GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. 14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata. 14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. 14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo, Contract for Services, Contract for Executive Services
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A Il Fornitore ha prestato garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali definitiva rilasciata in data ________ dalla _________ avente n. _______ di cui al importo pari ad Euro ____________= (_________/00) che copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto Esecutivocontratto, il Fornitorerisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, entro nonché il termine perentorio rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di 15 (quindiciintegrità. L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) giorni solari per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla data inosservanza di stipula norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. L’Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Fornitore per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriola rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. La garanzia dovrà prevedere prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione al perfetto adempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolataassunte in virtù del presente contratto, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Qualora l’ammontare pena la risoluzione di diritto del medesimo. L’Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, ove questa sia venuta meno in tutto o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 In dalla richiesta; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di dichiarare risolto crediti dell’Amministrazione verso il presente Contratto EsecutivoFornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, fermo restando da parte del Fornitore all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall’Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza all’Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare all’Amministrazione il risarcimento del danno.
14.5 La prestazione valore dello svincolo. L’Amministrazione si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione. L’ammontare residuo della garanzia ai sensi definitiva deve permanere fino alla data di emissione del presente articolo non limita l’obbligo certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoContratto esecutivo. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contratto Esecutivo, Contratto Esecutivo, Contratto Esecutivo
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 510% (cinque dieci per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Cloud Computing Services Agreement, Contratto Esecutivo, Cloud Computing Services Agreement
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 552,5% (cinque cinquantaduevirgolacinque per cento) (ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, l’ammontare della garanzia è pari al 8,5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo, valore che, tuttavia, è aumentato ‐ in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse ‐ di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima) del Contratto Esecutivo medesimovalore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedell’Amministrazione Beneficiaria.
14.2 13.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 13.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei FabbisogniFabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 13.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 13.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo, Contratto Esecutivo
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 23.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al derivanti dal presente Contratto EsecutivoQuadro OPA, il Fornitore, entro e non oltre il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento dello stesso, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore del CNIPA per un ammontare pari alla quota percentuale corrispondente alla parte assegnata al Fornitore applicata all’importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni). Il relativo certificato dovrà essere consegnato al CNIPA entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari lavorativi dalla data di stipula perfezionamento del predetto ContrattoContratto Quadro OPA.
23.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto esecutivo OPA, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto esecutivo OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione contraente per un ammontare pari al definito nel relativo Contratto esecutivo OPA (5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il Corrispettivo Annuo). Il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione contraente entro e non oltre il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto esecutivo OPA.
23.3 Tali garanzie potranno essere prestate mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.
23.4 Le fidejussioni o polizze fidejussorie dovranno essere valide fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente Contratto Quadro OPA e del Contratto esecutivo OPA e dovranno prevedere espressamente “la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art” (ex art. 1957, comma 2, del 1944 codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima ) e la loro operatività entro quindici giorni, 15 (quindici) giorni “a semplice richiesta scritta dell’Amministrazioneda parte del CNIPA”.
14.2 La fidejussione 23.5 Il Fornitore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalle garanzie fidejussorie in caso di escussione totale o polizza fidejussoria parziale da parte del CNIPA o dell’Amministrazione contraente durante il periodo di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentevalidità della stessa.
14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 23.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract for Connectivity and Security Services, Contract for Connectivity and Security Services
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 47. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 510% (cinque dieci per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 48. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 49. Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 50. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 51. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Cloud Computing Services Agreement
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per centocinquepercento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 510% (cinque per cento) del valore del presente Contratto Esecutivo medesimoOPA; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 21 del Contratto Quadro OPA.
14.4 Qualora l’ammontare della presente garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o o
II. per qualsiasi altra causa (tra cui anche causa, ivi incluso l’incremento del Valore valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni)Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuataeffettuata dall’Amministrazione Beneficiaria.
14.4 14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo Opa
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 510% (cinque dieci per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000; per fruire di tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione. Si precisa che trattandosi di RTI, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo Per Servizi Di Gestione Delle Identità Digitali E Sicurezza Applicativa
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5a __% (cinque per cento) del valore del presente Contratto Esecutivo medesimoOPA (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, tutto nel limite massimo - in ogni caso - del 10%); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 . La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 . Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 21 del Contratto Quadro OPA. Qualora l’ammontare della presente garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi ridursi: per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche causa, ivi incluso l’incremento del Valore valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni)Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 effettuata dall’Amministrazione Beneficiaria. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 . La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo Opa
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per centocinquepercento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La xxxxxxxxxx.Xx garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo Accordo Quadro SPC Cloud Lotto 2
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 12.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoContratto, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% xx (cinque xxxxx per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 12.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 12.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni)causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 12.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoContratto, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 12.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract of Procurement
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 533,681 % (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimodei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedell’Amministrazione Beneficiaria.
14.2 13.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 13.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei FabbisogniFabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 13.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 13.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al a 5% (cinque per cento) del valore del presente Contratto Esecutivo medesimoOPA; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 21 del Contratto Quadro OPA.
14.4 Qualora l’ammontare della presente garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o o
II. per qualsiasi altra causa (tra cui anche causa, ivi incluso l’incremento del Valore valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni)Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/ o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuataeffettuata dall’Amministrazione Beneficiaria.
14.4 14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Quadro
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5__% (cinque ______ per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 . La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 . Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 . In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 . La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque ( per cento) (ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, l’ammontare della garanzia è pari al 8,5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo, valore che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima) del Contratto Esecutivo medesimovalore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedell’Amministrazione Beneficiaria.
14.2 13.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 13.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei FabbisogniFabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 13.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 13.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Affidamento Di Ulteriori Servizi
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 533,68% (cinque trentatre virgola sessantotto per cento) (ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, l’ammontare della garanzia è pari al 8,5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo, valore che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima) del Contratto Esecutivo medesimovalore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedell’Amministrazione Beneficiaria.
