RAPPORTO GIURIDICO - NORMATIVO ED ECONOMICO
CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA
RAPPORTO GIURIDICO - NORMATIVO ED ECONOMICO
(2004 – 2005)
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 1
INDICE
PARTE PRIMA
Normative
Art.1 - Validità del Regolamento Art.2 - Personale del Consorzio Art.3 - Ordinamento del personale Art.4 - Profili professionali
Art.5 - Assunzioni
Art.6 - Assunzioni a tempo indeterminato
Art.7 - Requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi Art.8 - Progressione di carriera e mobilità tra profili
Art.9 - Lavoro a tempo parziale
Art.9 bis - Lavoro a distanza
Art.10 - Assunzioni a tempo determinato Art.11 - Periodo di prova
Art.12 - Riammissione in servizio
Art.13 - Contratti di formazione - lavoro Art.14 - Norme transitorie
Art.14bis – Dichiarazione congiunta
PARTE SECONDA
Retribuzioni, altri assegni e indennità'
Art.15 - Trattamento economico
Art.16 - Stipendio base e retribuzione integrativa sostitutiva dell’indennità di contingenza
Art.17 - Scatti di anzianità
Art.18 - Assegno per il nucleo familiare Art.19 - Indennità di lavoro in orario disagiato Art.20 - Lavoro straordinario
Art.21 - Chiamata fuori orario Art.22 - Indennità di reperibilità
Art.22 bis - Affidamento temporaneo di mansioni
Art.23 - Servizio mensa Art.24 - Missioni e trasferte
Art.25 - Indennità di coordinamento e responsabilità
Art.25 bis - Premio di incentivazione
Art.26 - Determinazione della retribuzione mensile, della quota giornaliera e della quota oraria Art.27 - Orario di lavoro
Art.28 - Residenza dei dipendenti Art.29 - Sede di servizio
Art.30 - Trasferimenti
Art.31 - Estinzione del rapporto di lavoro, preavviso di licenziamenti e dimissioni Art.32 - Indennità di fine rapporto
Art.33 - Assistenza malattia Art.34 - Trattamento pensionistico
Art.35 - Assistenza infortuni sul lavoro
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PARTE TERZA
Giorni di riposo e festivi, ferie e permessi, congedi, aspettative e assenze; igiene e sicurezza
Art.36 - Riposo settimanale Art.37 - Giorni festivi Art.38 - Ferie annuali
Art.39 - Permessi di recupero e saltuari
Art.40 - Congedo matrimoniale Art.41 - Servizio militare Art.42 - Congedi parentali
Art.43 - Assenza per malattia o infortunio non professionali Art.44 - Permesso straordinario
Art.44 bis - Permesso di studio Art.45 - Aspettativa
Art.46 - Conservazione del posto e trattamento economico durante l'assenza per malattia o infortunio, aspettativa per malattia o infortunio
Art.47 - Denuncia di infortunio e malattie professionali Art.48 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art.49 - Indumenti di lavoro
PARTE QUARTA
Organizzazione interna, rappresentanza del personale, diritti dei lavoratori, provvedimenti disciplinari
Art.50 - Organizzazione interna
Art.51 - Qualificazione professionale
Art.52 - Rappresentanza del personale (RSUP) Art.53 - Libertà sindacale (Statuto dei lavoratori) Art.54 - Provvedimenti e procedimenti disciplinari Art.55 - Verifica dello stato di attuazione dell'accordo Art.56 - Rinnovo del presente contratto
ALLEGATI
Allegato 1: Caratteristiche professionali e mansioni
Allegato 2: Criteri e modalità di assegnazione del premio di incentivazione
Allegato 3: Criteri e modalità di utilizzo del rapporto tecnico
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Nota: Gli articoli in grassetto contengono parti di testo variate rispetto al contratto 1998/99, evidenziate con carattere italico.
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PARTE PRIMA
Normative
ARTICOLO 1 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO
Il presente contratto di lavoro si applica al personale dipendente del C.I.L.E.A. ed è valido per il biennio
2004-2005 (1.1.2004 - 31.12.2005).
ARTICOLO 2 PERSONALE DEL CONSORZIO
1. Il Consorzio si avvale, per l'attuazione dei propri compiti istituzionali, di personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (Art.6), oppure con contratti a tempo determinato (Art.10) o con contratti di formazione- lavoro (Art.13).
2. Nelle ore non lavorate alla dipendenza del Consorzio è fatto divieto di svolgere altra attività retribuita in concorrenza con quella svolta presso il Consorzio stesso.
ARTICOLO 3 ORDINAMENTO DEL PERSONALE
1. L'ordinamento del personale è articolato su quattro profili professionali per l'area tecnica e tre profili professionali per l'area amministrativa distribuiti su nove livelli retributivi oltre alla dirigenza, secondo lo schema dell'Art.4.
2. La dotazione organica è complessiva per ciascun profilo ed è fissata dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle esigenze delle attività di ricerca e di fornitura di servizi previsti dallo Statuto.
3. L'accesso ad ogni profilo professionale dall'esterno avviene per concorso pubblico, secondo la normativa di cui all'Art. 5.
3 bis. Per ottemperare alla Legge 12 marzo 1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed al relativo regolamento DPR 10 ottobre 2000 n.333, che prescrivono che i datori di lavoro pubblici e privati abbiano alle loro dipendenze lavoratori disabili, il Consorzio, per la progressiva copertura della quota d’obbligo, può bandire concorsi, come previsto dagli Artt. 6 e 7, riservati a lavoratori disabili in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione al collocamento obbligatorio, o ricorrere alla chiamata nominativa, previo colloquio di accertamento della professionalità posseduta, nei casi in cui è prevista dalle apposite convenzioni con i competenti uffici provinciali del lavoro.
4. La progressione di carriera nei livelli superiori all'interno del profilo professionale di appartenenza avviene mediante concorso interno secondo la normativa di cui all'Art.8.
5. E' prevista la mobilità tra profili della stessa area a parità di livello, in presenza di disponibilità di organico, con procedura interna finalizzata all'accertamento della professionalità richiesta (Art.8).
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6. In presenza di specifiche esigenze funzionali è possibile procedere ad assunzione dall'esterno anche per i livelli intermedi e apicali di ogni profilo (Art.5).
ARTICOLO 4 PROFILI PROFESSIONALI
1. I profili professionali, oltre alla dirigenza, sono differenziati per l'area tecnica e per l'area amministrativa come dai seguenti commi.
2. I profili professionali dell'area tecnica sono:
a) tecnologo coordinatore (livelli 1,2)
b) esperto informatico (livelli 2,3,4)
c) tecnico informatico (livelli 4,5,6)
d) operatore tecnico (livelli 6,7,8)
3. I profili professionali dell'area amministrativa sono:
a) collaboratore amministrativo (livelli 3,4,5,6)
b) operatore amministrativo (livello 6,7,8)
c) ausiliario (livelli 8,9)
4. Le caratteristiche professionali e le relative declaratorie delle mansioni sono indicate nell'Allegato 1.
Schema grafico:
1 | Tecnologo coord. | * | ||||
2 | Tecnologo coord. | Esperto Inf. | A | |||
3 | Esperto Inf. | B | Collabor. Amm. | |||
4 | Esperto Inf. | Tecnico Inf. | C | Collabor. Amm. | ||
5 | Tecnico Inf. | * | Collabor. Amm. | |||
6 | Tecnico Inf. | Operatore Tecnico. | D | Collabor. Amm. | Operatore Amm. | |
7 | Operatore Tecnico. | * | Operatore Amm. | |||
8 | Operatore Tecnico. | E | Operatore. Amm. | Ausiliario | ||
9 F | Ausiliario |
ARTICOLO 5 ASSUNZIONI
1. Le assunzioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai programmi di attività del Consorzio, su proposta del Direttore, previa consultazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del Personale (RSUP).
2. Le assunzioni avvengono di norma alla classe iniziale di stipendio del livello inferiore di ciascun profilo professionale.
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3. Con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione possono altresì avvenire assunzioni ai livelli e alle classi di stipendio superiori in relazione ad esigenze connesse con il perseguimento dei compiti del Consorzio.
4. Prima di proporre al Consiglio di Amministrazione una nuova assunzione, il Direttore informerà tempestivamente il personale della disponibilità del posto mediante avviso da pubblicarsi all'albo.
Esso conterrà le caratteristiche professionali richieste, il profilo e il livello del posto proposto, l'elenco delle principali mansioni previste, il termine entro il quale gli interessati potranno inviare, per iscritto, la propria candidatura alla Direzione.
5. Il Direttore, nel caso pervengano domande valide, sottoporrà al Consiglio di Amministrazione, in alternativa all'assunzione dall'esterno, una proposta di concorso interno secondo la normativa di cui all'Art.8.
6. Nel caso la domanda non venga ritenuta valida, il Direttore invierà per iscritto al dipendente interessato le motivazioni di tale rifiuto.
7. Nel caso la procedura suddetta non permetta la copertura del posto proposto si procederà ad assunzione tramite pubblico concorso (Art.6).
8. E' facoltà del Consorzio utilizzare per una nuova assunzione la graduatoria degli idonei di un precedente concorso, entro un anno dalla data di espletamento dello stesso.
ARTICOLO 6
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
1. Il reclutamento viene effettuato tramite pubblico concorso.
2. Il concorso è per titoli e per esami.
3. I titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per la partecipazione al concorso sono riportati nell'Art.7.
4. Il bando è redatto a cura del Direttore. Il Direttore invierà il bando a tutti i Rettori delle Università consorziate e alle RSUP. Curerà altresì la divulgazione del bando nei modi più ampi e convenienti e nelle sedi più opportune, incluso l'invio alla Gazzetta Ufficiale.
5. Il bando deve indicare il numero di posti messi a concorso con i relativi dati di inquadramento normativo ed economico, i documenti prescritti, i titoli richiesti, i termini di presentazione delle domande di ammissione, la citazione della legge 10/4/91 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne ed infine ogni altra prescrizione relativa all'espletamento del concorso. La scadenza del concorso non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione dello stesso.
6. Il bando deve indicare i titoli valutabili e gli eventuali requisiti professionali preferenziali utili ed il punteggio massimo attribuibile singolarmente agli stessi, le materie oggetto delle prove scritte ed orali e la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali.
7. La commissione esaminatrice è composta dal Direttore del Consorzio e da almeno altri due membri designati dal Consiglio di Amministrazione, di cui almeno uno dipendente del Consorzio di livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso.
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8. Per i membri della commissione dipendenti del Consorzio l'attività concorsuale è considerata a tutti gli effetti attività lavorativa, sia ai fini dell'orario che della copertura delle eventuali spese.
9. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, precede le prove d’esame. La commissione esaminatrice si riunisce in una apposita riunione per stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali ed, inoltre, per determinare gli argomenti e i quesiti delle prove scritte ed orali.
10. L'esame consisterà in prove scritte, ed eventualmente pratiche, ed in un colloquio volti ad accertare la professionalità e l'esperienza dei candidati, secondo modalità stabilite dal bando in conformità alle qualifiche messe a concorso.
11. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nelle prove d’esame a quello conseguito nella valutazione dei titoli. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali.
12. La Commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. Il giudizio di merito della Commissione esaminatrice è insindacabile.
13. In caso di parità di punteggio, nella graduatoria si applicano le precedenze di legge in materia determinate dal D.P.R.10/1/1957 nr. 3.
14. Il Consiglio di Amministrazione, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
15. L'esito al concorso viene comunicato ai concorrenti ed i vincitori devono comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, l'accettazione del posto messo a concorso.
16. I vincitori del concorso devono far pervenire nel termine stabilito dal bando i documenti prescritti per dimostrare l'esistenza dei requisiti richiesti e prendere servizio alla data fissata, sentite le loro esigenze, dal Direttore.
17. Tutti coloro che avranno fatto dichiarazioni non corrispondenti al vero o taciuto notizie rilevanti agli effetti della determinazione del punteggio, verranno esclusi dalla graduatoria.
18. Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio alla data concordata decade dalla nomina.
19. La data di assunzione decorre a tutti gli effetti dal giorno in cui il vincitore assume servizio.
ARTICOLO 7
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI
1. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità fisica all'impiego;
b) titolo di studio e requisiti professionali richiesti;
c) per i cittadini italiani: il godimento dei diritti civili e politici nonché l'inesistenza di carichi penali pendenti; per i cittadini stranieri si richiedono titoli equipollenti.
2. I titoli di studio e i requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso sono differenziati per l'area tecnica e per l'area amministrativa, per profilo professionale e livello retributivo.
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3. Per le assunzioni ordinarie previste secondo il comma 2 dell'Art.5, i titoli di studio e i requisiti professionali per i profili dell'area tecnica sono:
a) tecnologo coordinatore (livello 2): 7 anni di anzianità di laurea, oppure 11 anni di anzianità di diploma di istruzione secondaria di 2° grado, integrati da una comprovata esperienza nel settore specifico di almeno sei anni;
b) esperto informatico (livello 4): laurea, oppure 4 anni di anzianità di diploma di istruzione secondaria di 2° grado ed una comprovata esperienza nel settore specifico di almeno due anni;
c) tecnico informatico (livello 6): 1 anno di anzianità di diploma di istruzione secondaria di 2° grado, oppure 5 anni di anzianità di diploma di istruzione secondaria di 1° grado integrato da un titolo di studio professionale specifico almeno biennale, integrati da una adeguata qualifica professionale;
d) operatore tecnico (livello 8): 2 anni di anzianità di diploma di istruzione secondaria di 1° grado.
4. Per le assunzioni ordinarie previste secondo il ocmma 2 dell'Art.5, i titoli di studio e i requisiti professionali per i profili dell'area amministrativa sono:
a) collaboratore amministrativo (livello 6): 1 anno di anzianità di diploma di istruzione secondaria di 2° grado, oppure 5 anni di anzianità di diploma di istruzione secondaria di 1° grado integrato da un titolo di studio professionale almeno biennale, una adeguata qualifica professionale;
b) operatore amministrativo (livello 8): 2 anni di anzianità di diploma di istruzione secondaria di 1° grado.
c) ausiliario (livello 9): diploma di istruzione secondaria di 1° grado.
5. Per le assunzioni straordinarie previste secondo il comma 3 dell'Art.5, i titoli di studio per i profili dell'area tecnica sono, in base ai livelli:
a) per il livello 1 del profilo di tecnologo coordinatore: 2 anni di anzianità più di quelli previsti per il livello 2;
b) per il livello 3 del profilo di esperto informatico: 3 anni di anzianità più del livello 4; per il livello 2: 7 anni di anzianità più del livello 4;
c) per il livello 5 del profilo di tecnico informatico: 2 anni di anzianità più del livello 6; per il livello 4: 3 anni di anzianità più del livello 6;
d) per il livello 7 del profilo di operatore tecnico: 2 anni di anzianità più del livello 8; per il livello 6: 3 anni di anzianità più del livello 8.
6. Per le assunzioni straordinarie previste secondo il comma 3 dell'Art.5, i titoli di studio per i profili dell'area amministrativa sono, in base ai livelli:
a) per il livello 5 del profilo di collaboratore amministrativo: 2 anni di anzianità più del livello 6; per il livello 4: 3 anni di anzianità più del livello 6; per il livello 3: 6 anni di anzianità più del livello 6;
b) per il livello 7 del profilo di operatore amministrativo: 2 anni di anzianità più del livello 8; per il livello 6: 3 anni di anzianità più del livello 8;
c) per il livello 8 del profilo di ausiliario: 2 anni di anzianità più del livello 9.
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7. Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo, ai dipendenti del Consorzio è sufficiente il titolo di studio richiesto per il profilo e il livello immediatamente inferiore a quello messo a concorso, purché abbiano maturato almeno 5 (cinque) anni di anzianità in detto profilo, nel corso dei quali non siano incorsi in sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 8
PROGRESSIONE DI CARRIERA E MOBILITA' TRA PROFILI
1. La progressione di carriera nell'ambito del profilo e del livello di appartenenza avviene mediante il riconoscimento di successive classi di stipendio come previsto dall'Art. 17.
2. La progressione di carriera ai livelli superiori nell'ambito del profilo di appartenenza avviene per concorso interno, con la procedura indicata nei seguenti commi.
3. Quando, in relazione ai piani di attività del Consorzio, si presenta la necessità di disporre di personale di livello superiore a quello base di un profilo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, bandisce un concorso interno riservato ai dipendenti del medesimo profilo e del livello immediatamente inferiore.
4. Il concorso interno si svolge mediante un colloquio finalizzato all'accertamento della professionalità richiesta.
5. I vincitori del concorso vengono inquadrati nel nuovo livello con la decorrenza stabilita dal bando, che in ogni caso non può essere anteriore al primo del mese successivo a quello di scadenza di presentazione della domanda.
6. Nel passaggio di livello l'inserimento avviene alla classe di stipendio più vicina per eccesso alla retribuzione complessiva (voci a+b+c dell'Art. 15) percepita all'atto del passaggio.
6 bis. La permanenza nella nuova classe sarà per un tempo pari a quello che residuava nel livello di provenienza per il passaggio alla classe successiva, salvo che nel caso in cui la retribuzione della nuova classe sia superiore a quella della classe successiva a quella di provenienza, nel qual caso la permanenza nella nuova classe sarà di due anni.
6 ter. Nel caso la nuova retribuzione ecceda quella precedente di meno della metà dello scatto di anzianità del livello di partenza, tale importo viene garantito tramite l'attribuzione di una integrazione, per tutto il tempo necessario all'avanzamento alla classe successiva.
7. Quando, in relazione ai piani di attività del Consorzio, si presenta la necessità di disporre di personale del livello base di un certo profilo viene verificata l’esistenza di candidati interni, appartenenti al livello apicale del profilo contiguo.
In caso positivo il Direttore convoca gli interessati ad un colloquio finalizzato all'accertamento della professionalità richiesta.
I candidati prescelti devono rilasciare dichiarazione di accettazione dell’inquadramento nel nuovo profilo.
8. Le persone selezionate vengono inquadrate nel nuovo profilo con la decorrenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, in ogni caso non anteriore alla data del colloquio e della dichiarazione di accettazione.
ARTICOLO 9
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LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo parziale e la trasformazione dei contratti a tempo pieno in contratti a tempo parziale finalizzati a consentire flessibilità della forza lavoro in rapporto alle esigenze del Consorzio ed a quelle individuali dei lavoratori.
2. Il contratto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità da tempo parziale a tempo pieno, e viceversa, con intervallo non inferiore a 6 (sei) mesi, in relazione alle esigenze del Consorzio, e quando sia compatibile con le mansioni da svolgere, ferma restando la volontarietà di entrambe le parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei dipendenti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni;
d) trattamento normativo ed economico regolato secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
3. I contratti a tempo parziale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Direttore, previa consultazione delle RSUP.
4. Il rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale devono essere indicati:
a) il periodo di prova, per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e la relativa modalità con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (comma 7);
c) il trattamento normativo ed economico (comma 8);
d) le mansioni specifiche tra quelle previste dal profilo e livello di inquadramento.
5. Le nuove assunzioni a tempo parziale avverranno per pubblico concorso, e i requisiti richiesti sono quelli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato.
6. Il numero dei contratti a tempo parziale (siano essi stipulati in sede di prima assunzione o conseguenti a trasformazione di contratti a tempo pieno già in essere) non potrà superare il 20% dell'organico complessivo, garantendo un’equa distribuzione tra le aree.
7. Il regime di orario deve seguire le seguenti norme:
- la prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore non potrà essere frazionata; per una prestazione più lunga il frazionamento sarà concordato tra dipendente e Direttore;
- l'orario settimanale non potrà essere inferiore a 16 (sedici) ore;
- l'articolazione dell'orario potrà essere modificata, fatta salva la volontarietà di entrambe le parti.
8. Il proporzionamento del trattamento normativo ed economico del dipendente a tempo parziale si determina sulla base del rapporto tra l'orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero.
9. Ai sensi del 4° comma dell'Art.5 della Legge 863/1984 sono autorizzate, fatto salvo l'accordo tra le parti, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, fino alla misura massima del 20% dell'orario settimanale, mensile o annuale concordato. Le ore supplementari devono essere recuperate oppure, a richiesta del dipendente, retribuite con la quota oraria ordinaria.
9 bis. Il tempo speso in trasferta dal personale a tempo parziale, al netto del tempo di viaggio, eccedente l'orario di lavoro giornaliero concordato e fino al raggiungimento delle 8 ore giornaliere, deve essere recuperato nelle modalità concordate con la Direzione.
10. Il rapporto a tempo parziale si differenzia da quello a tempo pieno unicamente per la diversa durata della prestazione. Pertanto la riduzione d’orario non potrà incidere negativamente né sulla natura della prestazione
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richiesta, né sull’opportunità di sviluppo professionale. L’eventuale estensione dell’orario di lavoro resasi necessaria dalla frequenza a corsi professionali sarà recuperata nelle modalità concordate con la direzione.
ARTICOLO 9 BIS LAVORO A DISTANZA
1. Il dipendente può chiedere che la propria attività sia svolta in luogo diverso dalla sede di servizio abituale, per un definito periodo di tempo, nell'ambito della pianificazione del lavoro da svolgere dall'unità organizzativa a cui fa capo l'attività stessa.
2. La sperimentazione avviata non prefigura una disciplina.
3. Il lavoro a distanza è concesso per particolari attività, descritte in apposite direttive del Direttore, sentiti i dirigenti responsabili e la RSUP.
4. Lo svolgimento di lavoro a distanza presuppone un rapporto di lavoro fiduciario e non deve pregiudicare l'igiene e la sicurezza del lavoro, i diritti e le garanzie sindacali.
5. Il lavoro a distanza non è attuabile in forma stabile, né sistematica, né alcun dipendente può svolgere regolarmente lavoro a distanza.
