GESTIONE RESI Clausole campione

GESTIONE RESI. Qualora i prodotti siano reputati inaccettabili il fornitore è tenuto, a proprie spese, al loro ritiro e sostituzione. Qualora non provveda a tale sostituzione entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, si procederà con quanto previsto all’art. 12 in materia di penali per inadempimenti contrattuali. Qualora dalla successiva verifica quali-quantitativa o dall’utilizzo dei medesimi prodotti, ESTAR o le altre Strutture Sanitarie previste dal presente capitolato, rilevi: - difformità di quantità (quantità del prodotto consegnato diversa dalla quantità del prodotto ordinato), - difformità di qualità (prodotto non ordinato o prodotto difforme, viziato o difettoso), ESTAR ne darà comunicazione, via e-mail o PEC, al fornitore, attivando le pratiche di reso. ESTAR metterà a disposizione per il ritiro la merce in eccedenza o non accettata entro 24 ore dalla segnalazione scritta e ne garantirà la corretta conservazione per complessivi 7 giorni lavorativi. Dopo 30 giorni, ESTAR potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo e-mail o PEC. Il fornitore dovrà a suo rischio e spese provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con ESTAR le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento né indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 7 giorni lavorativi di deposito garantiti. Nel caso in cui i prodotti da restituire siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Per i prodotti i cui lotti sono stati oggetto di ritiro immediato dal mercato, ESTAR provvederà, entro 30 giorni dalla data di fine esitabilità o ritiro, ad inviare richiesta formale di reso al fornitore. Tale richiesta conterrà l’elenco dettagliato dei prodotti da rendere suddivisi per nome commerciale, quantità e lotto ed altresì, con riferimento a singolo prodotto e lotto, sia il numero e la data dell’ordine ESTAR che il numero e la data del DDT con il quale il fornitore ha effettuato la consegna. Il ritiro della merce ad opera del fornitore dovrà avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla data della lettera/richiesta presso il Magazzino ESTAR o l’Azienda Sanitaria richiedente. Decorso il termine sopra indicato il fornitore autorizza ESTAR a smaltire i prodotti per proprio conto.
GESTIONE RESI. Tutte le attività connesse con il ritorno dai punti di consegna dei contenitori, documenti, materiali resi a vario titolo, ecc. al MC sono a carico della Ditta Aggiudicataria. In relazione alle diverse tipologie di resi che potranno essere gestiti all’interno di MC, dovranno essere predisposte specifiche procedure che dovranno essere autorizzate da ULSS. In particolare, per quanto riguarda i resi dei prodotti da parte delle unità richiedenti, sarà compito della Ditta Aggiudicataria gestire, con oneri a proprio carico, le attività di ritiro, di controllo, di verifica e di inserimento dati a WMS necessarie alla gestione del reso consentendo a ULSS la valutazione qualitativa del materiale, la sua ripresa in carico e la sua destinazione finale (ad es.: rientro nel ciclo distributivo, reso al fornitore, smaltimento, etc.). Le richieste di ritiro di materiale dalle U.R. verranno inoltrate a MC a mezzo mail / fax specificando le quantità e le caratteristiche del prodotto da ritirare. Con la medesima modalità la ditta dovrà gestire i resi a qualunque titolo (es campionatura di gara, omaggi ecc.) Le consegne dovranno avvenire secondo le frequenze, le modalità e gli orari comunicati e concordati da ULSS (calendari di consegna) nel rispetto del paragrafo “livelli di servizio” indicato all’artcolo 7 del presente CSA ed in ottemperanza alle norme vigenti nelle specifiche materie dei prodotti gestiti anche con riferimento al trasporto farmaci. Tale processo dovrà comprendere le seguenti attività:
GESTIONE RESI. 1. Resi da UO/CdC
GESTIONE RESI. Ricevuta la comunicazione di contestazione per reso, di cui al precedente paragrafo, la Ditta dovrà provvedere, senza alcun aggravio di spesa, al ritiro e contestuale sostituzione con altra avente i requisiti richiesti (in caso di difformità qualitativa, o anche solo in caso di difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni), al solo ritiro (in caso di eccesso quantitativo) dei prodotti oggetto di reso, entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. Al positivo completamento dell’attività di ritiro e/o sostituzione (laddove necessaria) dei prodotti non conformi e/o in eccesso, il Fornitore dovrà redigere un apposito “Verbale di Reso”, contenente: • le informazioni relative alla consegna e riferimenti al DDT; • la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso); • la data dell’avvenuto ritiro e/o sostituzione. Il Verbale, nel caso di avvenuta fatturazione, dovrà essere allegato alla nota di credito o di debito da inoltrare all’Azienda Sanitaria. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato all’Ordine di fornitura. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. La Ditta è responsabile per l’eventuale deterioramento della merce dovuto a ritardo nel ritiro della stessa.
GESTIONE RESI. La certificazione dell’avvenuta consegna del documento per posta ordinaria e/o raccomandata, dovrà altresì rilevare i casi di mancato recapito (=RESI) ai quali dovrà essere associata opportuna causale e data di tentata consegna. In caso di contestazione da parte dei clienti o di esigenze di approfondimento da parte della Committente l’aggiudicatario dovrà rendersi disponibile per gli eventuali approfondimenti. Il fornitore si dovrà far carico della gestione fisica delle buste non recapitate e della loro macerazione, con modalità conformi alla Normativa di settore, fatte salve diverse indicazioni da parte della Committente.
GESTIONE RESI. (rif. par. 6.4 del Capitolato) Nel caso di difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo la mancata corrispondenza per marca, modello, formato e/o tipologia, integrità del confezionamento e/o dell’imballaggio, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso (numero di prodotti) tra la richiesta di consegna e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate successivamente rispetto a quanto riportato nel documento di trasporto l’Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso.
GESTIONE RESI. 9.1 – Il reso della merce non conforme oggetto di un reclamo dovrà essere sempre per iscritto da nostro Ufficio Qualità e le modalità di reso dovranno essere concordate con l’Ufficio Commerciale C.P.S. s.n.c.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: