Prestazioni supplementari Clausole campione

Prestazioni supplementari. Gli apprendisti hanno diritto alle seguenti prestazioni: a) indennità per giorni festivi, ai sensi dell’art. 38 CNM; b) indennità per le assenze inevitabili, secondo l’art. 39 CNM; c) indennità per servizio militare, civile e di protezione civile, ai sensi dell’art. 40 CNM; d) indennità per trasferimento, ai sensi dell’art. 60 CNM; e) supplemento salariale per i lavori nell’acqua o nel fango, ai sensi dell’art. 57 CNM; f) supplemento per lavori sotterranei, di cui all’art. 58 CNM, pari al 50 % du- rante tutto il periodo di apprendistato; g) indennità giornaliera di malattia, in virtù dell’art. 64 CNM (con riserva delle disposizioni legali vincolanti).
Prestazioni supplementari iCornèr: il portale per i clienti gratuito di Cornèrcard – Registrazione su xxxxxxx.xx – Gestione delle carte e dei dati con pochi clic e acquisti sicuri in Internet – Necessario per l’attivazione del conteggio mensile elettronico Logo della azienda sulla carta Solo per carte di credito (si prega di selezionare le opzioni desiderate): Prelievo di contanti: possibilità di prelievo presso i distributori automatici di contanti LSV+/Debit Direct: per i pagamenti direttamente tramite la vostra banca. La ditta s’impegna a comunicare di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute all’emittente della carta. L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero). Le indicazioni successive non sono necessarie, se: – i valori patrimoniali che servono all’utilizzo della carta prepagata e/o al pagamento dei conteggi mensili delle carte di credito e/o che vengono versati all’emittente di carte oltre a tale importo, appartengono esclusivamente alla ditta e – questa non è un’impresa individuale oppure una società semplice. In caso contrario, la ditta dichiara che detti valori patrimoniali (apporre la crocetta nella casella corrispondente, è possibile una sola risposta) appartengono al titolare della carta. vengono custoditi dalla ditta a titolo fiduciario in favore della persona o delle persone riportate di seguito: appartengono alla persona o alle persone riportate di seguito: (cognome/i, nome/i, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, indirizzo effettivo di domicilio, Paese):
Prestazioni supplementari a) Per un sinistro assicurato, la Compagnia rimborsa i diritti doganali che il contraente è tenuto a pagare. b) In caso di sinistro assicurato, la Compagnia rimborsa sino a concor- renza degli importi seguenti: – CHF 750.– per sinistri verificatisi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein; – CHF 1 500.– per sinistri verificatisi all’estero, nei limiti territoriali dell’assi- curazione; le spese causate dal sinistro al conducente ed ai passeggeri del veicolo assicurato: – per pernottamento e viaggio di ritorno xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; – per il trasporto del veicolo in Svizze- ra, qualora questo non possa essere ricondotto dal conducente stesso.
Prestazioni supplementari. 1. La Ditta, oltre ai trasporti previsti all’art. 1, dovrà garantire, su semplice richiesta del Comune o delle Scuole se espressamente delegate dal Comune stesso, i seguenti servizi supplementari di trasporto degli alunni per partecipare ad attività didattiche, che sono da considerarsi obbligatori e ricompresi nell’importo a base d’asta: a. compatibilmente con gli orari di utilizzo del trasporto scolastico, sia all’interno che all’esterno del territorio comunale, in numero illimitato; b. in qualsiasi orario purchè all’interno della stessa giornata ed entro una distanza di 200 Km stradali dalla scuola, in un numero massimo di 10 per anno scolastico (si intendono 10 servizi di trasporto, ciascuno con l’utilizzo di un mezzo con capienza minimo di 50 posti). 2. La Ditta potrà formulare delle offerte migliorative, ai sensi del disciplinare di gara.
Prestazioni supplementari. Se la malattia o l’infortunio si protrae oltre la durata indicata nella tabella, il diritto si riduce alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’as- sicurazione di indennità giornaliera per malattia.
Prestazioni supplementari. Con il versamento del contributo di partecipazione si considerano liquidate le prestazioni dell’AEnEC descritte nel contratto di partecipazione e negli opuscoli. Su richiesta vengono fornite anche delle prestazioni supplemen- tari il cui prezzo è stabilito individualmente. Tali prestazioni sono fatturate dall’AEnEC in aggiunta.
Prestazioni supplementari. 5.1 Soppressione di un mezzo di trasporto Se in seguito a un xxxxxx x x un incidente il mezzo di trasporto prenotato viene soppres- so dopo che il viaggio prenotato è iniziato, vengono risarcite le spese supplementari di viaggio a xxxxxx xxxxx persona assicurata fino a un importo massimo di CHF 1’000. Non sono assicurate le spese causate da ritardi o coincidenze mancate. 5.2 Incidente/guasto del veicolo o del taxi AVB DC Personal/I 09.2017 5/10 Se dopo l’inizio di un viaggio prenotato durante il tragitto diretto al punto di partenza del viaggio di rientro prenotato il veicolo privato, il veicolo noleggiato o il taxi non può più circolare in seguito a un incidente o a un guasto, le spese supplementari di viaggio a xxxxxx xxxxx persona assicurata sono coperte fino a un massimo di CHF 1’000. Non sono coperte le spese sostenute a causa di ritardi o coincidenze perse.
Prestazioni supplementari. La norma recupera la previsione dell'art. 57 comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 che, in linea con le disposizioni della direttiva del 2004, consentiva l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di lavori o servizi complementari.
Prestazioni supplementari. Gli apprendisti hanno diritto alle seguenti prestazioni: a) indennità per giorni festivi, ai sensi dell’art. 38 CNM; b) indennità per le assenze inevitabili, secondo l’art. 39 CNM; c) indennità per servizio militare, civile e di protezione civile, ai sensi dell’art. 40 CNM; d) indennità per trasferimento, ai sensi dell’art. 60 CNM; e) supplemento salariale per i lavori nell’acqua o nel fango, ai sensi dell’art. 57 CNM; 1 Questo accordo sostituisce quello del 25 marzo 2002.
Prestazioni supplementari. Le eventuali ulteriori attività, non previste nel presente atto, che si rendessero necessarie nel corso del programma di lavoro, formeranno oggetto di separata richiesta da parte dell’ARS alla stessa Azienda.