CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE.
Domino Elite
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini
• Modulo di Proposta
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Domino Elite
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Domino Elite
Tariffe ITA_1B01B–ITA_1B02B–ITA_1B03B
mod. VITCC70013 Ed. 11/2019
INTRODUZIONE
Domino Elite è un contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante.
Il prodotto soddisfa il bisogno di tutela previdenziale e può essere sottoscritto con l’obiettivo di copertura dal rischio di morte. È previsto il pagamento di un piano di premi annui costanti.
INDICE
GLOSSARIO 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1
1. PRESTAZIONI 1
2. LIMITI DI COPERTURA 2
3. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 3
4. QUANDO E COME DEVO PAGARE 5
5. DURATA DEL CONTRATTO 6
6. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO 7
7. RISCATTO 7
8. COSTI 7
9. REGIME FISCALE 8
10. RECLAMI 8
11. CONFLITTI DI INTERESSE 9
12. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO 10
13. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ 10
14. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 10
15. FORO COMPETENTE 10
16. GARANZIE COMPLEMENTARI E FACOLTATIVE 10
GLOSSARIO
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
ADEGUATEZZA
Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la Società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale informazioni utili se il contratto offerto è adatto alle sue esigenze e propensione al rischio. ANNO ASSICURATIVO
Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento. ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
BONIFICO SEPA
Il bonifico SEPA (SEPA Credit Transfer) è un bonifico in euro non urgente, che utilizza l’IBAN come codice identificativo unico del conto corrente di accredito. Può essere disposto a favore di creditori presenti in Italia, e tutti i paesi della SEPA.
CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
COSTI ACCESSORI
Oneri costituiti generalmente da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
DETRAIBILITA’ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DIP AGGIUNTIVO VITA
Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al DIP Vita, in relazione alla complessità del prodotto.
DIP VITA
Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
DURATA
L’intervallo di tempo tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
IMPIGNORABILITA’ E INSEQUESTRABILITA’
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
ITALIANA ASSICURAZIONI
La Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (definita in seguito Italiana Assicurazioni), iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale N. 00774430151 e Partita IVA N.11998320011– R.E.A. Milano N. 7851. Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi. Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX XXXXXX.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
MEDIAZIONE
Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
NON FUMATORE
È così definito l’Assicurato che non abbia mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione e che non abbia intenzione di fumare in futuro.
PARTI
Il Contraente e Italiana Assicurazioni S.p.A.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO ANNUO
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsti dal contratto la cui prestazione iniziale tiene già conto di tutti i premi del piano.
PREMIO UNICO
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
PROPOSTA (MODULO)
Documento o Modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.
QUESTIONARIO SANITARIO O AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all’Impresa di Assicurazione.
REVOCA DELLA PROPOSTA
Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.
RIATTIVAZIONE
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
SEPA
SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.
La SEPA è costituita da:
- strumenti di pagamento armonizzati (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento);
- infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti in euro;
- standard tecnici e prassi operative comuni;
- base giuridica armonizzata;
- nuovi servizi in continua evoluzione orientati alla clientela.
SET INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- DIP Vita;
- DIP Aggiuntivo Vita;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOVRAPPREMIO
Maggiorazioni di premio richiesta dalla società nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
UBRIACHEZZA
Con tale termine, non si intende lo stato di “ebbrezza”, previsto dal Codice della Strada (articolo 186, comma 2, punto 1) corrispondente alla presenza di un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,5 grammi per litro, ma si fa riferimento al concetto espresso dalla letteratura scientifica, cioè a un tasso di alcool nel sangue superiore, che provoca una vera e propria azione depressiva sui centri motori, perdita di autocontrollo e disturbi dell’equilibrio, con gravi ripercussioni sulle condizioni psico-fisiche dell’individuo. VINCOLATARIO
Il soggetto (ente creditizio) a favore del quale sono vincolate prestazione del contratto.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1.