ARTICOLO 10 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
1. Le assunzioni a tempo determinato possono essere motivate da:
a) necessità per motivi di servizio di sostituzione di personale in organico temporaneamente assente, quando l'assenza supera il 15° giorno (congedo straordinario, servizio militare, puerperio, aspettativa, malattia, ecc.) (v. comma 2);
b) necessità di far fronte ad aumenti temporanei ed indilazionabili di attività o di realizzare un'opera o un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale, con l'osservanza delle condizioni di cui al successivo comma 3;
c) collaborazione con altre organizzazioni operanti in campi di interesse analoghi e per lo svolgimento di progetti di particolare natura innovativa o scientificamente avanzata, anche per favorire l'aggiornamento e la professionalità del personale del Consorzio, con le modalità di cui al comma 4.
2. L'inquadramento del personale assunto per sostituzione numerica avviene nel medesimo profilo dell'assente, ad un livello non superiore, nella classe iniziale di stipendio. L'assunzione termina al rientro del dipendente assente.
3. Le assunzioni temporanee per necessità sono determinate nella durata, per un massimo di 6 (sei) mesi; possono essere prorogate con il consenso del lavoratore non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata iniziale, purché perdurino le stesse esigenze e l'assunzione si riferisca alla stessa attività lavorativa.
4. Le assunzioni a tempo determinato di cui al punto c) del comma 1 di cui sopra devono riguardare personale di ricerca e tecnico di livello avanzato, anche di cittadinanza straniera, e possono avere una durata massima di 2 (due) anni, non prorogabile, salvo che per programmi straordinari esplicitamente previsti dal M.U.R.S.T. o dalla normativa di legge vigente. L'inquadramento ed il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di
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Amministrazione in rapporto alla specifica professionalità (comma 8). La realizzazione del programma o comunque la scadenza del periodo contrattuale comportano a tutti gli effetti la risoluzione del contratto.
5. Le assunzioni a termine sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, previa consultazione delle RSUP.
6. Il bando, la selezione delle domande, la commissione esaminatrice, l'assunzione seguono le norme di cui all'Art.6, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il concorso è per titoli e colloquio e può essere integrato da prove scritte e/o pratiche, se indicati nel bando.
7. Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
8. Il trattamento giuridico ed economico del personale assunto con contratto a tempo determinato è, in quanto applicabile, quello del personale assunto a tempo indeterminato.
9. Il numero di assunzioni a tempo determinato per le motivazioni a) e b) non può superare il 10% dell'organico in servizio a tempo indeterminato così come quello delle assunzioni a tempo determinato per la motivazione c); il numero complessivo non può superare il 15% dell'organico in servizio a tempo indeterminato.
ARTICOLO 11 PERIODO DI PROVA
1. Il periodo di prova sarà variabile in funzione del profilo professionale secondo quanto specificato nella tabella in calce al presente articolo.
2. Per i reclutati interni, nell'ambito dello stesso profilo, non è previsto il periodo di prova.
3. Per i reclutati che siano dipendenti a tempo determinato, il periodo di prova è ridotto del periodo di lavoro svolto con il contratto a tempo determinato.
4. Le assenze di qualsiasi tipo durante il periodo di prova non sono computate in detto periodo e possono avere una durata complessiva massima di tre mesi di calendario, decorsa la quale, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di assunzione senza l'obbligo di preavviso.
5. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto di assunzione col solo obbligo di comunicare per iscritto i motivi e dare due giorni di preavviso.
6. Superato il periodo di prova con giudizio favorevole l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione.
7. In caso di giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova questo è prorogato di un ulteriore periodo di prova di durata massima pari a quella prevista dalla tabella suddetta.
Durata del periodo di prova
Tecnologo coordinatore. mesi Esperto informatico. mesi
Tecnico informatico - Collabor. amm. mesi
Operatore tecnico - Operatore amm. mesi
Ausiliario. mesi
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ARTICOLO 12 RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
1. Il dipendente, cessato dall'impiego per dimissioni o per mancata ripresa del servizio al termine di una aspettativa per motivi di studio o di famiglia, può essere riassunto con delibera del Consiglio di Amministrazione subordinatamente alla vacanza del posto nel profilo e livello corrispondente a quello già ricoperto, e sempre che il Consiglio non ritenga più opportuno e conveniente ricoprire tale vacanza con le usuali procedure concorsuali.
2. All'interessato è attribuito il profilo, il livello e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione del precedente rapporto, senza valutare l'eventuale anzianità precedentemente maturata in quella classe.
ARTICOLO 13
CONTRATTI DI FORMAZIONE - LAVORO
1. Nel rispetto dell'art. 3 della legge 19.12.1984, nr. 863 e successive modificazioni possono essere effettuate assunzioni con contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a 24 mesi, non rinnovabile.
2. La durata dei contratti di formazione può essere maggiore di 24 mesi solo per i progetti di formazione collegati alla ricerca scientifica e tecnologica approvati dal MURST.
3. Come stabilito dalla legge, questi particolari contratti sono destinati a giovani di età compresa fra i 15 e i 32 anni nei confronti dei quali il Consorzio assume l'obbligo della loro formazione secondo programmi approvati dalla apposita Commissione regionale.
4. Le assunzioni avvengono per pubblico concorso.
5. In caso di necessità di copertura di un posto a tempo indeterminato equivalente ad uno coperto da un dipendente con contratto di formazione e lavoro, il passaggio può essere effettuato con la seguente procedura, coerentemente con i commi 11 e 12 della legge citata al comma 1:
- il Direttore verifica l’esistenza di candidati interni, anche cessati da meno di 12 mesi, con contratto di formazione e lavoro, appartenenti al profilo e livello richiesto;
- in caso positivo il Direttore convoca gli interessati ad un colloquio finalizzato all'accertamento della professionalità richiesta e riferisce al Consiglio di Amministrazione;
- previa delibera del Consiglio, il candidato prescelto, terminato il periodo contrattuale di formazione e lavoro, viene inquadrato a tempo indeterminato, con il riconoscimento dell'anzianità di lavoro pregressa.
6. Si fa espresso riferimento alla citata legge 863/1984 e successive modificazioni per quanto non regolato dal presente articolo.
ARTICOLO 14 NORME TRANSITORIE
1. Al fine di consolidare l’assetto organizzativo del Consorzio, responsabilizzando le posizioni intermedie e di coordinamento dopo il rafforzamento delle funzioni dirigenziali., riequilibrando nel contempo la distribuzione del personale dopo le assunzioni del biennio 2002-2003 con la valorizzazione delle competenze
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 13
professionali, il Consorzio provvederà a effettuare, nel corso del periodo di validità del Contratto, almeno 18 (diciotto) passaggi di carriera tra orizzontali e verticali.
2. I passaggi di carriera orizzontali saranno regolati dai commi 7 e 8 dell'Art. 8 del contratto.
3. La progressione di carriera ai livelli superiori nell'ambito del profilo di appartenenza avverrà, eccezionalmente, in applicazione del comma 1 del presente articolo, con la seguente procedura semplificata:
a) in relazione ai piani di attività del Consorzio, presentati al Consiglio di Amministrazione per gli anni 2004 e 2005, il Direttore identifica i posti, ed i relativi ruoli, da coprire con personale già dipendente, del medesimo profilo e di livello immediatamente inferiore;
b) il Direttore verifica l’esistenza di candidati ai posti identificati in possesso dei requisiti di base previsti per i concorsi interni all'Art. 7 del contratto;
c) in caso positivo il Direttore richiede agli interessati un curriculum delle attività svolte e li convoca ad un colloquio finalizzato all'accertamento della professionalità richiesta;
d) le persone selezionate idonee vengono inquadrate nel nuovo livello con la decorrenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, in ogni caso non anteriore alla data del colloquio. Per l'inserimento si applicano le norme dei commi 6, 6bis, 6 ter dell'Art.8 del contratto
ARTICOLO 14 bis DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti convengono nel definire inadeguata l'attuale sede di lavoro di Segrate.
La frequente vicinanza dei lavoratori durante lo svolgimento delle attività d'ufficio ne riduce l'efficienza, rendendo più difficile il raggiungimento degli obiettivi preposti.
L'individuazione di una nuova sede o la ristrutturazione dell'attuale al fine di dare soluzione al problema sarà oggetto di esame congiunto tra le parti.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 14
PARTE SECONDA
Retribuzioni, altri assegni e indennità
ARTICOLO 15 TRATTAMENTO ECONOMICO
1. La retribuzione globale annua viene erogata in tredici mensilità ed è costituita dalle seguenti voci:
a) stipendio base comprensivo della retribuzione integrativa sostitutiva dell'indennità di contingenza (Art. 16)
b) scatti di anzianità (Art. 17)
2. Ai dipendenti che ne abbiano il diritto spettano inoltre:
c) assegno di incentivazione individuale e premio di incentivazione (Art. 25 bis),
d) assegno per il nucleo familiare (Art. 18)
e) indennità di coordinamento o di responsabilità (Art. 25)
f) indennità di lavoro in orario disagiato (Art. 19)
g) indennità di lavoro straordinario (Art. 20)
h) indennità di reperibilità (Art. 22)
i) indennità di trasferta (Art. 24)
3. Al personale con contratto a tempo parziale (Art.9) spetta una retribuzione rapportata al numero di ore settimanali contrattuali (Art.9 comma 2) rispetto a 36 (trentasei). Gli importi indicati negli articoli del presente Contratto (Art.16 e 17) si riferiscono a contratti a tempo pieno.
4. La retribuzione viene corrisposta in rate mensili posticipate, in giorno non successivo al 27 di ogni mese con la specifica delle varie voci e importi retributivi.
5. Al personale viene corrisposto, non oltre il 16 dicembre di ogni anno, la tredicesima mensilità corrispondente ad 1/13 dello stipendio annuo relativo alle componenti a) b) c) d) e), quali risultano dalla retribuzione percepita dal lavoratore al 31 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del lavoro nel corso dell'anno solare al tredicesima mensilità viene ragguagliata al numero di mesi di servizio effettivamente prestati, ove le frazioni di mese superiori a quindici giorni vengono considerate come mese intero, non rilevando quelle inferiori.
6. In relazione a specifiche situazioni o modalità di lavoro, inerenti all'attività svolta dal CILEA, al personale dipendente per il quale ricorrano condizioni oggettive e soggettive di erogazione, possono essere corrisposte in aggiunta al trattamento economico ordinario specifiche indennità.
Le relative delibere sono adottate, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione del CILEA, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni suddette.