14.2 13.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 13.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei FabbisogniFabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 13.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 13.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 533,68% (cinque trentatre virgola sessantotto per cento) (ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, l’ammontare della garanzia è pari al 8,5% del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo, valore che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione procedura di cui all'art. 1957alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della
14.2 13.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 13.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei FabbisogniFabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 13.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 13.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A 17.1 Il Fornitore ha prestato la garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. Mipaaf, secondo quanto previsto e stabilito dal Disciplinare di gara.
17.2 La garanzia dovrà prevedere a copertura della corretta e completa esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, rilasciata in favore del Mipaaf, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedel Mipaaf. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Mipaaf, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l’applicazione delle penali.
14.2 17.3 La fidejussione o polizza fidejussoria garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di cui al precedente comma dovrà essere valida Integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: l'eventuale maggiore spesa sostenuta per tutta la durata il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno del presente Contratto Esecutivo eFornitore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, comunquedelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
17.4 La garanzia prestata in favore del Mipaaf opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed ha efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dall’Accordo Quadro e da ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Accordo Quadro.
17.5 La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Mipaaf verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei servizi di cui ai Contratti Esecutivi, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentequanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
14.3 17.6 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del Mipaaf.
17.7 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche ivi incluso l’incremento del Valore valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei FabbisogniFabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni approvato di cui al precedente articolo 5), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuataeffettuata dal Mipaaf. La reintegrazione della cauzione sarà conseguita dal Mipaaf trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
14.4 17.8 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione articolo il Mipaaf ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivol’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Esecutivi, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 12.1 Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _19/01/2023 dalla Deutsche Bank S.p.A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali avente n. 896BGI2300150 di cui al importo pari ad Euro 56.376,45 = (cinquataseimilatrecentosettantasei/45) che copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto Esecutivocontratto, il Fornitorerisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, entro nonché il termine perentorio rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di 15 (quindiciintegrità.
12.2 L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) giorni solari per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla data inosservanza di stipula norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
12.3 L’Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Fornitore per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
12.4 La garanzia dovrà prevedere prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionescritta.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere 12.5 Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione al perfetto adempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolataassunte in virtù del presente contratto, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentepena la risoluzione di diritto del medesimo.
14.3 Qualora l’ammontare 12.6 L’Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, ove questa sia venuta meno in tutto o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuatadalla richiesta; in caso di inottemperanza, l’Amministrazione conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
14.4 In 12.7 La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall’Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza all’Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare all’Amministrazione il valore dello svincolo. L’Amministrazione si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoerrore un’integrazione.
14.5 La prestazione 12.8 L’ammontare residuo della garanzia ai sensi definitiva deve permanere fino alla data di emissione del presente articolo non limita l’obbligo certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoContratto esecutivo.
12.9 Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contratto Esecutivo
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (( cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari a euro 1.428,30 corrispondente al 5% (cinque per cento) del valore del presente Contratto Esecutivo medesimoOPA, in virtù del possesso della certificazione ISO9001; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 21 del Contratto Quadro OPA.
14.4 Qualora l’ammontare della presente garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o o
II. per qualsiasi altra causa (tra cui anche causa, ivi incluso l’incremento del Valore valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni)Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuataeffettuata dall’Amministrazione Beneficiaria.
14.4 14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo Opa
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoAtto Aggiuntivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto ContrattoAtto, costituirà provvederà a proprie spese consegnare all’Amministrazione idonea appendice di integrazione della garanzia in favore dell’Amministrazione prestata per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore la sottoscrizione del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’AmministrazioneEsecutivo.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma L’integrazione della garanzia dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo Atto Aggiuntivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto Atto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoAtto Aggiuntivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Cloud Computing Services Agreement
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque ( per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La xxxxxxxxxx.Xx garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 533,68% (cinque trentatre,68 per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimodei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedell’Amministrazione Beneficiaria.
14.2 13.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 13.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei FabbisogniFabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 13.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 13.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract for the Execution of a Cloud Qualification Platform and Related Marketplace
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5a 10% (cinque per cento) del valore del presente Contratto Esecutivo medesimoOPA (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, tutto nel limite massimo - in ogni caso - del 10%); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 21 del Contratto Quadro OPA.
14.4 Qualora l’ammontare della presente garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o o
II. per qualsiasi altra causa (tra cui anche causa, ivi incluso l’incremento del Valore valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni)Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuataeffettuata dall’Amministrazione Beneficiaria.
14.4 14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 21 (quindiciventuno) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 533,68% (cinque trentatre/68 per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimodei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedell’Amministrazione Beneficiaria.
14.2 13.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 13.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei FabbisogniFabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 13.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 13.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Esecutivo
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 15.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque ( per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 15.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 15.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 15.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 15.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5a 10% (cinque per cento) del valore del presente Contratto Esecutivo medesimoOPA (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, tutto nel limite massimo - in ogni caso - del 10%); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 21 del Contratto Quadro OPA.
14.4 Qualora l’ammontare della presente garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o o
II. per qualsiasi altra causa (tra cui anche causa, ivi incluso l’incremento del Valore valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni)Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuataeffettuata dall’Amministrazione beneficiaria.
14.4 14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del presente Contratto Esecutivo medesimoOPA, in virtù del possesso della certificazione ISO9001; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 21 del Contratto Quadro OPA.
14.4 Qualora l’ammontare della presente garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o o
II. per qualsiasi altra causa (tra cui anche causa, ivi incluso l’incremento del Valore valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni)Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuataeffettuata dall’Amministrazione Beneficiaria.
14.4 14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Schema Contratto Esecutivo Opa