PRESTAZIONI
CASO MORTE
GARANZIA BASE
Al momento del decesso dell'Assicurato, nel corso della durata del contratto, Italiana Assicurazioni S.p.A. liquiderà ai Beneficiari
designati dal Contraente il capitale assicurato. Il capitale massimo assicurabile è pari a 300.000,00 euro.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
GARANZIE COMPLEMENTARI
▪ garanzia complementare infortuni (INF5) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla INF6): in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa, Italiana Assicurazioni S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base;
▪ garanzia complementare infortuni (INF6) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla INF5):
in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa ad eccezione di incidente stradale, Italiana Assicurazioni S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base. Nel caso l’infortunio mortale sia conseguente a incidente stradale, questa garanzia prevede il pagamento di un importo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia base;
• garanzia complementare invalidità (D5) (riservata ad Assicurati di età non superiore a 65 anni alla scadenza contrattuale): in caso di infortunio occorso o malattia sopravvenuta all'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia che abbia come conseguenza l’incapacità di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua o, comunque, presenti un’invalidità percentuale accertata di grado superiore al 66,00%, Italiana Assicurazioni S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base,
• prestazione complementare compresa nel contratto: la sottoscrizione di “Domino Elite” dà diritto ad un’ulteriore estensione di garanzia completamente gratuita denominata “Terminal Illness” (“Malattia Terminale”). In forza di questa garanzia, qualora all’Assicurato venga diagnosticata una grave malattia che comporti un’aspettativa di vita di 6 mesi o meno, la Società provvederà al pagamento immediato del capitale previsto dall’assicurazione temporanea di base. La durata di questa estensione di garanzia è pari a quella della temporanea di base stessa diminuita di 1 anno.
A seconda dello stato di salute e dell’abitudine al fumo, l’Assicurato può aderire a una delle seguenti tariffe:
- ITA_1B03B: la tariffa B03D è riservata alla sottoscrizione da parte di Assicurati non fumatori, in buono stato di salute e con pressione arteriosa, colesterolo e indice di massa corporea compresi in prefissati intervalli di valori (di seguito denominati Assicurati “in forma”) specificati all’articolo 16.1.2 delle Condizioni di Assicurazione;
- ITA_1B02B: l’assenza di uno solo dei requisiti sopra elencati (ad eccezione dello stato di non fumatore) comporta l’applicazione delle condizioni previste dalla tariffa ITA_1B02B, dedicata ad Assicurati “non fumatori”.
- ITA_1B01B: l’Assicurato che ha fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di decorrenza del contratto di assicurazione può accedere alla tariffa ITA_1B01B, dedicata ad Assicurati “fumatori”.
2.
LIMITI DI COPERTURA
L'età dell'Assicurato alla decorrenza (età all’ingresso in assicurazione) del contratto deve essere almeno pari a 18 anni, e non superiore a 75 anni alla scadenza. L’età assicurativa dell’Assicurato è sempre calcolata arrotondando all’intero per eccesso, se l’intervallo tra la data di ricorrenza e la data di nascita è uguale o superiore a 6 mesi e 1 giorno.
L’età assicurativa si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta, se alla decorrenza del contratto non sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo compleanno, e all’età da compiere, se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo compleanno.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa.
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento alla pratica di attività sportive e professionali, diverse da quelle dichiarate al momento della sottoscrizione del contratto, considerate particolarmente pericolose per l’integrità fisica.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- infortuni subiti a causa di guerra, se e in quanto l’Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace, fatto salvo il caso in cui l’infortunio determinato da fatti di guerra avvenga entro il 14 giorno dallo scoppio delle ostilità;
- infortuni direttamente causati da partecipazione attiva dell’Assicurato a ribellioni, insurrezioni, tumulti popolari o sommosse;
- infortuni direttamente o indirettamente correlati a:
a) impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche nonché di sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
b) attacchi o intrusioni dolose in stabilimenti o altre installazioni fisse (ad esempio centrali nucleari, impianti di rigenerazione, depositi finali o intermedi, reattori di ricerca, giacimenti o fabbriche) o loro parti, terreni o installazioni mobili (ad esempio contenitori di trasporto o deposito), che possono provocare il rilascio di radioattività o di sostanze/aggressivi nucleari, biologici o chimici;
- infortuni causati dall'improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- infortuni che risultino conseguenza di proprie azioni correlate a stati di ubriachezza, all’assunzione di sostanze stupefacenti o all’uso non terapeutico di psicofarmaci;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione della garanzia.
In questi casi nulla sarà dovuto da Italiana Assicurazioni S.p.A.
Prima della sottoscrizione leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute in Proposta relative alla compilazione del
Questionario sanitario.
2.1. CARENZA
Per Assicurati con età assicurativa inferiore a 60 anni qualora il decesso avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto, nulla è dovuto.
Italiana Assicurazioni S.p.A. non applicherà entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto;
c. di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia a essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
È obbligatorio compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario.
