GARANZIE DELL’INVESTIMENTO Clausole campione

GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. L’Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del Capitale Investito, né di correspon- sione di un rendimento minimo, nel corso della Durata del Contratto. L’Investitore-contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del Valore unitario delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi e pertanto esiste la possibilità di ricevere un prestazione inferiore al Capitale Investito.
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. La Compagnia non offre alcuna garanzia di restituzione del Capitale investito né di corresponsione di un Rendimento minimo sia a scadenza che nel corso della Durata contrattuale. L’Investitore-contraente si assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote, pertanto esiste la possibilità di ricevere, in caso di rimborso, un capitale inferiore al Capitale investito.
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. Indicare, ove prevista, l’esistenza, l’eventuale durata, la misura ed i consolidamenti delle garanzie finanziarie offerte dall’Impresa di assicurazione o da soggetti terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito), avendo cura di illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l’operatività della stessa, rinviando per maggiori dettagli alla Parte III, Sez. B del presente Prospetto d’offerta. In caso contrario, rappresentare che l’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario, a scadenza e durante la vigenza del contratto. Specificare altresì che l’investitore- contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote/azioni dei fondi interni/OICR e che, pertanto, esiste la possibilità di ricevere a scadenza un ammontare inferiore all’investimento finanziario. Rinviare alla Parte III, Sez. A, par. 4 del Prospetto d’offerta per le informazioni relative al/ai soggetto/i obbligato/i (Impresa di assicurazione o soggetto terzo) alla garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. Il Contratto prevede la garanzia, da parte di Poste Vita S.p.A., di corresponsione alla Data Scadenza di un importo minimo pari all’importo ottenuto moltiplicando il numero di azioni del Fondo attribuite al Contratto per il Livello Minimo di Protezione (l’Importo Minimo). Si precisa che Poste Vita S.p.A. presta garanzia di versamento dell’Importo Minimo solo in caso di rimborso alla Data Scadenza. Poiché Poste Vita S.p.A. garantisce la corresponsione alla Data Scadenza dell’Importo Minimo, l’Assicurato è parzialmente esposto al rischio di controparte del Fondo. In particolare, nel caso di insol- venza del Fondo, l’Assicurato sopporterà il rischio di non percepire, per ogni azione attribuita al Contratto, la differenza tra il Valore Unitario dell’Azione alla Data Scadenza e il Livello Minimo di Protezione, laddo- ve il Valore Unitario dell’Azione alla Data Scadenza sia maggiore del Livello Minimo di Protezione. Si rinvia alla Parte III, Sez. A), paragrafo 4 del Prospetto d’offerta per le informazioni relative al sog- getto obbligato alla garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Si segnala che il Contratto di Opzione prevede alcune ipotesi di risoluzione e, di conseguenza, il corrispon- dente impegno da parte della Controparte del Contratto di Opzione di pagare al Fondo, per ogni azione del Fondo, un importo pari all’eventuale differenza positiva tra il Livello Minimo di Protezione ed il Valore Unitario dell’Azione alla Data Scadenza, può venire meno. Ciò può avvenire, nelle seguenti ipotesi: • si verifica un Evento di Credito della Repubblica Italiana; • uno dei seguenti soggetti diviene insolvente: il Fondo, la Banca Depositaria, la Società Amministratrice della Sicav, il Gestore; • si verifica un Evento di Liquidazione Anticipata del Fondo; • si verifica un’ipotesi di inadempimento o un’altra causa di risoluzione prevista contrattualmente. Inoltre, ai sensi del Contratto di Opzione l’impegno di pagare al Fondo, per ogni azione del Fondo, un importo pari all’eventuale differenza positiva tra il Livello Minimo di Protezione ed il Valore Unitario dell’Azione alla Data Scadenza, può essere soggetto ad una riduzione nelle seguenti ipotesi: • si verifica un inadempimento della Banca Depositaria o della Società Amministratrice della Sicav, laddo- ve tale evento abbia l’effetto di provocare una riduzione degli attivi del Fondo; • si verifica una riduzione degli attivi del Fondo provocata da un Evento di Credito della Repubblica Italiana; o • s...
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. L’investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno oggetto di investimento. Il valore del capitale caso morte ed il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori alla somma dei versamenti effettuati.
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. No a vendite con svalutazioni d’azienda Autonomia di/Partecipazione alla gestione ordinaria Contenimento dei rischi legati all’investimento Massimizzazione del profitto Tutela dell’exit Controllo sulla gestione
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. La Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo, a scadenza e durante la vigenza del contratto. L’investitore-contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote dei fondi e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere a scadenza un ammontare inferiore all’investimento finanziario.
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. Se attivata per il fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50”, Allianz Global Life offre una garanzia di durata annuale a valere solo sul controvalore delle quote del fondo rilevato a ogni ricorrenza annua del contratto oppure in caso di decesso dell’Assicurato. La garanzia annuale prevede che il controvalore delle quote del fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50” rilevato in tali date (ricorrenza annua o decesso) non possa essere inferiore al 90% del controvalore delle quote rilevato alla ricorrenza annua precedente (c.d. valore minimo garantito). Tale garanzia si concretizza nell’assegnazione al contratto di un numero di quote del fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50” tali da ripristinare il controvalore delle quote del fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50” al valore minimo garantito. Tali quote rimarranno definitivamente acquisite dal contratto. La garanzia annuale non si applica sul capitale inizialmente investito nel fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50” ma sul capitale maturato di anno in anno in quanto è un’opzione volta a limitare le perdite del fondo da una ricorrenza annua del contratto all’altra. Pertanto nell’ipotesi peggiore che l’investimento nel fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50” subisca delle perdite costanti da una ricorrenza annua del contratto all’altra del 10% o più, il capitale minimo garantito sarà pari: ◼ alla 1a ricorrenza annua del contratto, al 90,00% del capitale inizialmente investito; ◼ alla 2a ricorrenza annua del contratto, al 81,00% del capitale inizialmente investito; ◼ alla 5a ricorrenza annua del contratto, al 59,05% del capitale inizialmente investito; ◼ alla 10a ricorrenza annua del contratto, al 34,87% del capitale inizialmente investito; ◼ alla 15a ricorrenza annua del contratto, al 20,59% del capitale inizialmente investito. La garanzia annuale può essere disattivata dall’Investitore-Contraente in qualsiasi momento, trascorsa la prima ricorrenza annua del contratto, e avrà effetto dalla prima ricorrenza mensile del contratto successiva alla data di richiesta, a condizione che la stessa pervenga alla Società almeno 5 giorni prima della ricorrenza mensile stessa. In caso contrario, la disattivazione slitterà alla ricorrenza mensile successiva. La garanzia annuale opera solo alle ricorrenze annue del contratto o in caso di decesso dell’Assicurato. Pertanto in caso di richiesta di rimborso del capitale prima di una ricorrenza annua del contratto non opera la suddetta gara...
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo per l’investimento effettuato nel fondo interno “AGL Allianz Short Term Bond”, sia in caso di decesso dell’Assicurato sia in caso di riscatto. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento, vi è la possibilità che i Beneficiari caso morte o l’Investitore- Contraente ottengano, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento effettuato nel fondo interno.

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • DICHIARAZIONI Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto. Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità: NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole. Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione. Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore. Il sottoscritto: ▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile; ▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; ▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato consegnato contestualmente alla lettera di conferma e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso; ▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate; ▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile; ▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

  • Garanzie aggiuntive A) Sicurezza sul Lavoro: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 B) Igiene dei Prodotti Alimentari – Direttiva CEE 93/43 E 96/93: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n°154 e n°155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 C) Smaltimento Rifiuti Solidi – Xxxxx Xxxxxx: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 D) Tutela Della Privacy X.Xxx. 196/2003 – difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 E) Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato – Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, purché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67. F) Sanzioni Amministrative di Vario genere - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia con il limite di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Garanzie 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. 22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente 22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. 22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C. 22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. 22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.