Garanzie assicurative. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. Il Comune deve essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodotto. Il concessionario deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso. Copia delle polizze deve essere trasmessa al Comune prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
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Samples: Accordo Quadro
Garanzie assicurative. Il Concessionario esonera il Comune da concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per qualsiasi danno oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che possa derivare a terziil concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, cose infortuni, malattie professionali o persone nell’esecuzione altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio oggetto servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. Il Comune deve essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodotto. Il concessionario deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso. Copia delle polizze deve essere trasmessa al Comune prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessose antecedente.
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Samples: Concession Agreement
Garanzie assicurative. Il Concessionario esonera il Comune da L’Aggiudicatario dovrà adottare ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o ed alle cose durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario servizio, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Amministrazione e/o a stipulare terzi. Qualora si verificassero i danni suindicati gli interventi specifici tesi alla loro riparazione ed i materiali occorrenti sono a carico dell’Appaltatore; questi si accolla anche i danni derivanti dagli eventuali interventi di riparazione. A garanzia dei suddetti obblighi, all’atto della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa di per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso terzi prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell’ambito del Contratto, con un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni alle personesinistro. La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un’appendice a polizza preesistente, compresi dovrà avere una durata non inferiore a quella del Contratto, coprire tutti i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni richieste dal contrattopreviste. Il Comune deve essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati L’Aggiudicatario e la copertura Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell’Università, dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il periodo di validità della garanziapersonale, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodottodipendente e non. Il concessionario deveNel caso in cui l’Aggiudicatario e il soggetto “esecutore designato” fossero diversi, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso. Copia delle polizze deve tale circostanza dovrà essere trasmessa al Comune prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contrattoespressamente indicata nella polizza o appendice. La mancata presentazione delle polizze assicurative consegna della polizza o appendice da parte del Contraente, o il mancato adeguamento se richiesto dall’Amministrazione, comporta la revoca dell’aggiudicazione. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione risoluzione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoContratto.
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Samples: Service Agreement
Garanzie assicurative. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario è tenuto a L’Appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione dei contratti, tanto nell’ipotesi di danni alle persone, compresi quanto nell’eventualità di danni alle cose, il cui massimale, previsto per singolo sinistro, dovrà essere non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni di euro), oltre alle normali assicurazioni R.C. previste per gli automezzi impiegati nel servizio i propri operatoriper un massimale unico di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni di euro) per ciascun mezzo. L'assicurazione decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale del contratto. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura e alle sedi di svolgimento del servizio. L’Appaltatore è tenuto a presentare a ciascun Comune contraente, a cose pena di decadenza, la polizza assicurativa almeno dieci giorni, naturali e animaliconsecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformità della stessa a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contrattoquanto richiesto dalla presente procedura. Il Comune deve essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimaliL’Appaltatore nel corso dell’appalto, senza franchigie, per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e corresponsione del premio assicurativo, la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del prodottopremio stesso. Il concessionario L’Appaltatore deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso. Copia delle polizze deve essere trasmessa al ad ogni Comune contrattualmente responsabile prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri