RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE Clausole campione

RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE. Qualora l'Impresa Aggiudicataria non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.
RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE. Qualora l'Impresa risultata aggiudicataria non intenda accettare l'incarico non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione versata. La Stazione Appaltante in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.
RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE. Qualora l'Impresa rinunci all’aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.
RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE. Qualora l'Impresa risultata aggiudicataria non intenda accettare l'incarico la Stazione Appaltante richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare gli interessi della Amministrazione Comunale.
RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE. L’I.A. che receda dal contratto incorre nella perdita della cauzione provvisoria, senza poter elevare pretese o eccezioni.
RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE. 1. Qualora l’aggiudicatario non intenda accettare l’affidamento non potrà avanzare richiesta di alcun recupero della cauzione versata.
RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE. ART. 51 –
RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE. Qualora la Ditta aggiudicataria non accetti per sua scelta l’incarico, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria che sarà, pertanto, trattenuta fatte salve ulteriori richieste di danno.
RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE. Qualora l'Impresa risultata aggiudicataria non intenda accettare l'incarico non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione versata. L’Amministrazione Comunale in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare gli interessi dell’Amministrazione Comunale stessa.
RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE. Qualora la ditta aggiudicataria rinunci all'aggiudicazione non può avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito che è incamerato. dall'Istituto, il quale si riserva di chiedere anche il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla rinuncia, di cui sopra, nonché ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.