Per gli Assicurati con età assicurativa uguale o maggiore a 60 anni, sono sempre obbligatori gli accertamenti sanitari.
Italiana Assicurazioni S.p.A. può richiedere accertamenti ulteriori rispetto a quelli previsti, in base alle informazioni rilasciate con il Questionario sanitario. A questo proposito si ricorda al Contraente e agli Assicurati di leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze, contenute in Proposta, relative alla compilazione del Questionario Sanitario.
3.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
3.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
1. compilare e firmare il Questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
2. compilare e firmare il Modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
• compilare e firmare il Modulo di Proposta comprensiva del Questionario sanitario, fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell’Assicurato designando i Beneficiari e indicando l’ammontare del premio che vuole versare;
• prendere visione e sottoscrivere il Modulo relativo all’Informativa sulla Privacy (che dovrà essere firmato anche dall’Assicurato, se diverso dal Contraente);
• in caso siano necessari accertamenti sanitari, allegare i relativi referti (l’elenco degli esami richiesti è disponibile presso l’Agenzia);
• sottoscrivere il contratto;
• versare il premio.
Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Italiana Assicurazioni S.p.A.
La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24:00 del giorno di decorrenza previsto o del giorno di perfezionamento, se successivo, che coincide con la data di versamento del premio.
Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere emessa.
3.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A ITALIANA ASSICURAZIONI
Comunicazioni di revoca e recesso
Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso, di cessione dal contratto, di cambiamento dell’attività professionale svolta, di modifica delle abitudini di fumo, devono essere inviate dal Contraente alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo raccomandata A/R.
Comunicazioni in corso di contratto
Per l’inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’Agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza, gli aventi diritto devono darne tempestivamente comunicazione a Italiana Assicurazioni S.p.A. e possono ottenerne un duplicato.
Comunicazioni di variazione della residenza
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall’Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Italiana Assicurazioni S.p.A. abbia eventualmente versato all’Autorità dello Stato estero.
Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.
3.3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
Verificatosi il decesso dell’Assicurato, affinché Italiana Assicurazioni S.p.A. possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
Vengono di seguito elencati i documenti richiesti:
• certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
• eventuale relazione del medico curante attestante la causa del decesso, presa visione del quale Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti sanitari, verbali di commissioni di invalidità ecc.);
• verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell’Assicurato;
• atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal quale risulti:
- se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
• dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la
prestazione.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:
• documento d’identità valido;
• codice fiscale;
• indirizzo completo.
Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel
Ogni pagamento viene effettuato xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Italia) o la competente Agenzia di Italiana Assicurazioni S.p.A.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del c.c.,
termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
3.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dagli Assicurati devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.
3.5. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO
Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all’Agenzia competente o tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. o per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento assicurato,
S.p.A., di volersi avvalere del beneficio;
a Italiana Assicurazioni
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A., rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).
In questi casi, le operazioni di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
4.
QUANDO E COME DEVO PAGARE
4.1 PAGAMENTO DEI PREMI
Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate (e, in particolare, alla scelta delle garanzie complementari), alla loro durata e ammontare del capitale assicurato, all’età dell’Assicurato, al suo stato di salute, alla sua eventuale abitudine al fumo e alle sue attività sportive e professionali. In base allo stato di salute dell’Assicurato, alle sue attività professionali e sportive svolte, potrebbe essere necessaria l’applicazione di un sovrappremio, dovuto all’aggravamento del rischio assuntivo, oppure le garanzie potrebbero non essere prestate.
Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui costanti. Il numero di premi annui da pagare è pari agli anni della
durata contrattuale prescelta, e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato.
Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla data di sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta e con i limiti di premio minimo di seguito specificati:
con periodicità mensile: 5,00 euro
con periodicità trimestrale: 15,00 euro
con periodicità semestrale: 30,00 euro
con periodicità annuale: 60,00 euro
Nel caso di premio frazionato le rate del primo anno sono comunque tutte dovute (articolo 1924 del c.c.).
Il versamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, potrà essere effettuato con:
▪ direttamente all’Intermediario (nei limiti degli importi indicati in Proposta) con:
- assegno bancario, postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A.;
- bonifico Sepa intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A;
- bancomat/carta di credito.
▪ direttamente alla Compagnia (nei limiti degli importi indicati in Proposta) con:
- bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. sul c/c bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A presso Banca Reale - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx indicando come causale: NUMERO DI POLIZZA / NOME e COGNOME CONTRAENTE;
- assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A, con clausola di non trasferibilità.
Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati. Non sono consentiti prestiti.
Si precisa che, nel caso in cui il Contraente non effettui il pagamento entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto o dalle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, è prevista la risoluzione di diritto del contratto.
Italiana Assicurazioni S.p.A. si impegna a segnalare opportunamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella documentazione contrattuale, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Inoltre, si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare, una comunicazione relativa alla posizione assicurativa, con l’indicazione dell’ammontare del capitale assicurato e il nominativo dei Beneficiari.
Il premio versato dal Contraente, al netto dei caricamenti, viene interamente utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità ed eventuale invalidità).
4.2 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI PAGAMENTI DEI PREMI
Il Contraente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei premi.
i premi pagati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
Il mancato pagamento anche di un solo premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e
Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate, dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Italiana Assicurazioni S.p.A., che può richiedere nuovamente l’effettuazione di accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
In caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24:00 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.
5.
DURATA DEL CONTRATTO
Il Contraente, in relazione agli obiettivi perseguiti, sceglie la durata che può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 30 anni.
a Italiana
6. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO
il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata A/R
Prima della conclusione del contratto,
Assicurazioni S.p.A. all’indirizzo:
Italiana Assicurazioni S.p.A Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
inviando una raccomandata a
Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto,
Assicurazioni S.p.A. all’indirizzo: Italiana Assicurazioni S.p.A
Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
Italiana
Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Italiana Assicurazioni S.p.A rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, del caricamento per gli eventuali accertamenti sanitari e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie complementari per il periodo in cui esse hanno avuto effetto.
7. RISCATTO
Le assicurazioni temporanee in caso di morte non prevedono il diritto di riscatto né di riduzione della prestazione e, pertanto, il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
8.
COSTI
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dai premi versati:
Caricamento per spese di emissione del contratto | 15,00 euro |
Caricamento per spese di emissione per premi successivi | 2,00 euro |
Caricamento proporzionale al premio | 20,00% del premio netto |
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio | 1,50% per frazionamento semestrale; 2,00% per frazionamento trimestrale; 2,50% per frazionamento mensile. |
Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e l’eventuale caricamento per spese di frazionamento.
Costi per accertamenti sanitari
Per l’Assicurato che si sottoporrà agli accertamenti sanitari richiesti da Italiana Assicurazioni S.p.A, la Compagnia erogherà un contributo pari alle spese effettivamente sostenute, con un massimo variabile in funzione dell’età e del capitale assicurato, secondo la seguente tabella:
Età | ||
Capitale assicurato | da 18 a 60 anni | Oltre i 60 anni |
fino a 150.000,00 euro | 50,00 euro | 50,00 euro |
da 150.000,01 a 300.000,00 euro | 50,00 euro | 100,00 euro |
Le eventuali eccedenze a suddetto importo sono a carico dell’Assicurato.
Sono esclusi dal contributo i costi derivanti dagli accertamenti specifici previsti per la sottoscrizione della tariffa ITA_1B03B.
9.
REGIME FISCALE
In vigore alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione.
A) Regime fiscale dei premi Benefici fiscali
La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5,00%, è detraibile
dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente (art.15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986).
Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.
Imposta sui premi
Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il Contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
I premi corrisposti per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad un’imposta del 2,5%.
B) Regime fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti assicurativi, se corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF (articolo 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601).
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
10. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 02 39717001- e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni S.p.A., con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx. è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
11. CONFLITTI DI INTERESSE
La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitti di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.
In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
12. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del c.c., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
13. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell'articolo 1923 del c.c. le somme dovute da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.
14. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Italiana Assicurazioni S.p.A., a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione su apposita appendice di polizza. In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e prestito (ove previsto) e in generale le operazioni di liquidazione, richiedono l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
15. FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari, loro aventi diritto).
16. GARANZIE COMPLEMENTARI E FACOLTATIVE
16.1. CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE TARIFFE
16.1.1. Definizione di Assicurato “non fumatore” e “fumatore”
L’Assicurato si trova nello stato “non fumatore” se non ha mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di decorrenza
del contratto.
L’Assicurato si trova nello stato “fumatore” se ha fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di decorrenza del contratto.