ARTICOLO 16
STIPENDIO BASE E RETRIBUZIONE INTEGRATIVA SOSTITUTIVA DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA
1. Lo stipendio base di ogni livello retributivo al 1.1.2004, come previsto all'Art.15, comma 1 a), è riportato, con il valore mensile lordo in euro, nella seguente tabella:
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 15
Livello 1 | 2803,50 |
Livello 2 | 2478,00 |
Livello 3 | 2137,00 |
Livello 4 | 1857,50 |
Livello 5 | 1674,50 |
Livello 6 | 1531,00 |
Livello 7 | 1435,50 |
Livello 8 | 1363,50 |
Livello 9 | 1261,50 |
2. Lo stipendio base di cui al comma 1 viene incrementato al 1.09.2004 e al 1.04.2005, per ogni livello, degli importi lordi in euro indicati rispettivamente nella prima e seconda colonna della seguente tabella:
Livello 1 | 71,50 | 140,00 |
Livello 2 | 62,50 | 122,50 |
Livello 3 | 53,50 | 105,00 |
Livello 4 | 46,50 | 91,00 |
Livello 5 | 42,00 | 81,50 |
Livello 6 | 37,50 | 74,00 |
Livello 7 | 35,00 | 69,00 |
Livello 8 | 33,50 | 65,50 |
Livello 9 | 31,00 | 60,00 |
Lo stipendio risultante è riportato nella tabella allegata dopo l'art.17.
ARTICOLO 17 SCATTI DI ANZIANITA'
1. La progressione economica di ogni livello retributivo si realizza mediante scatti biennali di anzianità dell'importo indicato nel seguente comma, dove quello della prima colonna si riferisce al primo scatto, quello della seconda al secondo, quello della terza ad ulteriori sette scatti, quello della quarta colonna agli scatti successivi fino al termine della permanenza in tale livello.
2. Gli importi lordi degli scatti biennali di anzianità sono indicati nella seguente tabella in euro:
(a) | (b) | (c) | (d) | |
1° scatto | 2° scatto | 3°-9°scatto | 10°scatto | |
Livello 1 | 197 | 181 | 129,5 | 58,5 |
Livello 2 | 164 | 150,5 | 107,5 | 48,5 |
Livello 3 | 134 | 123 | 88 | 40 |
Livello 4 | 111 | 101,5 | 72,5 | 32,5 |
Livello 5 | 93 | 85,5 | 61 | 27,5 |
Livello 6 | 79 | 72,5 | 52 | 23,5 |
Livello 7 | 72 | 65 | 46,5 | 21,5 |
Livello 8 | 65 | 59,5 | 42,5 | 19 |
Livello 9 | 54 | 49 | 35,5 | 16 |
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 16
TABELLE con valori in euro
TABELLA gennaio 2004
liv/0 | liv/1 | liv/2 | liv/3 | liv/4 | liv/5 | liv/6 | liv/7 | liv/8 | liv/9 | liv/10 | |
Liv. 1 | 2803,50 | 3000,50 | 3181,50 | 3311,00 | 3440,50 | 3570,00 | 3699,50 | 3829,00 | 3958,50 | 4088,00 | 4146,50 |
Liv. 2 | 2478,00 | 2642,00 | 2792,50 | 2900,00 | 3007,50 | 3115,00 | 3222,50 | 3330,00 | 3437,50 | 3545,00 | 3593,50 |
Liv. 3 | 2137,00 | 2271,00 | 2394,00 | 2482,00 | 2570,00 | 2658,00 | 2746,00 | 2834,00 | 2922,00 | 3010,00 | 3050,00 |
Liv. 4 | 1857,50 | 1968,50 | 2070,00 | 2142,50 | 2215,00 | 2287,50 | 2360,00 | 2432,50 | 2505,00 | 2577,50 | 2610,00 |
Liv. 5 | 1674,50 | 1767,50 | 1853,00 | 1914,00 | 1975,00 | 2036,00 | 2097,00 | 2158,00 | 2219,00 | 2280,00 | 2307,50 |
Liv. 6 | 1531,00 | 1610,00 | 1682,50 | 1734,50 | 1786,50 | 1838,50 | 1890,50 | 1942,50 | 1994,50 | 2046,50 | 2070,00 |
Liv. 7 | 1435,50 | 1507,50 | 1572,50 | 1619,00 | 1665,50 | 1712,00 | 1758,50 | 1805,00 | 1851,50 | 1898,00 | 1919,50 |
Liv. 8 | 1363,50 | 1428,50 | 1488,00 | 1530,50 | 1573,00 | 1615,50 | 1658,00 | 1700,50 | 1743,00 | 1785,50 | 1804,50 |
Liv. 9 | 1261,50 | 1315,50 | 1364,50 | 1400,00 | 1435,50 | 1471,00 | 1506,50 | 1542,00 | 1577,50 | 1613,00 | 1629,00 |
TABELLA settembre 2004
liv/0 | liv/1 | liv/2 | liv/3 | liv/4 | liv/5 | liv/6 | liv/7 | liv/8 | liv/9 | liv/10 | |
Liv. 1 | 2875,00 | 3072,00 | 3253,00 | 3382,50 | 3512,00 | 3641,50 | 3771,00 | 3900,50 | 4030,00 | 4159,50 | 4218,00 |
Liv. 2 | 2540,50 | 2704,50 | 2855,00 | 2962,50 | 3070,00 | 3177,50 | 3285,00 | 3392,50 | 3500,00 | 3607,50 | 3656,00 |
Liv. 3 | 2190,50 | 2324,50 | 2447,50 | 2535,50 | 2623,50 | 2711,50 | 2799,50 | 2887,50 | 2975,50 | 3063,50 | 3103,50 |
Liv. 4 | 1904,00 | 2015,00 | 2116,50 | 2189,00 | 2261,50 | 2334,00 | 2406,50 | 2479,00 | 2551,50 | 2624,00 | 2656,50 |
Liv. 5 | 1716,50 | 1809,50 | 1895,00 | 1956,00 | 2017,00 | 2078,00 | 2139,00 | 2200,00 | 2261,00 | 2322,00 | 2349,50 |
Liv. 6 | 1568,50 | 1647,50 | 1720,00 | 1772,00 | 1824,00 | 1876,00 | 1928,00 | 1980,00 | 2032,00 | 2084,00 | 2107,50 |
Liv. 7 | 1470,50 | 1542,50 | 1607,50 | 1654,00 | 1700,50 | 1747,00 | 1793,50 | 1840,00 | 1886,50 | 1933,00 | 1954,50 |
Liv. 8 | 1397,00 | 1462,00 | 1521,50 | 1564,00 | 1606,50 | 1649,00 | 1691,50 | 1734,00 | 1776,50 | 1819,00 | 1838,00 |
Liv. 9 | 1292,50 | 1346,50 | 1395,50 | 1431,00 | 1466,50 | 1502,00 | 1537,50 | 1573,00 | 1608,50 | 1644,00 | 1660,00 |
TABELLA aprile 2005
liv/0 | liv/1 | liv/2 | liv/3 | liv/4 | liv/5 | liv/6 | liv/7 | liv/8 | liv/9 | liv/10 | |
Liv. 1 | 2943,50 | 3140,50 | 3321,50 | 3451,00 | 3580,50 | 3710,00 | 3839,50 | 3969,00 | 4098,50 | 4228,00 | 4286,50 |
Liv. 2 | 2600,50 | 2764,50 | 2915,00 | 3022,50 | 3130,00 | 3237,50 | 3345,00 | 3452,50 | 3560,00 | 3667,50 | 3716,00 |
Liv. 3 | 2242,00 | 2376,00 | 2499,00 | 2587,00 | 2675,00 | 2763,00 | 2851,00 | 2939,00 | 3027,00 | 3115,00 | 3155,00 |
Liv. 4 | 1948,50 | 2059,50 | 2161,00 | 2233,50 | 2306,00 | 2378,50 | 2451,00 | 2523,50 | 2596,00 | 2668,50 | 2701,00 |
Liv. 5 | 1756,00 | 1849,00 | 1934,50 | 1995,50 | 2056,50 | 2117,50 | 2178,50 | 2239,50 | 2300,50 | 2361,50 | 2389,00 |
Liv. 6 | 1605,00 | 1684,00 | 1756,50 | 1808,50 | 1860,50 | 1912,50 | 1964,50 | 2016,50 | 2068,50 | 2120,50 | 2144,00 |
Liv. 7 | 1504,50 | 1576,50 | 1641,50 | 1688,00 | 1734,50 | 1781,00 | 1827,50 | 1874,00 | 1920,50 | 1967,00 | 1988,50 |
Liv. 8 | 1429,00 | 1494,00 | 1553,50 | 1596,00 | 1638,50 | 1681,00 | 1723,50 | 1766,00 | 1808,50 | 1851,00 | 1870,00 |
Liv. 9 | 1321,50 | 1375,50 | 1424,50 | 1460,00 | 1495,50 | 1531,00 | 1566,50 | 1602,00 | 1637,50 | 1673,00 | 1689,00 |
ARTICOLO 18
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
1. Il personale ha diritto all'assegno per il nucleo familiare nella misura ed alle condizioni stabilite al medesimo titolo dalla legge 13/5/1988 nr. 153.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 17
ARTICOLO 19
INDENNITA' DI LAVORO IN ORARIO DISAGIATO
1. Per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri (Art. 27) spetta al personale una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 20% per i turni pomeridiani (16.-24.) e al 40% per i turni notturni (24.-08.) e domenicali (00.-24.)
2. Sono autorizzati a servirsi del mezzo proprio per raggiungere la sede del Consorzio i dipendenti esplicitamente chiamati a prestare servizio in orario con inizio o fine compreso tra le ore 19.30 e le ore 08.00, con una indennità od un rimborso sulla base dei seguenti commi 3 e 4.
3. Al personale di cui al comma 2, se turnista, è corrisposta, per ogni turno di servizio, una indennità fissa pari al rimborso chilometrico corrispondente a 20 (venti) Km, come definito all'Art. 24, comma7.
4. Al personale, di cui al comma 2, non turnista è corrisposto un rimborso chilometrico come definito all'Art. 24, comma 7.
5. Al personale che per casi eccezionali deve prestare servizio oltre le 19.30 può essere assegnato in uso per la notte, su richiesta, con l'autorizzazione del Direttore, un automezzo del Consorzio, che dovrà essere riportato in sede appena possibile.
ARTICOLO 20 LAVORO STRAORDINARIO
1. Il lavoro straordinario deve essere richiesto solo in caso di assoluta necessità e deve essere autorizzato dal Direttore del Consorzio o da chi ne fa le veci.
2. Il lavoro straordinario è retribuito su base oraria, salvo che per il profilo di tecnologo coordinatore (v. comma 8)
3. A richiesta del dipendente, tenuto conto delle esigenze operative del Consorzio, le ore di lavoro straordinario possono essere recuperate, normalmente entro 30 (trenta) giorni, salvo motivate esigenze.
4. I compensi orari per il lavoro straordinario si ottengono moltiplicando le quote orarie per i seguenti coefficienti:
- lavoro straordinario diurno feriale 1,30
- lavoro straordinario notturno feriale 1,60
- lavoro straordinario diurno festivo 1,60
- lavoro straordinario notturno festivo 1,75
dove è considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22.00 e le ore 06.00 antimeridiane e l'eventuale protrarsi della prestazione oltre tale limite.
