Atti di terrorismo Clausole campione

Atti di terrorismo. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 9), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di Atti di terrorismo. • direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; • di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo; • causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; • da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati in Polizza. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia, indicato in Polizza, relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
Atti di terrorismo. La garanzia assicurativa riguarda i danni ma- teriali e diretti derivanti da “atti di terrori- smo”. Sono tuttavia esclusi i danni:
Atti di terrorismo. Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o una parte di essa.
Atti di terrorismo. A parziale deroga delle condizioni di assicurazione, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da atti di terrorismo compiuti tramite armi e/o ordigni di tipo convenzionale. Non sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da atti terroristici cui l’Assicurato abbia partecipato in modo volontario. E’ definito atto di terrorismo una qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone ( anche se realizzata da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.
Atti di terrorismo. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) causati da eventi verificatisi in occasione di Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
Atti di terrorismo. La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo. Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all’uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiosi, ideologici o simili scopi ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
Atti di terrorismo. La garanzia è estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.
Atti di terrorismo. La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo al Fabbricato assicurato, compreso il cappotto termico.
Atti di terrorismo. La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da eventi verificatisi in occasione di Atti di ter- rorismo. • di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un Atto di terrorismo; • indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate”. La garanzia prevede lo Scoperto indicato in Polizza e il Limite di Indennizzo percentuale da applicarsi a ogni sin- gola somma assicurata. La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavvi- so di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC). In caso di Recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa all’Assicurato la quota del Premio della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. In quest’ultimo caso è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avvi- so di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) entro la data in cui ha effetto il Recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio di Polizza, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.
Atti di terrorismo. L’assicurazione comprende le perdite e i danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo. Per atto di terrorismo s’intende un atto che comprende, ma che non è limitato all’uso, della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.