16.1.2. Definizione di Assicurato “in forma”
L’Assicurato si trova nello stato “in forma” a seguito dell’accertamento dello stato di buona salute, effettuato tramite:
A) la compilazione e la sottoscrizione del Questionario sanitario dal quale non devono essere rilevati particolari aggravamenti del rischio assuntivo;
B) il calcolo dell’indice di massa corporea (IMC) che deve essere compreso fra i valori 19 e 27. L’indice è determinato in base al rapporto fra peso e altezza elevata al quadrato:
IMC = [peso/(altezza)^2] con peso e altezza espressi in chilogrammi (Kg) e metri (m) con 2 cifre decimali;
C) la rilevazione della pressione arteriosa che deve essere compresa fra i seguenti valori:
pressione minima tra 60 e 85 mm Hg pressione massima tra 90 e 130 mm Hg;
D) la rilevazione del tasso di colesterolo che deve risultare inferiore a 240 mg/dl.
Gli accertamenti richiesti ai punti B), C), D) devono risultare da esami medici effettuati non antecedentemente i 3 mesi precedenti la decorrenza del contratto. Tali accertamenti possono generalmente essere svolti presso numerose farmacie, senza la necessità di rivolgersi a particolari strutture sanitarie.
I referti con gli esiti devono essere allegati alla Proposta nell’apposita sezione e l’Assicurato deve autocertificare che si riferiscano alla propria persona.
16.1.3. Modifica delle abitudini relative al fumo in corso di contratto: passaggio dallo stato di "non fumatore" (o “in forma”) a quello di "fumatore" e viceversa
Il Contraente e l’Assicurato nel caso in cui quest’ultimo alla sottoscrizione del contratto abbia dichiarato di essere un “non
fumatore” (o “in forma”) e, successivamente, abbia iniziato o ripreso a fumare, sono tenuti a darne comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni S.p.A. entro 30 giorni. In tal caso si applicheranno con decorrenza immediata, le condizioni previste per i "fumatori".
In particolare, in caso di decesso per patologie collegate all’abitudine al fumo, occorso prima della ricorrenza annuale successiva alla comunicazione o in sua assenza, sarà liquidato un capitale ridotto calcolato in base alle condizioni dello stato di “fumatore”. In caso di mancata comunicazione si applica l’articolo 1898 del c.c.
Nel caso di un Assicurato che, trovandosi nello stato di "fumatore" alla sottoscrizione del contratto, successivamente invii a Italiana Assicurazioni S.p.A. una dichiarazione attestante che ha smesso di fumare da almeno 12 mesi, subordinatamente agli esiti degli esami medici eventualmente richiesti per accertare l’insorgenza di patologie derivanti dalla passata abitudine al fumo, si applicheranno, a partire dalla ricorrenza annuale seguente la comunicazione, le condizioni spettanti ai "non fumatori" (o “in forma”, qualora l’esito degli accertamenti sia conforme a quanto richiesto).
Non è considerato “in forma” colui che, pur avendo superato con esito positivo gli esami indicati, presenti un rischio da assicurare aggravato dal punto di vista sanitario. In quest’ultimo caso, l’Assicurato potrà accedere alla tariffa riservata ad Assicurati “non fumatori”.
16.2. GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI
I seguenti articoli integrano le Condizioni di Assicurazione e si applicano soltanto alla garanzia complementare infortuni, che può essere scelta esclusivamente alla sottoscrizione del contratto.
Tale garanzia è facoltativa e, dunque, ha validità solo se espressamente selezionata nel Modulo di Proposta. In corso di contratto, l’Assicurato ha la facoltà di rinunciarvi, mantenendo in vigore la garanzia principale.
Il capitale assicurato per tale garanzia è pari al capitale assicurato per la garanzia base.
16.2.1. Definizione di infortunio
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili e sia causa diretta ed esclusiva della morte dell'Assicurato.
Infortunio conseguente a incidente stradale: evento causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate e sia causa diretta ed esclusiva della morte dell’Assicurato.
16.2.2. Premi
La durata della garanzia complementare infortuni, la frequenza del versamento dei premi e il capitale assicurato sono gli stessi previsti per la garanzia principale alla quale è abbinata la copertura facoltativa.
La sospensione del pagamento dei premi comporta la contestuale interruzione del pagamento dei premi della complementare
infortuni, che decade trascorso il periodo di copertura relativo all’ultimo premio pagato.
In caso di riattivazione della garanzia base anche quella complementare, scelta alla sottoscrizione del contratto, viene rimessa in vigore. Non è possibile riattivare esclusivamente quest’ultima.
Non è ammesso il pagamento del premio della sola garanzia complementare.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, o in caso di sospensione del pagamento dei premi, nulla è dovuto e i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
16.2.3. Prestazioni
Sono previste, in alternativa, le seguenti prestazioni:
• garanzia complementare infortuni (INF5) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla INF6):
in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa, Italiana Assicurazioni S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base;
• garanzia complementare infortuni (INF6) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla INF5):
in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa ad eccezione di incidente stradale, Italiana Assicurazioni S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base. Nel caso l’infortunio mortale sia conseguente a incidente stradale, questa garanzia prevede il pagamento di un importo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia base.
Il capitale della garanzia complementare infortuni è costante per tutta la durata contrattuale.
16.2.4. Operatività delle garanzie ed esclusioni
Italiana Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga nei 12 mesi successivi il giorno in cui è avvenuto l’infortunio.
Qualora non siano previsti gli accertamenti sanitari, la garanzia complementare infortuni è valida anche durante il previsto periodo di carenza.
Il capitale assicurato viene liquidato anche in caso di decesso causato da:
a) annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo, embolie conseguenti ad immersione subacquee con autorespiratore;
b) avvelenamento acuto e lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) asfissia non dipendente da malattia;
d) conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali;
e) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, infortuni subiti in caso di malore o incoscienza;
f) atti di terrorismo, tumulti popolari, mobilitazioni generali, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
g) atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
h) aggressioni e violenze subite per motivi di carattere politico, anche se compiuti da gruppi di individui durante manifestazioni, purché l’Assicurato non abbia preso parte alle stesse.
Ferme le esclusioni previste al precedente articolo 2, sono inoltre esclusi dalla presente assicurazione complementare i seguenti
infortuni da cui derivi il decesso:
a) pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
b) pratica a titolo professionistico di sport in genere;
c) partecipazione a gare motoristiche – non di regolarità pura – e alle relative prove;
d) partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
e) pratica di alpinismo o free climbing, in solitaria o in territorio extra europeo;
f) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria e uragani;
g) infortuni causati dall’improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di
radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario.
16.2.5. Rinuncia al diritto di rivalsa
Italiana Assicurazioni S.p.A. rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di rivalsa che le compete, ai sensi dell'articolo 1916 del c.c., verso i terzi responsabili degli infortuni indennizzati.
16.2.6. Documentazione richiesta per il pagamento in caso di infortunio
Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio, i Beneficiari devono segnalarlo a Italiana Assicurazioni
S.p.A. inviando una raccomandata con avviso di ricevimento, che indichi il luogo, il giorno e l’ora dell'evento, la descrizione della dinamica e delle cause che lo determinarono e la prova che il decesso è conseguenza dell'infortunio stesso.
Oltre alla documentazione prevista al precedente articolo 3.3., i Beneficiari devono produrre la cartella clinica dell'eventuale ricovero in istituto di cura, oltre ad autorizzare i medici, intervenuti dopo l'infortunio, a fornire le informazioni che fossero richieste.
16.2.7. Collegio arbitrale
In caso di divergenza sulla possibilità di indennizzare il sinistro, si potrà procedere, su accordo delle parti, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle parti stesse e il terzo, in caso d’accordo, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico è costituito nel comune, più vicino alla residenza dell’Assicurato, che sia sede di istituto universitario di Medicina legale e delle Assicurazioni. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese, senza formalità senza formalità di legge, a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
16.3. GARANZIA COMPLEMENTARE INVALIDITA’
I seguenti articoli integrano le Condizioni di Assicurazione e si applicano soltanto alla garanzia complementare invalidità, che può essere scelta esclusivamente alla sottoscrizione del contratto.
Tale garanzia è facoltativa e, dunque, ha validità solo se espressamente selezionata nel Modulo di Proposta. In corso di contratto, l’Assicurato ha la facoltà di rinunciarvi mantenendo in vigore la garanzia principale.
La garanzia complementare invalidità è riservata ad Assicurati di età assicurativa non superiore a 65 anni alla scadenza contrattuale.
Il capitale assicurato per tale garanzia è pari al capitale assicurato per la garanzia base.
16.3.1. Definizione di invalidità permanente
È considerato invalido permanente l’Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, sia riconosciuto definitivamente incapace di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua, indipendentemente dalla professione o, comunque, presenti un’invalidità percentuale sopravvenuta e accertata di grado superiore al 66,00%, intendendo tale valutazione effettuata sulla base della tabella allegata al DPR 1124 del 30/06/65 (Tabella INAIL).
