Gestione delle scorte Clausole campione

Gestione delle scorte. L’Aggiudicatario dovrà garantire una gestione delle scorte dei ricambi e degli apparati necessari a garantire la manutenzione correttiva e il ripristino funzionale dell’apparato o del sistema in avaria entro i tempi massimi consentiti descritti al paragrafo 10 Livello di servizio.
Gestione delle scorte. 17.1 Durante i contratti di sub-licenza i sublicenziatari dovranno produrre i prodotti in quantità sufficienti a mantenere ragionevoli scorte per far fronte alle domande del mercato ma non eccessive al fine di non dover gestire un magazzino troppo ampio al momento della scadenza o cessazione per qualsiasi causa del contratto di sublicenza.
Gestione delle scorte. E’ a completo carico della Ditta fornitrice la gestione delle scorte, con il conseguente controllo delle scadenze dei dispositivi. La Ditta fornitrice si impegna a sostituire i dispositivi in scadenza con anticipo di almeno 180 giorni di calendario prima della data di scadenza stessa.
Gestione delle scorte. Al fine di poter garantire il ripristino dei guasti nei tempi concordati, il Contraente provvederà a costituire scorte di magazzino presso le sedi operative in provincia di Trento dimensionate secondo i seguenti criteri: - affidabilità dei prodotti installati (sulla base delle schede tecniche fornite dai produttori); - numero e dislocazione territoriale delle apparecchiature; - tempi di risoluzione intervento previsti; - tempi di approvvigionamento. Il mantenimento dei livelli ottimali di scorta sarà garantito dalla definizione, per ogni parte, di un opportuno livello di scorta minima. La consistenza e composizione di queste scorte dovranno essere rese visibili al Committente consentendo l’accesso alle informazioni via web entro 3 mesi dalla decorrenza dell’incarico; non consentire nei tempi indicati la visibilità della consistenza e composizione delle scorte al Committente TD, stante la necessità di massima trasparenza nel rapporto, potrà essere motivo sufficiente per la risoluzione del rapporto. Dovranno essere utilizzati esclusivamente componenti e ricambi originali, fin quando reperibili, e/o equivalenti dove non più reperibili sul mercato e con livello di revisione non inferiore alla parte o al componente da sostituire.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).