GARANZIE AL VIAGGIATORE Clausole campione
GARANZIE AL VIAGGIATORE. (art. 47 Cod. Tur.)
GARANZIE AL VIAGGIATORE. 21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assi- curazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su xxxxxx- sta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere of- ferta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. A tale scopo CALDANA EUROPE TRAVEL si è attivata al fine di tenere indenni i propri viaggiatori.
GARANZIE AL VIAGGIATORE. 21.1. L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
GARANZIE AL VIAGGIATORE. FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI
GARANZIE AL VIAGGIATORE. I Xxxxxxxxx di viaggio organizzati da Xxxxxx Tour sono garantiti, per tutta la durata del viaggio, da una garanzia assicurativa volta a coprire le spese medico xxxxxxxx e di assistenza alla persona. Per quanto riguarda invece le somme dovute in caso di annullamento da parte del viaggiatore per motivi certificabili, tali somme corrispondono alla penale applicata dall'organizzatore, come disciplinata all'articolo 9 delle presenti condizioni generali, Giorni Tour consiglia di stipulare, all'atto della prenotazione, la speciale polizza, facoltativa, a copertura delle penalità d'annullamento. ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
GARANZIE AL VIAGGIATORE. FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
GARANZIE AL VIAGGIATORE. I pacchetti di viaggio e/o i servizi turistici organizzati da Alpitour sono garantiti, sin dal mo- mento della conclusione del contratto e per tutta la durata del viaggio, da una garanzia assicu- rativa volta a coprire le spese medico xxxxxxxx e di assistenza alla persona e le somme dovute in caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore per motivi certificabili, tali somme corrispondono alla penale applicata dall’organizzatore, per come disciplinata agli articoli 7 e 8 delle presenti condizioni generali di contratto fermi eventuali scoperti o franchigie. La polizza è compresa all’interno di una più ampia gamma di servizi – denominati univocamente “ZERO PENSIERI” - che valgono a comporre il prezzo dell’offerta turistica di Alpitour, pertanto non è separabile dal costo del viaggio e non è rimborsabile. Si consiglia comunque al Viaggiatore di stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario ulteriori polizze facoltative ad integrazione della Polizza Base contenuta in Zero Pensieri.
GARANZIE AL VIAGGIATORE. 17.1. L’Agenzia è assicurata per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti con il Contratto di Pacchetto Turistico.
GARANZIE AL VIAGGIATORE. (art. 47 Cod. Tur.) I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
GARANZIE AL VIAGGIATORE. Xxxxxxxxxxxxx.xx per i servizi offerti è assistita da idonea polizza assicurativa, giusta polizza assicurativa indicata in calce alle presenti Condizioni Generali, per la responsabilità civile verso il consumatore ai sensi dell'art. 99 del Codice del Consumo (D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005), i cui dettagli sono riportati in calce alle presenti condizioni generali.