16.3.2. Premi
La durata della garanzia complementare invalidità, la frequenza del versamento dei premi e il capitale assicurato sono gli stessi previsti per l’assicurazione base alla quale la copertura facoltativa è abbinata.
Il premio della garanzia complementare è calcolato in base alla durata contrattuale e all'età dell'Assicurato.
La sospensione del pagamento dei premi comporta la contestuale interruzione del pagamento dei premi di quella complementare, che decade, trascorso il periodo di copertura relativo all’ultimo premio pagato.
In caso di riattivazione della garanzia base anche quella complementare, scelta alla sottoscrizione del contratto, viene rimessa in vigore. Non è possibile riattivare esclusivamente quest’ultima.
Non è ammesso il pagamento del premio della sola garanzia complementare.
Nel caso in cui di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza o in caso di sospensione del pagamento dei premi, nulla è dovuto e i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
16.3.3. Prestazioni
In caso di infortunio occorso o malattia sopravvenuta all'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia che abbia come conseguenza l’incapacità di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua o, comunque, presenti un’invalidità percentuale accertata di grado superiore al 66,00%, Italiana Assicurazioni S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base.
Il capitale della garanzia complementare invalidità è costante per tutta la durata contrattuale.
Nel caso in cui, in seguito all’accertamento dello stato d’invalidità, sopraggiunga il decesso dell’Assicurato antecedentemente alla liquidazione della prestazione prevista in caso d’invalidità, viene pagata esclusivamente la prestazione prevista dal contratto per il caso di morte.
La liquidazione della prestazione in caso di accertamento dello stato di invalidità, qualora sia stata scelta la relativa garanzia, prevede la contestuale risoluzione del contratto e nulla più è dovuto in caso di successivo decesso dell’Assicurato.
16.3.4. Operatività della garanzia ed esclusioni
Italiana Assicurazioni S.p.A. corrisponde il capitale previsto dalla garanzia invalidità nel caso in cui lo stato di invalidità permanente dell’Assicurato venga accertato nei 12 mesi successivi il giorno in cui è occorso l’infortunio o è insorta la malattia che lo ha generato.
Qualora il Contraente decida di sospendere i versamenti, terminato il periodo di copertura per il quale sia stato pagato il premio, la garanzia decade, fino a un'eventuale riattivazione della stessa.
Nel caso in cui si intenda riattivare la garanzia, sono previsti di nuovo un periodo di carenza di 6 mesi e la compilazione e la sottoscrizione del Questionario sanitario.
Nel caso in cui lo stato di salute dell'Assicurato, le sue attività professionali e sportive rendessero necessaria l'applicazione di un
limitatamente a quanto previsto dalla garanzia base
la garanzia complementare invalidità potrebbe non essere prestata.
sovrappremio,
In tal caso, il contratto potrà essere riattivato
.
Il riconoscimento dello stato di invalidità permanente, così come definito al precedente articolo 16.3.1., comporta la liquidazione della prestazione prevista e la contestuale decadenza della garanzia.
Le esclusioni previste al precedente articolo 2 per il rischio morte sono ugualmente valide per il caso di invalidità permanente. Sono inoltre esclusi dalla presente assicurazione complementare i casi di invalidità direttamente o indirettamente collegati a:
• lesioni provocate intenzionalmente dall’Assicurato o con il suo consenso;
• patologie psichiatriche, sindromi nevrotiche e caratteriali.
Sono inoltre esclusi dalla copertura gli stati di invalidità preesistenti alla data di decorrenza della garanzia complementare o determinati da malattie conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell’effetto dell’assicurazione.
Nel caso in cui non sia prevista l’effettuazione degli accertamenti sanitari, la garanzia complementare non ha validità qualora lo stato d'invalidità dell’Assicurato si manifesti entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore della garanzia.
L’Assicurato può richiedere che gli venga riconosciuta piena copertura assicurativa senza tale periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.