Nel caso il giorno festivo sia uno di quelli di cui al comma 1 lettera b,c,d dell'Art.37, in aggiunta alla retribuzione spettante viene corrisposto l'importo di una retribuzione giornaliera.
5. E' considerato lavoro festivo anche il lavoro prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, qualora non sia possibile il recupero.
6. Il conteggio delle ore straordinarie da retribuire inizia dal superamento delle otto ore giornaliere: il lavoro effettuato per almeno 21 minuti primi e fino a 45' comporta la retribuzione di mezz'ora; da almeno 46' fino a 80' comporta la retribuzione di un'ora, e così di seguito.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 18
7. Il limite massimo annuo di ore straordinarie per persona è fissato in 200 (duecento) ore, salvo casi eccezionali deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
8. Al personale con profilo di tecnologo coordinatore il compenso mensile per lavoro straordinario è sostituito da un'indennità integrativa corrisposta per 12 mensilità e non è previsto il recupero.
Per il personale in servizio al 1/1/94 detta indennità è calcolata in ragione del 10% della retribuzione mensile (voci a,b,c,d,e dell’Art. 15, comma 1 e 2) percepita al 31/12/93 tenuto conto delle classi di anzianità maturate ed in itinere e costante per il quinquennio 94-98.
Per i futuri inquadramenti nel profilo di Tecnologo Coordinatore, l’indennità integrativa è quella indicata nella seguente tabella :
classe 0 | € 170,43 |
classe 1 | € 186,44 |
classe 2 | € 202,45 |
classe 3 | € 212,78 |
classe 4 | € 223,63 |
classe 5 | € 233,95 |
classe 6 | € 244,80 |
classe 7 | € 255,65 |
classe 8 | € 265,98 |
classe 9 | € 276,82 |
ARTICOLO 21 CHIAMATA FUORI ORARIO
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 22, in caso di improvvisa necessità, può effettuarsi la chiamata fuori orario del personale.
2. Nel caso che il dipendente si renda disponibile, il lavoro svolto verrà considerato pari al doppio del lavoro straordinario, e verrà comunque retribuita almeno un'ora di lavoro.
In casi eccezionali, autorizzati dal Direttore, verrà retribuito il tempo di viaggio necessario fino ad un massimo di 1 (una) ora.
Le spese di trasporto eccezionali verranno rimborsate.
ARTICOLO 22 INDENNITA' DI REPERIBILITA'
1. In caso di necessità di reperibilità per prestazioni oltre il normale orario di lavoro, il Direttore concorderà i modi ed i tempi di attuazione dell'impegno con gli interessati.
2. Verrà corrisposta per la durata dell'impegno una indennità pari al 15% della quota oraria.
3. In caso di intervento il lavoro prestato verrà retribuito come straordinario, e le spese di trasporto eccezionali verranno rimborsate.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 19
ARTICOLO 22 Bis AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI
1. Qualora ad un dipendente siano affidate temporaneamente mansioni inerenti un livello superiore, gli verrà corrisposta una integrazione retributiva pari alla differenza tra i minimi tabellari dei due livelli per il periodo di tempo in cui svolge tali mansioni.
ARTICOLO 23 SERVIZIO MENSA
1. Per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, esclusi pertanto i giorni di assenza per ferie, malattia e permessi, a ciascun dipendente viene erogato un buono pasto, sostitutivo del servizio mensa.
2. Il dipendente matura il diritto a ricevere il buono pasto se la sua presenza in servizio è di almeno 4 ore lavorative in una giornata.
3. Il valore facciale del buono pasto è fissato dal 1/01/2004 in € 6,90.
4. Il valore facciale viene rivalutato annualmente con delibera del C.d.A., secondo l'andamento dell'indice ISTAT sul costo della vita.
5. Il buono pasto può essere speso solo presso gli esercizi pubblici convenzionati.
6. Per i dipendenti a tempo parziale di 4 ore giornaliere il valore facciale del buono pasto è la metà di quello normale.
ARTICOLO 24 MISSIONI E TRASFERTE
1. Una prestazione di lavoro fuori sede si definisce missione se di durata non superiore ad una giornata e in località entro un raggio di 100 Km dalla sede di lavoro, e trasferta in ogni altro caso.
2. Le missioni sono disposte dal Direttore.
3. Le trasferte sono disposte dal Direttore entro i limiti di preventivo di spesa autorizzati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, mentre quelle per le quali il preventivo è superiore sono disposte, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione o, nei casi urgenti, dal Presidente.
4. Le modalità di svolgimento delle missioni e delle trasferte sono preventivamente concordate con il personale interessato.
5. Al personale in missione o in trasferta spetta il rimborso:
a) delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro le norme di cui ai commi 6 e 7;
b) delle spese di vitto entro i limiti di cui ai commi 8 e 9;
c) delle spese di alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della trasferta lo giustifichi;
d) delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione o trasferta.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 20
6. Il viaggio per la missione o la trasferta è effettuato normalmente con il mezzo pubblico, secondo criteri di maggior efficienza. Il taxi o l'autonoleggio può essere usato solo per motivi giustificati autorizzati dal Direttore.
7. Le missioni e le trasferte possono essere effettuate anche con mezzo proprio, previa autorizzazione preventiva. In questo caso spetta un rimborso chilometrico ragguagliato ad un quarto del costo di un litro di benzina super.
8. Nel caso di permanenza in missione durante l'orario del pasto, in luogo a distanza inferiore a 5 Km dalla sede di lavoro, spetta la semplice erogazione del buono pasto di cui all'Art.23. Negli altri casi, anche entro i limiti comunali di Segrate, Milano e Roma, spetta il rimborso delle spese di vitto nei limiti del successivo comma 9.
9. I limiti di rimborso delle spese di vitto, sostitutive dell'erogazione di buono pasto, sono per il 2004:
a) per l'Italia: di € 32,00 per un pasto e di complessive € 64,00 per i due pasti;
b) per l'estero: di € 46,00 per un pasto e di complessive € 92,00 per i due pasti.
Detti limiti sono aggiornati annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione con riferimento all'indice ISTAT sul costo della vita.
Le spese fuori pasto non sono rimborsate salvo quelle della prima colazione considerate accorpate alle spese di alloggio.
10. Tutte le spese (viaggio, taxi, vitto e alloggio, ecc.) devono essere documentate da fatture o ricevute fiscalmente valide. Nel caso la documentazione fiscale di un pasto non sia disponibile verrà erogato, su richiesta del dipendente, un buono pasto.
11. Il periodo di tempo necessario per espletare la missione viene riconosciuto a tutti gli effetti come orario di lavoro.
12. In caso di trasferta al dipendente spetta una indennità pari al valore, arrotondato a mezzo euro, di tre ore di lavoro straordinario diurno feriale calcolato sulla retribuzione media dei nove livelli retributivi ad anzianità zero. Tale indennità compensa eventuali anticipazioni e protrazioni dell'orario di lavoro necessarie per l'espletamento della trasferta.
13. I giorni festivi e l'eventuale sesto giorno lavorativo nell'arco della settimana trascorsi in trasferta vanno recuperati.
14. Con riferimento al comma 7 il CILEA provvede a stipulare una assicurazione di tipo KASKO che copra i rischi derivanti dall'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti in caso di missione e trasferta e nei casi, assimilabili a missione, previsti dall'art. 19 comma 4.
ARTICOLO 25
INDENNITA' DI COORDINAMENTO E RESPONSABILITA'
1. Di norma in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione di ogni esercizio, su proposta del Direttore, il Consiglio di Amministrazione delibera lo schema di organizzazione interna del Consorzio e i relativi incarichi di coordinamento e responsabilità, quali:
- il coordinamento di una struttura organizzativa,
- la responsabilità tecnica di gestione di un sistema informatico,
- la responsabilità tecnica di un servizio applicativo,
- la responsabilità tecnica di formazione di personale professionalmente giovane,
- la responsabilità tecnica di un progetto di notevole rilievo.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 21
2. In relazione allo svolgimento degli incarichi di cui al comma 1, al dipendente può essere attribuita una indennità da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.
3. Le indennità dette si riferiscono al solo esercizio per il quale vengono assegnate e in ogni caso decadono con la presentazione di una diversa organizzazione interna o con la fine del mandato del Direttore.
4. L'importo dell'indennità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base della rilevanza dell'incarico da un minimo mensile pari ad uno scatto di anzianità di cui alla colonna (d) del comma 2 dell’Art.17, elevato al valore della colonna (c) per le funzioni di coordinamento, ad un massimo pari al 25% della retribuzione complessiva delle voci a) e b) di cui all'Art.15.
5. Il Consorzio comunicherà il numero dei dipendenti assegnatari ed il totale annuo corrisposto.
ARTICOLO 25 Bis PREMIO DI INCENTIVAZIONE
1. Sono previsti un assegno di incentivazione individuale ed un premio di incentivazione collettivo.
1 bis. Il Consiglio di Amministrazione, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, delibera lo stanziamento per il fondo collettivo da distribuire come premio di incentivazione.
2. L'importo del fondo avrà un valore minimo di € 15.000 e un valore massimo pari al 3% del monte retribuzioni e sarà determinato in dipendenza dall'avanzo di esercizio, entrambi indicati nel bilancio consuntivo approvato.
3. In caso di effettivo (positivo) avanzo di esercizio, la dipendenza dell'importo del fondo (detto "I") dall'avanzo d'esercizio (detto "A") e dal monte retribuzioni in migliaia di euro (detto "R") è così fissata:
- per un avanzo di esercizio inferiore a tre volte il 3%, cioè il 9%, del monte retribuzioni: I = (0,03 R - 15)/(0,09 R) * A + 15
- per un avanzo di esercizio superiore al 9% del monte retribuzioni, I = 0,03 R.
4. Il premio di incentivazione sarà assegnato dal Consiglio di Amministrazione ai dipendenti segnalatisi nell'anno precedente per la qualità e la produttività del lavoro individuale.
5. Il premio avrà un valore massimo pari ad una mensilità ed un valore minimo di € 300.
6. I criteri e le modalità di assegnazione del premio sono descritti nell'Allegato 2 e sono definiti in modo da permettere a tutti i dipendenti di concorrere al premio, indipendentemente dalla tipologia del lavoro svolto. La numerosità effettiva di persone che percepiranno il premio sarà determinata dall'ammontare del fondo disponibile e dalle limitazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.
7. L’assegno di incentivazione individuale costituisce una voce complementare della retribuzione attribuita ad personam al dipendente quale riconoscimento di specifico contributo professionale, di norma superiore alla media determinata dalla qualifica e dall’anzianità di appartenenza.
8. L’assegno di incentivazione individuale è attribuito al dipendente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, sentito il responsabile del settore presso il quale svolge l’attività lavorativa.
9. L’importo dell’assegno di incentivazione individuale può al massimo raggiungere il 25% della retribuzione base del livello retributivo di appartenenza.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 22
10. L’assegno di incentivazione individuale può essere attribuito con opzione esplicita di assorbimento nei successivi miglioramenti retributivi ottenuti per avanzamento di anzianità e di livello o per rinnovi contrattuali collettivi.
