Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine: a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati; b) tratta in successione gli ordini del Cliente equivalenti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo canale e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. 2. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative agli ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte dei dipendenti, dei componenti degli Organi della Banca nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, come definiti nella normativa di riferimento.
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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi, Investment Services and Additional Services Agreement
Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati;
b) tratta in successione gli ordini del Cliente equivalenti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo canale canale, e con prontezza, prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative agli ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte dei dipendenti, dei componenti degli Organi della Banca nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, come definiti nella normativa di riferimento.
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Samples: Prestazione Servizi Di Investimento
Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione tratta zione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti im- partiti dal Cliente. A tal fine:
a(i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e ed assegnati;
b(ii) tratta in successione gli ordini del Cliente equivalenti che siano equivalen- ti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo Clienti della Banca, in succes- sione, in relazione al canale utilizzato per la ri- cezione dei medesimi, e con prontezza, prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
c(iii) informa il Cliente Cliente, ove richiesto dalla normativa, circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero potrebbe- ro influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative agli ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte dei dipendenti, dei componenti degli Organi della Banca nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, come definiti nella normativa di riferimento.
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Samples: Contratto Unico
Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione tratta zione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti im- partiti dal Cliente. A tal fine:
a(i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e ed assegnati;
b(ii) tratta in successione gli ordini del Cliente equivalenti che siano equivalen- ti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo Clienti della Banca, in succes- sione, in relazione al canale utilizzato per la ri- cezione dei medesimi, e con prontezza, prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
c(iii) informa il Cliente Cliente, ove richiesto dalla norma- tiva, circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero po- trebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative agli ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte dei dipendenti, dei componenti degli Organi della Banca nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, come definiti nella normativa di riferimento.
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Samples: Contratto Unico
Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurano la assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Clientecliente. A tal fine:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e ed assegnati;
b) tratta in successione gli ordini del Cliente cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo canale della banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente cliente richiedano di procedere diversamente;
c) informa il Cliente cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative agli ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte dei dipendenti, dei componenti degli Organi della Banca nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, come definiti nella normativa di riferimento.
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Samples: Investment Services Agreement