Rimane inoltre convenuto che qualora l’invalidità dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia a essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
Italiana Assicurazioni S.p.A. non applicherà entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e, pertanto, la prestazione sarà erogata, qualora lo stato d'invalidità sia conseguenza diretta:
• di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della garanzia: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della garanzia;
• di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della garanzia, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
16.3.5. Documentazione richiesta per il pagamento in caso di invalidità
l’accertamento, mediante
Nel caso in cui l’Assicurato sia diventato invalido, è necessario segnalarlo a Italiana Assicurazioni S.p.A. inviando una raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnata da una relazione particolareggiata del medico curante o specialista che descriva le cause, le modalità e il decorso della malattia o della lesione che ha generato lo stato d’invalidità.
Italiana Assicurazioni S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, dispone visita medico-legale, dell’invalidità, come definita al precedente articolo 16.3.1.
Italiana Assicurazioni S.p.A., verificato che l’Assicurato sia invalido, provvede all’erogazione della prestazione prevista entro 2 mesi dalla data dell’accertamento, indicata sul verbale della visita medico-legale.
16.3.6. Collegio arbitrale
In caso di divergenza sul riconoscimento dell'invalidità permanente, si potrà procedere, su accordo delle parti, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle parti stesse e il terzo, in caso d'accordo, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico è costituito nel comune, più vicino alla residenza dell'Assicurato, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle Assicurazioni. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese, senza formalità di legge, a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
16.4. CONDIZIONI DELL’ASSICURAZIONE “TERMINAL ILLNESS”
16.4.1 - OGGETTO E DEFINIZIONE DI “TERMINAL ILLNESS”
Nel caso in cui venga diagnosticata all’Assicurato una malattia terminale che, a giudizio del medico fiduciario di Italiana Assicurazioni S.p.A., concorde con il medico curante dell’Assicurato, comporti un’aspettativa di vita dell’Assicurato di sei mesi o meno, la Società garantisce all’Assicurato il pagamento immediato del capitale previsto dall’assicurazione temporanea per il caso di morte, in vigore al momento del riconoscimento dello stato di malattia terminale. La comunicazione di diagnosi della malattia terminale deve avvenire entro la data di scadenza indicata all’art. 16.1.3.
16.4.2 - COSTO DELL’ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE” TERMINAL ILLNESS”
Nessun costo aggiuntivo è previsto per la presente assicurazione complementare.
16.4.3 - DURATA E RISOLUZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La durata dell’assicurazione “Terminal Illness” è uguale alla durata dell’assicurazione temporanea per il caso di morte di base, diminuita di un anno. La presente assicurazione si intende comunque risolta qualora il Contraente, per qualunque motivo, interrompa il pagamento dei premi relativi alla garanzia base. La copertura assicurativa potrà essere riattivata in base a quanto previsto nello specifico articolo delle condizioni di assicurazione della polizza base.
16.4.4 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Le esclusioni e le limitazioni della presente assicurazione sono quelle medesime previste nelle condizioni di assicurazione della
polizza base.
16.4.5 - DENUNCIA DELLO STATO DI MALATTIA TERMINALE
Qualora all’Assicurato venga diagnosticata una malattia terminale, il Contraente o l’Assicurato devono farne denuncia a Italiana Assicurazioni S.p.A. attraverso un apposito modulo trasmesso a mezzo raccomandata, redatto e firmato da un medico che attesti la diagnosi di malattia terminale, corredandolo con la relativa documentazione sanitaria. Nella fase di accertamento dell’avvenuta diagnosi di malattia terminale da parte della Società, il Contraente o l’Assicurato, sotto pena di decadenza di ogni diritto derivante dalla presente assicurazione, si impegnano a fornire con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società ai fini del predetto accertamento. Italiana Assicurazioni S.p.A., infine, si riserva il pieno e incondizionato diritto di accertare la diagnosi di malattia terminale con propri medici di fiducia.
16.4.6 - RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI MALATTIA TERMINALE E PAGAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO
Accertato lo stato di malattia terminale, la Società pagherà il capitale garantito dalla presente assicurazione complementare entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta e delle eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie.
L’assicurazione prevista dalla garanzia temporanea per il caso di morte di base, e le eventuali altre assicurazioni complementari, si estingueranno una volta eseguito il pagamento della presente assicurazione complementare.
Qualora, invece, la malattia non venisse riconosciuta come terminale, il Contraente sarà tenuto a proseguire il versamento dei premi relativi alla polizza base e alle eventuali altre assicurazioni complementari per la durata prevista.
16.4.7 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI DELLA GARANZIA BASE
Alla presente assicurazione complementare si applicano, per quanto qui non regolato, le condizioni di assicurazione della garanzia base di polizza.
BENVENUTI IN ITALIANA
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