11. Il Consorzio comunicherà l'elenco dei dipendenti assegnatari con il relativo punteggio ed il totale annuo corrisposto.
ARTICOLO 26
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE, DELLA QUOTA GIORNALIERA E DELLA QUOTA ORARIA
1. La retribuzione mensile è comprensiva delle voci a), b), c), e), del trattamento economico di cui all'Art.15.
2. La quota giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile per 21.
3. La quota oraria si determina dividendo la retribuzione mensile per 152.
4. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con l'applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi, con unità minima di mezz'ora.
5. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle Organizzazioni Sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.
6. Nel caso di contratti a tempo parziale si tiene conto della proporzionalità dell'orario contrattuale.
ARTICOLO 27 ORARIO DI LAVORO
1. Il numero di ore settimanali di lavoro è pari a 36 (trentasei) normalmente ripartiti in 5 giorni lavorativi di 8 (otto) ore con recupero delle 4 ore eccedenti secondo la normativa dell'Art.39.
2. Le modalità con cui vengono applicati l'orario di lavoro e l'organizzazione dei turni vengono disposte dal Direttore al fine di assicurare il miglior funzionamento del Consorzio.
Le variazioni di orario debbono essere disposte con congruo anticipo, salvo casi di emergenza, sentito il personale interessato.
3. Il personale dipendente con profilo diverso da Tecnologo-coordinatore è tenuto al controllo meccanizzato dell'orario di presenza integrato dalla documentazione delle assenze e del lavoro straordinario svolto. La registrazione oraria è obbligatoria per ogni entrata o uscita dalla sede del Consorzio.
4. Per il personale che svolge l'attività lavorativa in appositi turni avvicendati giornalieri (personale turnista) l'orario di lavoro è così articolato:
- l'orario dei turni è vincolante: i ritardi superiori a 19 minuti primi nel prendere servizio non sono ammessi al recupero a fine turno e quindi verranno addebitati;
- l'intervallo di mensa, retribuito, della durata di 30 minuti primi dovrà essere usufruito una sola volta all'interno del periodo 11.00-14.00 o del periodo 18.30-20.30, salvo motivi eccezionali.
5. Per il personale non turnista l'orario di lavoro è così articolato:
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 23
- l'orario di inizio è flessibile dalle ore 8.00 alle ore 9.30, salvo particolari limitazioni o ulteriori flessibilità motivate da ragioni di servizio e disposte dal Direttore, sentito il responsabile del settore; entrare prima dell'ora di inizio di detta fascia senza autorizzazione non sarà ritenuto valido ai fini del servizio, la cui decorrenza, in tal caso, resterà fissata alle ore 8.00;
- le 40 ore settimanali sono ripartite, con esclusione dell'intervallo di mensa, in 8 (otto) ore giornaliere, normalmente dal lunedì al venerdì, eccezionalmente, per ragioni di servizio, disposte dal Direttore, sentito il responsabile di settore, dal lunedì al sabato;
- l'intervallo di mensa, della durata di 45 minuti primi, dovrà essere usufruito nel periodo 12.30-14.30, salvo motivi eccezionali; eventuali ritardi eccedenti i 45' dovranno essere recuperati.
ARTICOLO 28 RESIDENZA DEI DIPENDENTI
1. Il dipendente può fissare la propria residenza in qualunque località ritenga opportuno, con l'obbligo che sia compatibile con l'adempimento delle sue funzioni e la sede ove presta servizio.
2. Il dipendente deve dare comunicazione scritta di ogni variazione del suo domicilio.
ARTICOLO 29 SEDE DI SERVIZIO
1. La sede di servizio deve essere comunicata all'atto dell'assunzione.
2. Qualora le esigenze del Consorzio rendano necessario il trasferimento ad altra sede, questo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sentito l'interessato.
3. Il trasferimento può avvenire anche dietro richiesta del dipendente, secondo le modalità previste dal comma precedente. Il CdA comunicherà entro 120 giorni la decisione adottata.
ARTICOLO 30 TRASFERIMENTI
1. Il trasferimento che comporti il cambiamento di residenza deve essere comunicato per iscritto e con un preavviso non inferiore a tre mesi.
2. Durante il preavviso il dipendente può essere inviato a prestare servizio presso la nuova sede percependo il trattamento di trasferta.
Deve tuttavia essergli consentito di trascorrere effettivamente presso la sede originaria un periodo di almeno 15 giorni complessivi.
3. In occasione del trasferimento sono concessi tre giorni di permesso retribuito.
4. Al trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto (eventualmente il proprio), il trattamento di trasferta per sé e per i familiari a carico che lo seguono nel trasferimento, il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalità e previo opportuni accordi da prendersi con il Direttore.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 24
5. All'atto del trasferimento viene inoltre corrisposta una indennità di trasferimento pari ad una retribuzione mensile più 1/3 di essa per ogni familiare a carico che segue il trasferimento.
6. Il trasferito ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per anticipata risoluzione del contratto di locazione dell'abitazione riconsegnata a causa del trasferimento stesso, sempre che la durata e il relativo canone risultino da contratto regolarmente registrato.
7. Nessuna delle indennità sopraindicate ai commi 4, 5 e 6 spetta al dipendente che chieda spontaneamente il trasferimento.
ARTICOLO 31
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
1. I tempi di preavviso di estinzione del rapporto di lavoro sono specificati nelle tabelle in fondo a questo articolo. Essi sono al netto di eventuali giorni di ferie o permessi (Art. 38).
2. La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza la osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
3. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'interessato ha diritto ad ottenere permessi per la ricerca di una nuova occupazione, fino ad un massimo di ore lavorative pari al 20% delle ore del periodo di preavviso.
4. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato agli effetti della anzianità.
5. Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. Il licenziamento deve essere sempre motivato, le dimissioni a richiesta.
6. In caso di decesso del dipendente, il Consorzio liquiderà agli aventi diritto ai sensi della legge vigente l'indennità sostitutiva del preavviso.
Tempi di preavviso per licenziamento | Tempi di preavviso per dimissioni | ||||||
Liv. | Anzianità | Liv. | Anzianità | ||||
< 1 anno | tra 1 e | > 5 | < 1 anno | tra 1 e | > 5 | ||
5 anni | anni | 5 anni | anni | ||||
9°-8°-7° | 15 gg | 30 gg | 45 gg | 9°-8°-7° | 10 gg | 20 gg | 30 gg |
6°-5° | 20 gg | 40 gg | 60 gg | 6°-5° | 20 gg | 30 gg | 40 gg |
4°-3° | 30 gg | 60 gg | 90 gg | 4°-3° | 25 gg | 35 gg | 45 gg |
2°-1° | 40 gg | 80 gg | 120 gg | 2°-1° | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
ARTICOLO 32 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà liquidata al dipendente l'indennità di fine rapporto nelle forme stabilite dalla legge 29.5.1982, nr. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 25
ARTICOLO 33 ASSISTENZA MALATTIA
1. Il trattamento di assistenza di malattia del personale è assicurato mediante l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
2. L'onere contributivo per assicurare il suddetto trattamento viene assunto in conformità alle disposizioni di legge.
ARTICOLO 34 TRATTAMENTO PENSIONISTICO
1. Il trattamento di pensione è assicurato al personale mediante l'iscrizione all'I.N.P.S.
2. L'onere contributivo per assicurare il suddetto trattamento viene assunto in conformità alle disposizioni di legge.
ARTICOLO 35 ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO
1. Il personale soggetto ad assicurazione obbligatoria è assicurato all'I.N.A.I.L. per gli infortuni sul lavoro.
2. L'onere contributivo per assicurare il suddetto trattamento viene assunto in conformità alle disposizioni di legge.
3. Il personale è inoltre assicurato con una polizza integrativa per i rischi di morte ed invalidità permanente a causa di infortunio durante lo svolgimento del lavoro.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 26
PARTE TERZA
Giorni di riposo e festivi, ferie e permessi, congedi, aspettative e assenze; igiene e sicurezza
ARTICOLO 36 RIPOSO SETTIMANALE
1. Il riposo settimanale coincide di regola con la giornata domenicale.
2. Ove le necessità di servizio lo richiedano, il personale può godere del riposo settimanale in giorno non coincidente con la domenica.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato
ARTICOLO 37 GIORNI FESTIVI
1. Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche o i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge;
b) le seguenti festività civili:
25 aprile (Anniversario della Liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro);
2 giugno (Festa della Repubblica)
c) le seguenti festività religiose: 1° gennaio (Capodanno),
6 gennaio (Epifania), Lunedì di Pasqua,
15 agosto (Assunzione),
1° novembre (Ognissanti),
8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (Natale),
26 dicembre (Santo Stefano);
d) il giorno di Sant'Ambrogio (7 dicembre) per la sede di Segrate o il giorno di San Xxxxxx e Paolo (29 giugno) per la sede di Roma.
2. Inoltre le festività soppresse con relativo provvedimento governativo, 4 novembre, 19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, verranno recuperate tramite:
- 1 giorno di ferie (Art.38, comma 1),
- 4 giorni di permesso retribuito (Art.39, comma 3.
3. Qualora una festività di cui alle lettere b) c) d) coincida con una domenica, verrà retribuita la giornata o, su richiesta del dipendente, recuperata come ferie.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 27
ARTICOLO 38 FERIE ANNUALI
1. A ciascun dipendente spettano annualmente 23 (ventitré) giorni lavorativi di ferie rapportati all'effettivo periodo di servizio retribuito nell'anno solare. Ad essi vanno aggiunti a tutti gli effetti 2 (due) giorni di ferie maturati in forza dell'Art. 37 comma 2.
2. Ai lavoratori che non abbiano maturato il diritto alle intere ferie annuali compete il godimento delle ferie in proporzione ai mesi compiuti di servizio. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vanno considerate come mese intero, non rilevando quelle inferiori.
3. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.
4. Le ferie devono essere godute nell'anno solare cui si riferiscono, o al massimo entro la fine di luglio dell'anno successivo, e devono essere usufruite per giorni interi o mezze giornate distribuite a richiesta del dipendente, con preavviso di almeno 7 giorni solari, compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. In casi eccezionali, per particolari esigenze di servizio, il dipendente può essere richiamato dalle ferie.
6. Il richiamo dalle ferie viene considerato trasferta per tutto il periodo che intercorre dalla data del richiamo alla prevista data di fine delle ferie o del richiamo. Inoltre il dipendente ha diritto al rimborso di eventuali spese già effettuate e documentate riferibili al periodo di richiamo.
7. In caso di licenziamento e di dimissioni, spetta il pagamento delle ferie non fruite. Il periodo di ferie non può coincidere con quello di preavviso.
8. Il dipendente che si ammala mentre sta fruendo di un periodo di ferie, deve avvertire immediatamente l'Ente e far pervenire entro il 3° giorno il certificato medico attestante lo stato di infermità, con l'indicazione della prognosi. Al dipendente non verranno calcolate come ferie le giornate di infermità.
