Common use of Gestione delle controversie - Spese legali Clause in Contracts

Gestione delle controversie - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

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Samples: www.hdiitalia.it, www.ancebrescia.it

Gestione delle controversie - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha l'interessel’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dedicato All’edilizia Residenziale

Gestione delle controversie - Spese legali. La Società Compagnia assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodel proprietario dei beni assicurati (Locatore), designando, ove occorra, legali e o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stessoal proprietario delle Cose Assicurate stesso (Locatore). Sono a carico della Società Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, il proprietario delle Cose Assicurate (Locatore) entro il limite di un importo pari al quarto Polizza 1/4 del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza, per il danno cui Danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese sono vengono ripartite tra Società fra Compagnia e Assicurato proprietario delle Cose Assicurate (Locatore), in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società Compagnia non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato da essa non autorizzate, nè spese sostenute dal proprietario delle Cose Assicurate (Locatore) per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contrattoammende.

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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com

Gestione delle controversie - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.,

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Samples: www.cariorvieto.it

Gestione delle controversie - Spese legali. Art.9 - La Società assume, fino a quando ne ha l'interesseinteresse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, designando ove occorra, legali e o tecnici e ed avvalendosi di tutti i diritti od ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono vengono ripartite tra Società e ed Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce peraltro spese incontrate da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contrattoammende.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Tutti I Rischi Di Montaggio