Causa del contratto Clausole campione

Causa del contratto. Cass. civ., sez. III, 08-05-2006, n. 10490.
Causa del contratto. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai fini della identificazione della causa giuridica dello stesso e della sua meritevolezza di tutela giuridica ai sensi dell’art. 1322 C.C., derivante dalla formula del franchising, come indicato in premessa, e dagli speculari vantaggi di mercato che detta formula assicura all’Affiliante e all’Affiliato, secondo quanto meglio descritto nella premessa stessa e nel seguito del presente contratto. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 6 maggio 2004, n. 129 sul franchising, l’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti. L’AFFILIATO si obbliga a tenere fiscalmente e contabilmente in regola tutti i suoi dipendenti per i quali risponde in maniera autonoma ed indipendente senza alcun coinvolgimento e responsabilità dell’AFFILIANTE.
Causa del contratto. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ai fini dell’identificazione della causa giuridica dello stesso e della sua tutela giuridica ai sensi della Legge 6 maggio 2004 n° 129 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, derivante dalla formula dell’affiliazione secondo quanto meglio descritto nelle premesse stesse e nel presente contratto. Il presente contratto è stato redatto conformemente ai principi del codice deontologico Europeo e del Regolamento della Federazione Italiana del Franchising.
Causa del contratto. Trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore dietro il pagamento di un corrispettivo per cui: - se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione, il contratto è nullo per mancanza originaria della causa ed i premi eventualmente corrisposti devono essere restituiti: art. 1895; - se il rischio ha cessato di esistere dopo la conclusione, il contratto si scioglie per mancanza sopravvenuta della causa e i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza, sono dovuti per intero: art. 1896.
Causa del contratto. La causa del contratto di lavoro, ossia lo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione, per la validità dell’accordo deve essere lecita cioè conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. La causa non è lecita, ad esempio, quando il rapporto di lavoro è costituito irregolarmente.
Causa del contratto. Le parti come sopra generalizzate, al fine di esplicitare la ragione e la funzione economico sociale del presente contratto, si danno reciprocamente atto:
Causa del contratto. La causa del contratto, altro elemento essenziale di questo, deve essere lecita ossia conforme alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume. Solitamente, si è in presenza di una causa illecita allorquando il rapporto lavorativo risulti essere irregolare (c.d. “lavoro nero”): in tali casi infatti, si violano norme inderogabili previste dall’ordinamento a tutela del lavoratore. Gli orientamenti dottrinali più diffusi sono soliti far ricollegare alla causa del contratto anche la obbligazione contrattuale gravante sul datore di lavoro, a fornire un ambiente di lavoro salubre e sicuro (art. 2087 c.c.)
Causa del contratto. In taluni ordinamenti giuridici, tra cui quello italiano, la causa è un elemento essenziale del negozio giuridico e la sua assenza o illiceità determina nullità dell'atto. La dottrina ha proposto più d'una formula definitoria. Le teorie sulla causa si possono ordinare in due orientamenti: unosoggettivistico ed uno oggettivistico. - Le teorie soggettivistiche L'approccio soggettivistico alla causa è il più risalente, trovando le sue origini già nel Trattato diPothier. Secondo questa dottrina la causa è la "somma degli scopi perseguiti dalle parti" (o, se preferite, la causa è data dalle ragioni che muovono le parti a contrarre): se il venditore ha lo scopo di conseguire il prezzo e l'acquirente quello di avere la cosa, la causa della vendita risiederà nei reciproci scopi di avere la cosa ed il prezzo. Questo modo di argomentare appare soddisfacente finché si considerano i negozi a prestazioni corrispettive, ma si svela inadeguato non appena si cerca d'indagare la causa di altri negozi. Uno dei primi problemi che la dottrina si trovò ad affrontare fu quello della causa della donazione: qual è lo scopo che persegue il donante? Non trovando un interesse che non sia quello - tautologico - di voler arricchire la controparte (cioè, appunto di fargli un dono) pensò di giustificare la donazione in forza dell'animus donandi. Xxxxxxx autore ha affermato (X. Xxxxxxx, in Enciclopedia giuridica italiana, 1900) che persino la donazione dovrebbe stimarsi quale negozio astratto, considerato che l'atto è fondato sul solo intento di dare, in assenza di ogni scopo ulteriore. La conclusione è, ovviamente, inadeguata, ma sembrò sufficiente ad esaurire ogni dibattito. Nondimeno, con uno strumento concettuale così difettoso, i problemi non potevano non presentarsi di continuo. La dottrina non tardò ad accorgersi che, al di fuori della tranquillizzante categoria dei contratti corrispettivi, moltissimi negozi erano riconosciuti validi pur rimanendo nascosto lo scopo perseguito dalla parte nel contrarli. Nacque, così, la categoria dei negozi astratti, nella quale si intese ordinare tutti quegli atti validi in cui mancasse l'expressio causae. Nel manuale di diritto privato di X. Xxxxxxxxx, in una nota, si indica addirittura la procura quale negozio astratto. Ed infatti, ragionando secondo il modulo ora descritto, la procura è valida senza che il rappresentante debba indicare lo scopo che persegue col conferimento del potere (id est: non svela per quale ragione è stato conferito il po...

