GARANZIA EVENTI NATURALI. Dichiarazione che descrive l’evento e documentazione che ne attesta la sua straordinarietà.
GARANZIA EVENTI NATURALI. Grandine; • Tempeste; • Uragani; • Alluvioni, inondazioni e mareggiate; • Trombe d’aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi: • Frane e smottamenti del terreno; • Valanghe e slavine.
GARANZIA EVENTI NATURALI. (Art. 3.4)
GARANZIA EVENTI NATURALI. Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da: • bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non; • caduta di grandine o neve.
GARANZIA EVENTI NATURALI. Condizioni generali 27
GARANZIA EVENTI NATURALI. Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da: La garanzia è prestata senza l’applicazione del degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo, salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.
GARANZIA EVENTI NATURALI. 6.1 Cosa assicuriamo? 6.2 Cosa non assicuriamo? Indennizziamo i danni causati dai seguenti eventi: • Uragano, tornado e vento forte superiore a 62Km orari (n.8 della Scala di Beaufort) che trovino conferma nelle rilevazioni del centro meteorologico più vicino all’evento o su quotidiani. • Inondazione, alluvione, slavina, valanga, frana e smottamenti del terreno. • Grandine, tempesta e fulmine. • Caduta di neve dal tetto di edifici/abitazioni. L’assicurazione copre anche i danni causati al veicolo assicurato dagli oggetti trasportati dagli eventi sopra riportati. L’assicurazione non copre i danni: • Causati intenzionalmente (con dolo) o con colpa grave da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • Conseguenti ad atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. • Causati da terremoti, eruzioni vulcaniche o tsunami.
GARANZIA EVENTI NATURALI. L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:
GARANZIA EVENTI NATURALI. Assimoco, a parziale deroga del successivo art. 70 (I danni non assicurati), indennizza, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali, nonché di crollo di muri, manufatti, alberi o parti di essi e cartelli pubblicitari, a seguito di eventi naturali. In caso di sinistro, Assimoco corrisponde all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione dello scoperto e del minimo indicati in polizza.
GARANZIA EVENTI NATURALI. A parziale deroga dell'Art. 35 "Esclusioni", lettera a), la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato:
a) da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
b) da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati. La garanzia è prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente. Ad esclusione quindi del solo caso di veicoli di prima immatricolazione od oggetto di voltura al PRA, l’operatività della garanzia è condizionata alla presenza della medesima nell'ultima polizza del precedente assicuratore. In caso di sinistro verrà richiesta l'esibizione di documentazione atta a comprovare il soddisfacimento di tale requisito; la mancata produzione di quanto necessario renderà inoperante la garanzia e non si procederà pertanto al pagamento dell'indennizzo. La liquidazione del danno sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante. L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto ed eventuale minimo prevista in polizza. In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.