Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili. Essi sono: Capodanno, Epifania, 25 aprile, 1° maggio, Lunedì dell’Angelo, 2 giugno, 15 agosto, Ognissanti, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, Santo Patrono del luogo dove l’operatore/operatrice presta normalmente servizio. Per il trattamento economico delle ricorrenze festive di cui sopra che cadono di domenica e del 4 novembre, la determinazione della quota giornaliera viene effettuata dividendo lo stipendio per 22. A ciascun lavoratore/lavoratrice sono attribuite 4 (quattro) giornate annuali di riposo, da fruire nell’anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dalla L. 937/77 e dall’accordo interconfederale, tali giornate potranno essere individuate, con deliberazione della Segreteria, anche in occasione di chiusure infrasettimanali della Sede ( ponti infrasettimanali ).
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Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili. Essi sono: Capodanno, Epifania, 25 aprile, 1° maggio, Lunedì dell’Angelo, 2 giugno, 15 agosto, Ognissanti, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, Santo Patrono del luogo dove l’operatore/operatrice presta normalmente servizio. Per il trattamento economico delle ricorrenze festive di cui sopra che cadono di domenica e del 4 novembre, la determinazione della quota giornaliera viene effettuata dividendo lo stipendio per 22. A ciascun lavoratore/lavoratrice sono attribuite 4 (quattro) giornate annuali di riposo, da fruire nell’anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dalla L. 937/77 e dall’accordo dall’ac cordo interconfederale, tali giornate potranno essere individuate, con deliberazione della Segreteria, anche in occasione di chiusure infrasettimanali della Sede ( (ponti infrasettimanali infrasettimanali).
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Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili. Essi sono: Capodanno, Epifania, 25 aprile, 1° maggio, Lunedì dell’Angelo, 2 giugno, 15 agosto, Ognissanti, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, Santo Patrono del luogo dove l’operatore/operatrice presta normalmente servizio. Per il trattamento economico delle ricorrenze festive di cui sopra che cadono di domenica e del 4 novembre, la determinazione della quota giornaliera viene effettuata dividendo lo stipendio per 22. A ciascun lavoratore/lavoratrice sono attribuite 4 (quattro) giornate annuali di riposo, da fruire nell’anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dalla L. 937/77 e dall’accordo interconfederale, tali giornate potranno essere individuate, con deliberazione della Segreteria, anche in occasione di chiusure infrasettimanali della Sede ( (ponti infrasettimanali infrasettimanali).
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Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili. Essi sono: Capodanno, Epifania, 25 aprile, 1° maggio, Lunedì dell’Angelo, 2 giugno, 15 agosto, Ognissanti, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, Santo Patrono del luogo dove l’operatore/operatrice presta normalmente servizio. Per il trattamento economico delle ricorrenze festive di cui sopra che cadono di domenica e del 4 novembre, la determinazione della quota giornaliera viene effettuata dividendo lo stipendio per 22. A ciascun lavoratore/lavoratrice sono attribuite 4 (quattro) giornate annuali di riposo, da fruire nell’anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dalla L. 937/77 e dall’accordo interconfederale, tali giornate potranno essere individuate, con deliberazione della Segreteria, anche in occasione di chiusure infrasettimanali della Sede ( sede (ponti infrasettimanali ).
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Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili. Essi sono: Capodanno, Epifania, 25 aprile, 1° maggio, Lunedì dell’Angelo, 2 giugno, 15 agosto, Ognissanti, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, Santo Patrono del luogo dove l’operatore/operatrice presta normalmente servizio. Per il trattamento economico delle ricorrenze festive di cui sopra che cadono di domenica e del 4 novembre, la determinazione della quota giornaliera viene effettuata dividendo lo stipendio per 22, se la settimana lavorativa è di 5 (cinque giorni) ovvero per 26, se la settimana lavorativa è di 6 (sei) giorni. A ciascun lavoratore/lavoratrice sono attribuite 4 (quattro) giornate annuali di riposo, da fruire nell’anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dalla L. 937/77 e dall’accordo interconfederale, tali giornate potranno essere individuate, con deliberazione della Segreteria, anche in occasione di chiusure infrasettimanali della Sede ( (ponti infrasettimanali infrasettimanali).
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