contratto di tale garanzia, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale, il pagamento di una maggiorazione del capitale assicurato in caso di decesso secondo una misura prefissata.
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI. (FACOLTATIVA): se il decesso dell’assicurato è causato da infortunio o da incidente stradale, la Compagnia paga al/ai beneficiario/i, un capitale aggiuntivo rispetto a quello assicurato con la garanzia principale caso morte.
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI. COSA È ASSICURATO/QUALI SONO LE PRESTAZIONI
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI. I seguenti articoli integrano le Condizioni di Assicurazione e si applicano soltanto alla garanzia complementare infortuni, che può essere scelta esclusivamente alla sottoscrizione del contratto. Tale garanzia è facoltativa e, dunque, ha validità solo se espressamente selezionata nel Modulo di Proposta. In corso di contratto, l’Assicurato ha la facoltà di rinunciarvi, mantenendo in vigore la garanzia principale. Il capitale assicurato per tale garanzia è pari al capitale assicurato per la garanzia base.
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI. Copertura assicurativa che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a infortunio, la liquidazio- ne di un ulteriore capitale, generalmente uguale a quello della garanzia principale. È possibile ampliare tale prestazione anche al caso di invalidità da infortunio. È possibile inoltre prevedere il raddoppio del capitale in caso l’infortunio sia conseguenza di incidente stradale.