Common use of Garanzia Incendio Clause in Contracts

Garanzia Incendio. Xxx non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Perdita documentata della pigione del fabbricato locato a terzi per il tempo necessario al suo ripristino con il limite massimo di 360 giorni - 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate Danni derivanti dalla mancata disponibilità del fabbricato per il tempo necessario al suo ripristino con il limite massimo di 360 giorni - 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate Danni ad affreschi, statue e simili enti aventi valore artistico - 10.000 euro Danni ad alberi di esclusiva pertinenza del Fabbricato - 10.000 euro Lastre di fibrocemento e simili e a manufatti in materia plastica - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Danni cagionati dai ladri - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile - 10.000 euro per sinistro Garanzia “Danni da acqua” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Danni da acqua”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per l’erogazione di servizi - 10.000 euro per sinistro Eventi atmosferici Vedere polizza Somma assicurata Intasamento grondaie e pluviali Vedere polizza Somma assicurata Sovraccarico di neve Vedere polizza 80% della somma assicurata Eventi sociopolitici Vedere polizza Somma assicurata Ordigni esplosivi Vedere polizza Somma assicurata Danni elettrici Vedere polizza Somma assicurata Spese di demolizione e sgombero - 20% dell’indennizzo dovuto ai sensi delle condizioni di assicurazione Indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino - 20% dell’indennizzo dovuto ai sensi delle condizioni di assicurazione, con il limite massimo di 20.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo Impianto solare termico 250 euro Somma assicurata Danni materiali diretti all’impianto fotovoltaico 500 euro Somma assicurata Danni indiretti all’impianto fotovoltaico 500 euro Somma assicurata Furto pannelli installati sulle coperture o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 mt 15% con ilo minimo di 500 euro Somma assicurata Furto pannelli installati sulle coperture o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza inferiore a 4 mt 30% con il minimo di 1.000 euro Somma assicurata Xxxxxxxxx Xxxxxx polizza Vedere polizza Danni all’unità immobiliare e beni dei condomini – Danni al mobilio domestico - 10.000 euro per unità immobiliare Guasti cagionati dai ladri – Danni alle unità immobiliari e beni dei condomini - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Rottura lastre - Somma assicurata Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni materiali e diretti Vedere polizza Somma assicurata Danni a terzi - 1.000.000 euro per sinistro Danni da spargimento d’acqua Vedere polizza 3.500 euro per sinistro e 25.000 euro per anno assicurativo Danni da spargimento d’acqua per tubazioni interrate Vedere polizza 2.5000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo Occlusione di tubazioni – Danni materiali e diretti Vedere polizza 10.000 euro per sinistro Garanzia “Responsabilità civile del fabbricato” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile del fabbricato”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia “Responsabilità civile dell’amministratore” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile dell’amministratore”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia “Tutela legale” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Tutela Legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro Con riferimento alla garanzia “Incendio” Il contraente o l’assicurato deve: • ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile; • denunciare in caso di Incendio, furto o sinistro presumibilmente doloso, il fatto all’autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne sia venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro i tre giorni successivi; Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Gelo – Xxxxx materiali e diretti Vedere polizza 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo Gelo – Xxxxx a terzi Vedere polizza 100.000 euro per sinistro Danni da cose in locali interrati e seminterrati di pertinenza dell’abitazione Vedere polizza 50.000 euro per sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo Danni a cose in locali interrati e seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali Vedere polizza 50.000 euro per sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo Costo eccedenze consumo di acqua 250 euro 10.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività 10% con il minimo di 1.000 euro 50.000 euro e 200.000 euro per anno assicurativo Danni da inquinamento accidentale 10% con il minimo di 1.000 euro 50.000 euro e 200.000 euro per anno assicurativo Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 2.5000 euro 500.000 euro per ogni infortunato Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Ogni danno 1010% con il minimo di 1.000 euro 15.000 euro Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Anticipo spese legali e/o periti - 3.000 euro • trasmettere a Zurich nei dieci giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti del contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civiel del fabbricato” Il contraente o l’assicurato deve: • fare denuncia, per iscritto, a Zurich o all’Intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per Zurich. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione sui fatti. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti del contratto. Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” Il contraente o l’assicurato deve: • dare tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civiel dell’amministratore” Il contraente o l’assicurato deve: • fare denuncia, per iscritto, a Zurich o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro e ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione della vertenza da parte di Zurich. • allegare con urgenza i documenti, gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre a una relazione confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Garanzia Incendio. Xxx Con riferimento alle garanzie base, opzioni ed estensioni: • Per la partita “Fabbricato”, l’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento subito in relazione allo stato di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione ed ad ogni altra circostanza concomitante, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. • Per le partite “Macchinario – Attrezzature – Arredamento”, l’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento subito in relazione al grado al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. • Esclusivamente per la forma a “Valore Totale” il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il “valore a nuovo” risulti: (i) superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente; (ii) inferiore, ma superiore al valore al “momento del sinistro” (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del sinistro” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del sinistro”; (iii) uguale o inferiore al “valore al momento del sinistro”, non verrà riconosciuto. • Se al momento del sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Le disposizioni della clausola “Assicurazione parziale - Tolleranza” non si applicano qualora l’ammontare liquidabile del danno risulti uguale o inferiore a 10.000,00 euro al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti. Con riferimento alla sezione “Altri eventi coperti”: • L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci). • Con riferimento alla garanzia “Eventi sociopolitici” sono esclusi i danni: a) di inondazione o frana; b) di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. • Con riferimento alla garanzia “Eventi atmosferici” sono esclusi i danni: a) verificatisi all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; b) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; c) subiti da: - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. • Con riferimento alla garanzia “Intasamento grondaie e pluviali” sono esclusi i danni causati da umidità e stillicidio. • Con riferimento alla garanzia “sovraccarico neve” sono esclusi i danni causati: a) da valanghe e slavine; b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa; c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve D.M. del Ministero L.L.P.P. del 16/1/96 - G.U. n. 29 del 5/2/96 e successive modifiche, nonché eventuali disposizioni locali. ed al loro contenuto; d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto; e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. • Con riferimento alla garanzia “allagamento” sono esclusi: - i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell’impianto di estinzione Incendi; - i danni causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze; - i danni causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; - i danni avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine; - i danni causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, sebbene conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia; - i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno; - i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento. • Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi” l’Assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente/ Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente/ Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. • Con riferimento alla garanzia “Rottura Lastre” sono esclusi i danni: (i) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; (ii) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; (iii) da furto e tentato furto. • Con riferimento alla garanzia “Elettronica” sono esclusi i danni: • causati con dolo del Contraente/Assicurato; • da eventi previsti dalle sezioni Incendio e Furto; • derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; • per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; • per mancata o inadeguata manutenzione; • a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; • di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; • relativi ai primi 400,00 euro per Sinistro. Con riferimento alla sezione “Garanzia Aggiuntiva”: • Sono esclusi i danni da eventi previsti dalle sezioni “Incendio” e “Furto”. • Sono esclusi i danni derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere. • Sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi. • Sono esclusi i danni verificatisi per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati. • Sono esclusi i danni per mancata o inadeguata manutenzione. Effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici 200 euro per sinistro 3.500 euro per ogni anno Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza 200 euro per sinistro 5.000 euro per anno assicurativo Eventi sociopolitici 1.000 euro per sinistro 70% della somma assicurata Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore 200 euro / Eventi atmosferici 1.000 euro per sinistro 70% della somma assicurata Grandine 1.000 euro per sinistro 15.000 euro Intasamento grondaie e pluviali 1.000 euro 10.000 euro per annualità Sovraccarico di neve 10% dell’indennizzo con il minimo di euro 1.000 ed il massimo di euro 15.000 30% della somma assicurata Rottura lastre 200 euro per sinistro 5.000 euro per sinistro Spese di demolizione e sgombero / 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il minimo indennizzabile di 250 euro Indennità aggiuntiva / 100.000 euro per annualità Danni indiretti / 10.000 euro per anno assicurativo Allagamento 1.000 euro per sinistro 10.000 euro per anno assicurativo Elettronica 400 euro per sinistro / Terremoto Modulabile per tipologia di rischio Modulabile per tipologia di rischio Merci in refrigerazione 15% scoperto con minimo 100 euro per sinistro Somma assicurata Garanzia Furto Con riferimento alla sezione “Estensioni” • L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità). Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “IncendioFurto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Perdita documentata della pigione del fabbricato locato Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro Con riferimento alla sezione “Condizioni Integrative”: • La garanzia “proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività” non comprende i danni da: a) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; b) attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni, salvo quelle per il tempo necessario al suo ripristino con il limite massimo le quali è prestata la presente assicurazione. • La garanzia “Responsabilità per fatto dei prestatori di 360 giorni - 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate Danni derivanti dalla mancata disponibilità del fabbricato lavoro” non è operante per il tempo necessario al suo ripristino con il limite massimo i danni provocati da prestatori di 360 giorni - 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate Danni ad affreschi, statue e simili enti aventi valore artistico - 10.000 euro Danni ad alberi di esclusiva pertinenza del Fabbricato - 10.000 euro Lastre di fibrocemento e simili e a manufatti in materia plastica - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Danni cagionati dai ladri - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile - 10.000 euro per sinistro Garanzia lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. • La garanzia “Danni da acquaincendio, esplosione, scoppioOve non diversamente concordato, l’assicurazione “Danni da acqua”opera in secondo rischio, per alcune garanziel’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio, prevede limiti qualora l’assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “Ricorso dei vicini” e/o “Ricorso terzi”. • La garanzia “Responsabilità per i danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti” è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito dell’area di risarcimento pertinenza dell’azienda dell’assicurato. Si intendono esclusi: a) necessari dall’esecuzione dei lavori; b) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad Incendio e/o Scoppio; c) alle Cose trovantisi sui veicoli stessi; d) da Furto e da Incendio; e) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato; f) alle Cose trasportate e rimorchiate. • Le garanzie “Condizione integrativa valida per sinistro i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico” e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per l’erogazione di servizi - 10.000 euro per sinistro Eventi atmosferici Vedere polizza Somma assicurata Intasamento grondaie e pluviali Vedere polizza Somma assicurata Sovraccarico di neve Vedere polizza 80% della somma assicurata Eventi sociopolitici Vedere polizza Somma assicurata Ordigni esplosivi Vedere polizza Somma assicurata Danni elettrici Vedere polizza Somma assicurata Spese di demolizione e sgombero - 20% dell’indennizzo dovuto ai sensi delle condizioni di assicurazione Indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino - 20% dell’indennizzo dovuto ai sensi delle condizioni di assicurazione, con il limite massimo di 20.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo Impianto solare termico 250 euro Somma assicurata Danni materiali diretti all’impianto fotovoltaico 500 euro Somma assicurata Danni indiretti all’impianto fotovoltaico 500 euro Somma assicurata Furto pannelli installati sulle coperture o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 mt 15% con ilo minimo di 500 euro Somma assicurata Furto pannelli installati sulle coperture o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza inferiore a 4 mt 30% con il minimo di 1.000 euro Somma assicurata Xxxxxxxxx Xxxxxx polizza Vedere polizza Danni all’unità immobiliare e beni dei condomini – Danni al mobilio domestico - 10.000 euro per unità immobiliare Guasti cagionati dai ladri – Danni alle unità immobiliari e beni dei condomini - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Rottura lastre - Somma assicurata Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni materiali e diretti Vedere polizza Somma assicurata Danni a terzi - 1.000.000 euro per sinistro Danni da spargimento d’acqua Vedere polizza 3.500 euro per sinistro e 25.000 euro per anno assicurativo Danni da spargimento d’acqua per tubazioni interrate Vedere polizza 2.5000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo Occlusione di tubazioni – Danni materiali e diretti Vedere polizza 10.000 euro per sinistro Garanzia “Responsabilità civile del fabbricatoper smercio al dettaglio di generi alimentariOve riguardano i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non diversamente concordatooltre la data di scadenza della polizza, l’assicurazione da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità della garanzia; in aggiunta non vale se l’assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività. • La garanzia “Mancato o insufficiente servizio di vigilanza” opera condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con l’attività dichiarata in polizza e non in base ad un contratto. • La garanzia “Responsabilità civile del fabbricato”, per alcune garanzie, prevede limiti smercio al dettaglio di risarcimento per sinistro generi alimentari” non vale se l’assicurato detiene merci non in conformità a norme e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia “Responsabilità civile dell’amministratore” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile dell’amministratore”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia “Tutela legale” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Tutela Legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività. • Con riferimento alla garanzia “IncendioCose in consegna e custodiaIl contraente o l’assicurato devesono esclusi i danni: • ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile; • denunciare in caso di Incendio, furto o sinistro presumibilmente doloso, il fatto all’autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne sia venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro i tre giorni successivi; Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistroa) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Gelo – Xxxxx materiali e diretti Vedere polizza 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo Gelo – Xxxxx a terzi Vedere polizza 100.000 euro per sinistro Danni da alle cose in locali interrati e seminterrati di pertinenza dell’abitazione Vedere polizza 50.000 euro per sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo Danni a cose in locali interrati e seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali Vedere polizza 50.000 euro per sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo Costo eccedenze consumo di acqua 250 euro 10.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività 10% con il minimo di 1.000 euro 50.000 euro e 200.000 euro per anno assicurativo Danni da inquinamento accidentale 10% con il minimo di 1.000 euro 50.000 euro e 200.000 euro per anno assicurativo Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 2.5000 euro 500.000 euro per ogni infortunato Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Ogni danno 1010% con il minimo di 1.000 euro 15.000 euro Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Anticipo spese legali e/o periti - 3.000 euro macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; b) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; c) necessari per l’esecuzione dei lavori; d) da Furto, Incendio e smarrimento; e) da spargimento d’acqua, comunque verificatosi f) a veicoli a motore e natanti; g) derivanti da attività di lavanderia o tintoria; h) alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; i) da mancato uso delle cose danneggiate. trasmettere a Zurich nei dieci giorni successivi un elenco dei danni subiti con Con riferimento alla qualitàgaranzia “Cose di terzi sollevate, quantità e valore caricate, scaricate, movimentate, traportate o rimorchiate” sono esclusi i danni (i) da mancato uso delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese; (ii) i danni da furto e incendio. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti del contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civiel per i danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti” sono esclusi i danni (i) da furto e da incendio; (ii) da mancato uso o disponibilità del fabbricato” Il contraente o l’assicurato deve: veicolo danneggiato. fare denuncia, per iscritto, a Zurich o all’Intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per Zurich. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione sui fatti. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti del contratto. Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” Il contraente o l’assicurato deve: • dare tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civiel dell’amministratoreper danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderieIl contraente sono esclusi i danni da furto. • Con riferimento alla garanzia “Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico” sono esclusi i danni (i) da furto e incendio; (ii) conseguenti a mancato uso o l’assicurato devemancata disponibilità. • Con riferimento alla garanzia “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione – Esclusi i lavori edili” sono esclusi i danni: • fare denunciaa) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; c) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per iscritto, a Zurich o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data i quali gli impianti le attrezzature e le cause del sinistro cose in genere sono destinati; d) da mancato intervento manutentivo; e) a veicoli a motore, natanti e ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione della vertenza loro parti; f) da parte di Zurich. • allegare con urgenza i documenti, gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre a una relazione confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativalavori edili in genere.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Garanzia Incendio. Xxx A titolo esemplificativo, nell’ambito della garanzia Incendio la Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato a seguito di: incendio con sviluppo di fiamma; azione diretta del fulmine; esplosione e scoppio non diversamente concordatocausati da sostanze o ordigni esplosivi; fuoriuscita di fumo, gas o vapori a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento adeguatamente collegati a condutture o camini; caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi ed agli impianti. Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Incendio si rimanda all’Art. 3.2 “Oggetto dell’assicurazione – Garanzia Base”, delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio”. La garanzia Incendio base può essere integrata mediante attivazione di diverse garanzie aggiuntive, disciplinate all’Art. 3.4 delle Norme che regolano l’assicurazione Incendio”, per alcune garanzieche prevedono a titolo esemplificativo: - i danni diretti causati da correnti o altri fenomeni elettrici agli impianti, prevede limiti ai motori ed altri apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato; il furto di risarcimento per sinistro e per anno assicurativofissi ed infissi di proprietà o di uso comune, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se o i guasti cagionati agli stessi dai ladri; la perdita delle pigioni o il limite è per sinistro o in aggregato annuo Perdita documentata della pigione mancato godimento del fabbricato locato a terzi o abitato dall’Assicurato per il tempo necessario periodo di un anno e rimasto danneggiato a seguito di un danno risarcibile a termini di polizza (Art. 3.4.1 “Estensioni di Garanzia”); - i danni al fabbricato verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o atti dolosi di terzi; i danni al fabbricato causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, vento e cose da esso trasportate; i danni da bagnamento, e/o infiltrazione di acqua piovana a parti del fabbricato causati da pioggia o grandine attraverso rotture o brecce o lesioni provocate dalla violenza degli elementi al tetto, alle pareti o ai serramenti; i danni provocati da imbrattamento e deturpamento delle pareti perimetrali esterne del fabbricato (Art. 3.4.2 – Eventi Speciali). - i danni al fabbricato causati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, pluviali, grondaie installati nel fabbricato o posti al suo ripristino con il limite massimo servizio (Art. 3.4.3 – Acqua Condotta); - le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi di 360 giorni - 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate Danni derivanti dalla mancata disponibilità pertinenza del fabbricato al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell’acqua, nonché quelle per il tempo necessario demolire o ripristinare le parti murarie; i danni causati al suo ripristino con il limite massimo fabbricato conseguenti alla fuoriuscita d’acqua a seguito di 360 giorni - 10% del valore chetraboccamento, rispetto a quello assicuratointasamento,occlusione di grondaie o rigurgito di fognature; i danni causati dal gelo che provochi la rottura di impianti idrici, compete alle singole unità immobiliari sinistrate Danni ad affreschi, statue e simili enti aventi valore artistico - 10.000 euro Danni ad alberi igienici o condutture di esclusiva pertinenza del Fabbricato - 10.000 euro Lastre di fibrocemento e simili e a manufatti in materia plastica - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Danni cagionati dai ladri - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile - 10.000 euro per sinistro Garanzia “fabbricato (Art. 3.4.4 – Danni da acqua” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Danni da acqua”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per l’erogazione di servizi - 10.000 euro per sinistro Eventi atmosferici Vedere polizza Somma assicurata Intasamento grondaie e pluviali Vedere polizza Somma assicurata Sovraccarico di neve Vedere polizza 80% della somma assicurata Eventi sociopolitici Vedere polizza Somma assicurata Ordigni esplosivi Vedere polizza Somma assicurata Danni elettrici Vedere polizza Somma assicurata Spese di demolizione e sgombero - 20% dell’indennizzo dovuto ai sensi delle condizioni di assicurazione Indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino - 20% dell’indennizzo dovuto ai sensi delle condizioni di assicurazione, con il limite massimo di 20.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo Impianto solare termico 250 euro Somma assicurata Danni materiali diretti all’impianto fotovoltaico 500 euro Somma assicurata Danni indiretti all’impianto fotovoltaico 500 euro Somma assicurata Furto pannelli installati sulle coperture o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 mt 15% con ilo minimo di 500 euro Somma assicurata Furto pannelli installati sulle coperture o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza inferiore a 4 mt 30% con il minimo di 1.000 euro Somma assicurata Xxxxxxxxx Xxxxxx polizza Vedere polizza Danni all’unità immobiliare e beni dei condomini – Danni al mobilio domestico - 10.000 euro per unità immobiliare Guasti cagionati dai ladri – Danni alle unità immobiliari e beni dei condomini - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Rottura lastre - Somma assicurata Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni materiali e diretti Vedere polizza Somma assicurata Danni a terzi - 1.000.000 euro per sinistro Danni da spargimento d’acqua Vedere polizza 3.500 euro per sinistro e 25.000 euro per anno assicurativo Danni da spargimento d’acqua per tubazioni interrate Vedere polizza 2.5000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo Occlusione di tubazioni – Danni materiali e diretti Vedere polizza 10.000 euro per sinistro Garanzia “Responsabilità civile del fabbricato” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile del fabbricato”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia “Responsabilità civile dell’amministratore” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile dell’amministratore”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia “Tutela legale” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Tutela Legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro Con riferimento alla garanzia “Incendio” Il contraente o l’assicurato deve: • ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile; • denunciare in caso di Incendio, furto o sinistro presumibilmente doloso, il fatto all’autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne sia venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro i tre giorni successivi; Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Gelo – Xxxxx materiali e diretti Vedere polizza 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo Gelo – Xxxxx a terzi Vedere polizza 100.000 euro per sinistro Danni da cose in locali interrati e seminterrati di pertinenza dell’abitazione Vedere polizza 50.000 euro per sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo Danni a cose in locali interrati e seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali Vedere polizza 50.000 euro per sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo Costo eccedenze consumo di acqua 250 euro 10.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività 10% con il minimo di 1.000 euro 50.000 euro e 200.000 euro per anno assicurativo Danni da inquinamento accidentale 10% con il minimo di 1.000 euro 50.000 euro e 200.000 euro per anno assicurativo Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 2.5000 euro 500.000 euro per ogni infortunato Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Ogni danno 1010% con il minimo di 1.000 euro 15.000 euro Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Anticipo spese legali e/o periti - 3.000 euro • trasmettere a Zurich nei dieci giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti del contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civiel del fabbricato” Il contraente o l’assicurato deve: • fare denuncia, per iscritto, a Zurich o all’Intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per Zurich. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione sui fatti. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti del contratto. Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” Il contraente o l’assicurato deve: • dare tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civiel dell’amministratore” Il contraente o l’assicurato deve: • fare denuncia, per iscritto, a Zurich o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro e ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione della vertenza da parte di Zurich. • allegare con urgenza i documenti, gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre a una relazione confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa).

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Garanzia Incendio. Xxx FORMA DELL'ASSICURAZIONE La Garanzia Incendio è prestata a “Primo Rischio Assoluto”. Per i beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, Europ Assistance riconosce il “Valore a Nuovo” solo per i beni acquistati da non diversamente concordatopiù di 12 (dodici) mesi. Negli altri casi riconosce il “valore commerciale”. Il periodo di 12 mesi inizia dalla data di acquisto, l’assicurazione “Incendio”del bene. a. indagare su circostanze, per alcune garanzienatura, prevede limiti di risarcimento per causa e modalità del sinistro; b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dai documenti e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e per anno assicurativonon erano state comunicate, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Perdita documentata della pigione del fabbricato locato a terzi per il tempo necessario al suo ripristino con il limite massimo di 360 giorni - 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate Danni derivanti dalla mancata disponibilità del fabbricato per il tempo necessario al suo ripristino con il limite massimo di 360 giorni - 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate Danni ad affreschi, statue e simili enti aventi valore artistico - 10.000 euro Danni ad alberi di esclusiva pertinenza del Fabbricato - 10.000 euro Lastre di fibrocemento e simili e a manufatti in materia plastica - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Danni cagionati dai ladri - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile - 10.000 euro per sinistro Garanzia “Danni da acqua” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Danni da acqua”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per l’erogazione di servizi - 10.000 euro per sinistro Eventi atmosferici Vedere polizza Somma assicurata Intasamento grondaie e pluviali Vedere polizza Somma assicurata Sovraccarico di neve Vedere polizza 80% della somma assicurata Eventi sociopolitici Vedere polizza Somma assicurata Ordigni esplosivi Vedere polizza Somma assicurata Danni elettrici Vedere polizza Somma assicurata Spese di demolizione e sgombero - 20% dell’indennizzo dovuto ai sensi delle condizioni di assicurazione Indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino - 20% dell’indennizzo dovuto ai sensi delle condizioni di assicurazione, con il limite massimo di 20.