ARTICOLO 39
PERMESSI DI RECUPERO E SALTUARI
1. Al fine di garantire il recupero della riduzione dell'orario di lavoro dalle 40 ore alle 36 ore settimanali (Art.27), a ciascun dipendente, viene concesso annualmente, in rapporto all'effettivo periodo di servizio retribuito, il godimento di:
- 12 (dodici) giorni da usufruire in aggiunta alle ferie e con le stesse modalità (Art.38);
- 12 (dodici) giorni da usufruire obbligatoriamente una giornata al mese, in porzioni non inferiori a mezza giornata, preventivamente concordate con il responsabile del settore preferibilmente di venerdì, salvo particolari esigenze operative, autorizzate dal Direttore.
2. Su richiesta motivata del dipendente, con l'autorizzazione del Direttore, fatte salve le esigenze operative, è possibile usufruire della giornata obbligatoria mensile di cui sopra in porzioni ridotte a 1 (una) ora.
3. Al fine di garantire il recupero dei giorni festivi soppressi (Art. 37 comma 2), a ciascun dipendente viene concesso annualmente, in rapporto all'effettivo periodo di servizio retribuito, il godimento di 4 giorni retribuiti, equiparati a 32 (trentadue) ore, di permesso saltuario, da usufruirsi, in porzioni non inferiori a mezz'ora, di concerto con il responsabile del settore, entro l'anno di riferimento o al massimo entro la fine di luglio
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 28
dell'anno successivo. I permessi non usufruiti entro il periodo suddetto per motivate esigenze di lavoro verranno retribuiti, sulla base della retribuzione oraria.
4. Su richiesta del dipendente potranno essere autorizzati assenze di breve durata durante le 8 ore di servizio; esse dovranno essere recuperate in giornata o anche in altri giorni lavorativi dello stesso mese in cui è avvenuta l'assenza, tenendo presente che:
- per assenze fino a 30' il recupero non potrà essere frazionato in più giorni;
- per assenze superiori a 30' il recupero non potrà essere frazionato in più di due giorni.
5. Coordinato dai responsabili di settore, tutto il personale è autorizzato ad usufruire mensilmente di un permesso retribuito di 45' per il ritiro dello stipendio presso la Banca.
6. Tenuto conto dell’opportunità di ridurre il numero dei giorni di recupero della riduzione dell’orario (Art.39), che parte del personale ha accumulato, salvo diversa richiesta del dipendente, il Consorzio corrisponderà al dipendente, per il periodo non goduto residuo dell’anno precedente, un’indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi con la retribuzione mensile del mese di giugno.
ARTICOLO 40 CONGEDO MATRIMONIALE
1. Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un congedo retribuito di 15 giorni consecutivi non computabili come ferie.
ARTICOLO 41 SERVIZIO MILITARE
1. La chiamata alle armi per il servizio di leva, come anche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che resta sospeso per tutta la durata dell'assenza. Il trattamento per detti casi è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva o il richiamo sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
3. Il dipendente che non riprenda servizio entro 30 giorni dal termine del servizio militare è considerato dimissionario salvo i casi di giustificato impedimento.
ARTICOLO 42 CONGEDI PARENTALI
1. Ai dipendenti in caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela. In particolare si estendono, in quanto applicabili, le norme della Legge 53/2000.
2. Il trattamento economico durante il congedo obbligatorio è integrato fino al 100% della retribuzione precedentemente spettante, costituita dalle voci a,b,c,d dell'Art.15, commi 1 e 2.
3. Il trattamento economico durante gli eventuali primi tre mesi di congedo facoltativo è integrato fino al 50% della retribuzione precedentemente spettante, costituita dalle voci a,b,c,d, dell’ Art.15 commi 1 e 2.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 29
ARTICOLO 43
ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALI
1. Il personale in caso di malattia deve avvertire immediatamente il Consorzio.
2. Qualora la malattia si prolunghi oltre il secondo giorno, si deve far pervenire un certificato medico attestante la malattia.
3. In mancanza delle comunicazioni di cui sopra, salvo cause di forza maggiore, l'assenza viene considerata ingiustificata e quindi non viene retribuita.
4. Il Direttore a norma dell'art. 5 dello statuto dei lavoratori, ha facoltà di far sottoporre il lavoratore assente per causa di malattia o infortunio, a visite di controllo sia durante l'assenza sia al momento del rientro in servizio per accertare l'avvenuta guarigione.
Il tempo necessario per eventuali accertamenti sanitari dell'avvenuta guarigione viene considerato periodo di assenza per malattia.
Il periodo di conservazione del posto, di cui all'Art. 46, si allunga di altrettanto tempo anche oltre il limite fissato.
ARTICOLO 44 PERMESSO STRAORDINARIO
1. Al dipendente che ne faccia richiesta per gravi motivi familiari potrà essere concesso il permesso straordinario retribuito, di durata massima non superiore a sette giorni lavorativi, previo accertamento da parte del Direttore della gravità dei motivi addotti.
2. Il Direttore ha facoltà di concedere permessi retribuiti in caso di visite mediche e terapie cliniche a tutela della salute del lavoratore, fino ad una durata complessiva di 7 giorni lavorativi in un anno solare.
3. Al dipendente in occasione della nascita di un figlio, se non già in congedo, viene concesso 1 (uno) giorno di permesso straordinario retribuito.
4. Al dipendente in occasione di morte di parenti fino al secondo grado vengono concessi 3 (tre) giorni di permesso straordinario retribuito.
5. In caso di interruzione o malfunzionamento dei servizi pubblici, a causa di scioperi o altri cause di forza maggiore, interessanti l'inizio o il termine dell'orario di lavoro, il Direttore può concedere ai dipendenti coinvolti permessi straordinari retribuiti per la copertura del ritardo e l'anticipazione dell'uscita.
ARTICOLO 44 BIS PERMESSO DI STUDIO
1. Ai dipendenti potranno essere concessi permessi straordinari di studio, retribuiti, per la frequenza ai corsi e/o la preparazione di esami presso scuole pubbliche, parificate, o comunque legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado, fino ad un tetto massimo annuo di 150 ore, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi commi 3 e 4.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 30
2. La concessione è subordinata a regolare richiesta del dipendente, che dovrà documentare il proprio stato di studente, e al raggiungimento, entro l'anno scolastico/accademico, del titolo di studio previsto.
3. In caso di più richieste di permesso di studio la percentuale degli aventi diritto sarà limitata al 5% annuo del personale in servizio a tempo indeterminato. L'ordine di concessione terrà conto del tipo di titolo di studio da conseguire che nell'ordine sarà: licenza media, diploma di scuola media superiore (maturità), diploma universitario, laurea, altre scuole superiori, corsi di specializzazione post-laurea.
4. A parziale modifica del comma 3, i dipendenti che hanno già beneficiato dell'istituto delle "150 ore" per il 50% della durata del corso degli studi per il titolo in via di conseguimento, saranno posticipati nell'ordine di concessione.
5. Eventuali corsi di formazione o aggiornamento professionale seguiti dal dipendente per esigenze di lavoro sono da considerarsi a tutti gli effetti prestazioni lavorative e non rientrano in quanto previsto dal presente articolo.
ARTICOLO 45 ASPETTATIVA
1. Il personale può ottenere, presentando domanda al Direttore, aspettativa per motivi personali o di famiglia, di cura o di studio.
2. Il Direttore deve rispondere alla domanda entro un mese e ha la facoltà di variare la richiesta con documentate ragioni di servizio.
3. Durante il periodo di aspettativa, che non può eccedere la durata di un anno, non si ha diritto ad alcuna retribuzione.
4. Più periodi di aspettativa si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.
5. Il tempo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione di carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e dell'anzianità di servizio, salvo il caso di aspettativa per motivi di studio per la quale il tempo trascorso è valido a tutti gli effetti per l'anzianità di servizio.
6. Trascorso il periodo di aspettativa concesso, il dipendente che non riprende servizio, previa diffida, si considera dimissionario.
ARTICOLO 46
CONSERVAZIONE DEL POSTO E TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE L'ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO, ASPETTATIVA PER MALATTIA O INFORTUNIO
1. L'aspettativa per motivi di salute è concessa per la durata di 18 mesi, dei quali 9 a retribuzione intera, 3 retribuiti al 90% e 6 retribuiti al 50%.
2. Complessivamente i periodi di aspettativa non possono superare i 18 mesi in 36 mesi; superato tale termine può essere concesso a domanda un ulteriore periodo di aspettativa della durata di tre mesi senza retribuzione.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 31
3. Decorso il periodo massimo di cui sopra senza che il dipendente abbia ripreso servizio si può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, previa diffida, riconoscendo al dipendente interessato il completo trattamento previsto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. Se la prosecuzione della malattia oltre i termini di conservazione del posto non permette al dipendente di riprendere servizio, il dipendente medesimo può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine rapporto, senza obbligo di preavviso.
5. Il personale, che deve essere soggetto ad assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, ha diritto alla conservazione del posto:
a) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce le indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
6. Il personale posto in preavviso di licenziamento usufruisce del trattamento sopraindicato.
7. L'assenza per malattia o infortunio, nei limiti di periodi sopra fissati, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. Per l'eventuale periodo di infortunio e malattia professionale eccedente i periodi prima descritti, il personale percepisce il normale trattamento assicurativo.
9. Superato il termine di conservazione del posto, ove venga disposto il licenziamento, è corrisposto al personale il trattamento completo previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
10. Per il personale coperto da assicurazione obbligatoria o da eventuali provvidenze assicurative predisposte dal Consorzio, in caso di infortunio o di malattia professionale, non si af luogo al cumulo del trattamento previsto in precedenza e di quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al personale il trattamento più favorevole.
11. In caso di malattia tubercolare, per la conservazione del posto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 47
DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
1. Si applicano le vigenti norme di legge in materia, fermo restando l'obbligo del dipendente di denunciare immediatamente al Direttore qualsiasi caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa.
ARTICOLO 48
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
1. Il Consorzio si fa carico dell’applicazione del D.L. 19/09/1994, n. 626, pubblicato sulla G.U. n. 265, Suppl. Ord. n. 141, in data 12/11/1994, e successive modifiche, della normativa di legge e regolamentare precedente, in vigore per le parti non sostituite o abrogate dal decreto legislativo citato, nonché delle norme di buona tecnica esistenti.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 32
0.Xx particolare, la Direzione
a) predisporrà, preliminarmente, il documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare secondo il programma nello stesso specificato;
b) istituirà il Servizio di prevenzione e protezione, ne nominerà il Responsabile e designerà i Xxxxxxxxxx, che faranno capo allo stesso, incaricati dell’attuazione, verifica e aggiornamento, di misure e provvedimenti atti a promuovere l’igiene e la sicurezza sul lavoro;
c) provvederà alla nomina del medico competente esercente la sorveglianza sanitaria, e all’istituzione del libretto sanitario e di rischio individuale, affidandone la gestione allo stesso medico;
d) promuoverà, altresì, la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi, con cadenza almeno annuale.