Related to Causa del contratto

  • Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

  • Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • SPESE DEL CONTRATTO Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico dell’affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

  • Esecuzione del contratto 1. Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione: a estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro; b registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata; c fotocopia delle comunicazioni di assunzione; d copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile; e – estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti; f attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere; g copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera. Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge. Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art.136 del D. Lgs. n.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale. La precedente disposizione sarà inserita nel capitolato speciale d'appalto prevedendone l'espressa specifica sottoscrizione. 2. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di appartenenza e che riporti: - nome e cognome, - fotografia, - impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa, - numero di iscrizione al libro matricola aziendale, - numero di iscrizione dell’impresa al R.E.A. della CCIAA. 3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell’inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente / R.U.P. / Responsabile dei Lavori della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell’art. 5 del D. Lgs. n. 494/96 . 4. Per le opere di particolare rilevanza o complessità ed in ogni cantiere di importo superiore a € 750.000,00, la Stazione Appaltante istituisce una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica. Xxxxxxxxx, apparecchiatura di lettura e tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante, la quale raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere. Per i cantieri caratterizzati da particolari difficoltà logistiche (cantieri stradali o comunque in estensione, privi di baracca fissa con allacciamento alla rete elettrica) la Stazione Appaltante ha facoltà discrezionale, in relazione alla durata e/o particolarità del lavoro stesso, di prevedere l’esonero da tale norma, ponendo in atto misure alternative per il controllo periodico delle presenze ed identità di chi accede al cantiere. 5. Prima dell’emissione dello stato finale dei lavori e dell’emissione di ogni stato d’avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il DURC delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l’impresa o le imprese irregolari. 6. In caso di grave ritardo da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell’appaltatore prevista dall'art. 13 del DM 19.04.2000, n° 145, con le modalità ivi previste, mentre i dipendenti dei sub appaltatori verranno tutelanti mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, xxxxx restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

  • Ammontare del contratto L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro ) al netto dell'I.V.A., I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

  • Risoluzione anticipata del contratto In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi. In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari: - in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.

  • Forma del contratto La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

  • STIPULA DEL CONTRATTO Il rapporto di assegnista di ricerca si instaura a seguito della stipula con l’Università di Palermo di un contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile. Il contratto va sottoscritto dal vincitore con firma digitale che deve essere apposta con modalità PadES. Il contratto può prevedere eventuali penalizzazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali. L’attività del titolare dell’assegno non prefigura in nessun caso un’attività di lavoro subordinato. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli del personale delle università italiane. Il vincitore è tenuto a presentarsi per la stipula del contratto entro quindici giorni dalla relativa convocazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto all’assegno di ricerca. Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la stipula del contratto può essere posticipata oltre i quindici giorni e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla convocazione; fanno eccezione solamente le eventuali richieste di proroga per gravidanza e puerperio, grave e documentata infermità. Il vincitore o il titolare di assegno può, inoltre, ottenere il rinvio o la sospensione del godimento dell’assegno per un periodo non superiore a un anno continuativo nei seguenti casi: a) per lo svolgimento dell’anno obbligatorio di formazione per l’insegnamento presso le scuole su motivata richiesta, con il consenso del Responsabile scientifico del progetto e del Dipartimento cui il progetto di ricerca afferisce (modalità stabilite dal Senato Accademico nella seduta del 30 ottobre 2001) b) per l’attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente Il vincitore, prima della stipula del contratto, sarà invitato ad autocertificare eventuali variazioni intervenute in ordine ai punti di cui all'art. 3 del presente bando.

  • Efficacia del contratto Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.