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo Impianto solare termico 250 euro Somma assicurata Danni materiali diretti all’impianto fotovoltaico 500 euro Somma assicurata Danni indiretti all’impianto fotovoltaico 500 euro Somma assicurata Furto pannelli installati sulle coperture o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 mt 15% con ilo minimo di 500 euro Somma assicurata Furto pannelli installati sulle coperture o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza inferiore a 4 mt 30% con il minimo di 1.000 euro Somma assicurata Xxxxxxxxx Xxxxxx polizza Vedere polizza Danni all’unità immobiliare e beni dei condomini – Danni al mobilio domestico - 10.000 euro per unità immobiliare Guasti cagionati dai ladri – Danni alle unità immobiliari e beni dei condomini - 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Rottura lastre - Somma assicurata Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni materiali e diretti Vedere polizza Somma assicurata Danni a terzi - 1.000.000 euro per sinistro Danni da spargimento d’acqua Vedere polizza 3.500 euro per sinistro e 25.000 euro per anno assicurativo Danni da spargimento d’acqua per tubazioni interrate Vedere polizza 2.5000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo Occlusione di tubazioni – Danni materiali e diretti Vedere polizza 10.000 euro per sinistro Garanzia “Responsabilità civile del fabbricato” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile del fabbricato”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia “Responsabilità civile dell’amministratore” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile dell’amministratore”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia “Tutela legale” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Tutela Legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Che nonché verificare che tu abbia adempiuto agli obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia ; c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Articolo “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. • VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni bene e il suo ammontare si determina nel modo seguente: 1. Europ Assistance stima quanto occorre spendere per rimpiazzare i beni danneggiati con altri uguali o simili per valore. 2. Europ Assistance stima il valore di ciò che resta del bene assicurato dopo il sinistro. Europ Assistance ti indennizza la differenza tra i punti 1) e 2) Europ Assistance ti indennizza il danno come indicato sopra solo se ripari o rimpiazzi il bene danneggiato o distrutto entro un anno dal verbale definitivo di perizia. Fino a che questo non avviene, Europ Assistance limita l’indennizzo al valore dei beni al momento del sinistro Con riferimento alla garanzia “Incendio” considerando le condizioni in cui si trovano e un deprezzamento stabilito in funzione dell’età dell’oggetto. Europ Assistance procede al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo solo dietro presentazione delle fatture. • E SAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO • PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Il contraente pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance entro trenta giorni dalla data del verbale di perizia definitivo o l’assicurato deve: • ottemperare al disposto dell’artdalla data di definizione da parte dell’Ufficio Claims Management di Europ Assistance. 1914 del Codice Civile; • denunciare in In caso di Incendio, furto sentenza o sinistro presumibilmente doloso, il fatto all’autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne sia venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro i tre giorni successivi; Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Gelo – Xxxxx materiali e diretti Vedere polizza 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo Gelo – Xxxxx a terzi Vedere polizza 100.000 euro per sinistro Danni da cose in locali interrati e seminterrati di pertinenza dell’abitazione Vedere polizza 50.000 euro per sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo Danni a cose in locali interrati e seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali Vedere polizza 50.000 euro per sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo Costo eccedenze consumo di acqua 250 euro 10.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività 10% con il minimo di 1.000 euro 50.000 euro e 200.000 euro per anno assicurativo Danni da inquinamento accidentale 10% con il minimo di 1.000 euro 50.000 euro e 200.000 euro per anno assicurativo Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 2.5000 euro 500.000 euro per ogni infortunato Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Ogni danno 1010% con il minimo di 1.000 euro 15.000 euro Garanzia Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo Anticipo spese legali e/o periti - 3.000 euro • trasmettere a Zurich nei dieci giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti del contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civiel del fabbricato” Il contraente o l’assicurato deve: • fare denuncia, per iscritto, a Zurich o all’Intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause procedimento penale sulla causa del sinistro ed ogni altra notizia utile per Zurich. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistroil pagamento, oltre ad una relazione sui fatti. L’inadempimento di tali obblighi può comportare è effettuato solo quando la perdita totale o parziale dei diritti derivanti del contratto. Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” Il contraente o l’assicurato deve: • dare tempestiva comunicazione a D.A.S. sentenza è passata in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civiel dell’amministratore” Il contraente o l’assicurato deve: • fare denuncia, per iscritto, a Zurich o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro e ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione della vertenza da parte di Zurich. • allegare con urgenza i documenti, gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre a una relazione confidenziale sui fatti. L’omissione giudicato o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativaprocedimento penale è concluso definitivamente.

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