3. La Rappresentanza Sindacale Unitaria del Personale, provvederà alla designazione o elezione, nel proprio ambito, del Rappresentante per la sicurezza.
4. Il Consorzio provvederà costantemente all’informazione del Personale su tutto quanto attiene l’igiene e la sicurezza sul lavoro, e ne promuoverà adeguatamente la formazione sull’argomento.
5. Il Consorzio tutela i dipendenti in particolari condizioni psicofisiche e portatori di handicap allo scopo di favorirne il recupero e la piena integrazione produttiva.
ARTICOLO 49 INDUMENTI DI LAVORO
1. Ogni dipendente è tenuto ad usare adeguati indumenti di lavoro (tute, camici, guanti, ecc.) che il Direttore riterrà opportuni per lo svolgimento delle sue mansioni.
2. Il Consorzio è impegnato a fornire detti indumenti e a rinnovarli quando l'usura lo renda necessario.
3. L'assegnatario è tenuto alla buona conservazione degli indumenti di lavoro fornitigli.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 33
PARTE QUARTA
Organizzazione interna, rappresentanza del personale, diritti dei lavoratori, provvedimenti disciplinari
ARTICOLO 50 ORGANIZZAZIONE INTERNA
1. L'organizzazione interna del personale, pur rimanendo ferme tutte le prerogative di responsabilità e di direzione del Direttore del Consorzio, sarà improntata alla ricerca della massima collaborazione, partecipazione e responsabilizzazione, ai diversi livelli di tutto il personale.
2. Ogni dipendente ha diritto di conoscere i progetti e i programmi che riguardano il proprio lavoro, particolarmente per quanto riguarda gli obiettivi che ricadono sotto la propria responsabilità gestionale e operativa. In particolare ogni dipendente deve essere informato delle modifiche fatte al riguardo in occasione della pianificazione delle attività annualmente effettuata e dei relativi risultati.
ARTICOLO 51 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
1. Il Consiglio di Amministrazione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale, con programmi annuali o pluriennali, proposti dal Direttore.
2. Tali programmi dovranno realizzarsi sia attraverso corsi e attività interni, sia attraverso la partecipazione ai corsi, convegni, stage che saranno programmati a cura del Consorzio o da altri enti o associazioni del settore.
3. Il programma di aggiornamento dovrà dare la possibilità ad ogni dipendente di adeguare le proprie capacità professionali agli sviluppi ed all'evoluzione delle tecniche dell'elaborazione e del calcolo automatico.
4. Per ogni dipendente deve essere impostato un percorso di formazione finalizzato alla crescita professionale, funzionale ai progetti e programmi nei quali il dipendente è coinvolto. Tale percorso formativo deve risultare nell'informazione dovuta al dipendente ai sensi dell'articolo 50.
5. Il percorso formativo di ogni singolo dipendente deve essere registrato nell’archivio dei Rapporti Tecnici, secondo il testo descritto all’allegato 3, anche al fine di permettere al dipendente medesimo di potervi accedere ogni qualvolta ne faccia richiesta.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 34
ARTICOLO 52 RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE (RSUP)
1. Il Consorzio è tenuto a concordare con le RSUP le modifiche e le interpretazioni del Contratto di lavoro del Personale.
2. Il Consorzio fornirà tempestivamente alle RSUP una significativa documentazione efficace al buon andamento delle relazioni sindacali, preventivamente all’adozione dei provvedimenti, in merito ai seguenti temi:
a) dotazione organica e organizzazione del lavoro; in particolare riguardo a:
- criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e dei carichi di lavoro;
- stato dell’occupazione, anche a tempo parziale e determinato e programmazione delle assunzioni;
- criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro, degli uffici e della mobilità del personale;
- definizione delle modalità di applicazione degli orari di lavoro;
- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro;
- provvedimenti adottati o che si intendono adottare in merito a quanto sopra indicato;
- situazione della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro, delle ore di lavoro straordinario e delle relative attività;
- andamento generale della mobilità del personale;
- verifica periodica della produttività;
- verifica dell’introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione del lavoro;
b) formazione e aggiornamento del personale; in particolare riguardo a:
- programmi di formazione e aggiornamento;
- situazione dell’attuazione di detti programmi;
- verifica dell’efficacia e dei risultati di detti programmi;
c) ripartizione del fondo per l’incentivazione;
d) applicazione di provvedimenti e procedimenti disciplinari;
e) quadro economico del Consorzio; in particolare riguardo a:
- bilancio di previsione;
- compartecipazioni associative e/o consortili;
- previsioni affidamento all’esterno di servizi e commesse di lavoro;
- andamento delle attività derivanti da contratti e convenzioni, compresi gli eventuali proventi al personale ivi direttamente impegnato;
- bilancio consuntivo;
3. Il Consorzio garantisce alle RSUP, su loro richiesta, anche informale, incontri di discussione e consultazione bilaterale sugli argomenti del precedente comma, sulla base della documentazione ricevuta, in tempo utile per una tenuta in considerazione del parere delle RSUP. In ogni caso è previsto almeno un incontro ufficiale all’anno.
4. Almeno annualmente e in occasione della presentazione al Consiglio di Amministrazione del piano di attività del Consorzio, il Direttore illustrerà all’Assemblea del personale i punti di cui al comma 2.
5. Le RSUP, ricevute dal Consorzio le informazioni di cui ai commi 2 e 3, possono chiedere in forma scritta un incontro per l’esame delle stesse.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 35
6. L’esame si conclude entro 15 giorni dall’incontro. Dell’esito dell’esame è redatto un verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell’esame. Resta ferma l’autonoma determinazione definitiva e la responsabilità del Consorzio nelle stesse materie.
7. Durante il periodo in cui si svolge l’esame, il Consorzio non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell’esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
ARTICOLO 53
LIBERTA' SINDACALE (STATUTO DEI LAVORATORI)
1. Si estendono, in quanto applicabili, ai dipendenti del Consorzio le norme della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. In particolare si ricorda che:
- il diritto di svolgere attività sindacale è garantito all'interno dei luoghi di lavoro (L.300, art.14);
- i lavoratori hanno diritto di riunione presso la sede di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro (art.20), nei limiti di 10 (dieci) ore annue normalmente retribuite, innalzate dal Consorzio a 12 (dodici);
- i dirigenti sindacali, riconosciuti tali normativamente e numericamente in base alla normativa vigente, hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato nei limiti di un'ora per ogni dipendente (art.19 e 23);
- i dirigenti di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative o convegni di natura sindacale, fino a 8 (otto) giorni all'anno (art.24).
3. Le ore lavorative per gli incontri con il Direttore del Consorzio, con il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente non sono contabilizzate ai fini dei limiti di cui sopra.
ARTICOLO 54
PROVVEDIMENTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il dipendente è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) biasimo scritto;
c) multa per un importo non superiore a quattro ore della retribuzione base;
d) sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a giorni 10;
e) licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo);
f) licenziamento per una causa così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
2. Le sanzioni di cui alla lettera a) b) c) sono erogate dal Direttore del Consorzio.
Le sanzioni di cui alle lettere d) e) f) sono erogate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.
3. I provvedimenti disciplinari vengono applicati senza riguardo all'ordine in cui sono elencati tenendo conto della gravita' della mancanza e della recidività dell'incolpato.
4. In particolare incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale e del biasimo scritto o della multa, a seconda della gravità della infrazione, il dipendente che:
a) non si presenti al lavoro o ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 36
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute fatta salva l'area di responsabilità' del dipendente o lo esegua con negligenza sempreché non procuri un grave danno al Consorzio e la negligenza si contenga entro i limiti tollerabili e non sia da imputare ad imperizia o a disinteresse per il lavoro;
c) in qualunque altro modo trasgredisca ai propri doveri contrattuali sempreché la violazione non comporti, per le caratteristiche oggettive di particolari gravità, la applicazione di pene più grave quali la sospensione od il licenziamento.
5. Incorre nei provvedimenti di licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa il dipendente recidivo, nei termini di due anni, nel commettere infrazioni che comportino l'applicazione della sospensione, quando sia da presumersi la volontà dell'incolpato di non emendarsi, nonché nei casi di ingiurie, vie di fatto, insubordinazione grave nei confronti dei superiori, reati commessi in danno del Consorzio o che siano tali da menomare la dignità e la moralità del dipendente.
6. Per i fatti integranti ipotesi di reato il Consiglio di Amministrazione può sospendere cautelativamente il dipendente, su proposta del Direttore, per il tempo strettamente necessario ad acquisire elementi di prova.
Per la durata di tale sospensione il dipendente conserva il diritto alla retribuzione.
7. Resta in ogni caso in pregiudicato il diritto del Consorzio di agire per il risarcimento del danno anche indipendentemente od in concorrenza con l'esercizio della azione disciplinare.
8. Il testo del presente articolo verrà affisso per estratto in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
ARTICOLO 55
VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
1. A garanzia della corretta, omogenea e tempestiva applicazione, con scadenza annuale, di norma entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti il presente accordo, promuovono una verifica sullo stato di attuazione dell’accordo stesso.
2. Nel caso di conflitti di lavoro, dovrà essere, entro 3 (tre) giorni, avviato un confronto tra il Direttore del Consorzio e le RSUP. Trascorsi 15 (quindici) giorni in assenza di accordo, si farà ricorso all’intervento delle delegazioni stipulanti, alle quali è attribuito il compito di assicurare la corretta gestione degli accordi.
ARTICOLO 56
RINNOVO DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Le trattative per il rinnovo del presente contratto, iniziano almeno 4 (quattro) mesi prima della sua scadenza; in tale occasione verrà verificato, ai fini della difesa del potere di acquisto delle retribuzioni, la corrispondenza tra il tasso di inflazione programmato e l’incremento economico nell’anno in corso.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 37
ALLEGATO 1 CARATTERISTICHE PROFESSIONALI E MANSIONI
Per garantire il pieno svolgimento delle attività del Consorzio ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati
sono individuati profili e livelli professionali afferenti a due distinte aree: tecnica ed amministrativa.
Alla prima afferiscono tutte le attività di tipo operativo e gestionale conseguenti ai compiti istituzionali del Consorzio, alla seconda afferiscono tutte le attività di tipo amministrativo di supporto alle prime ed alla gestione generale del Consorzio.
La destinazione del Personale alle aree tecnica ed amministrativa e la sua collocazione nei profili professionali, a loro volta articolati in livelli, non danno luogo a subordinazione gerarchica tra le due aree. I diversi profili, ed i livelli all'interno di questi, ovvero, costituiscono una distribuzione funzionale del Personale implicante un rapporto di collaborazione permanente tra le aree, i profili ed i livelli, nell'ambito delle competenze professionali individuali e nella logica dell'organizzazione produttiva basata sul lavoro di gruppo.
I livelli in cui si articola ciascuno dei profi li si differenziano relativamente ad un grado diverso di esplicazione della competenza professionale propria a ciascun profilo ed al grado di autonomia e responsabilità professionali, così come definite negli articoli seguenti.
1. Le caratteristiche dei profili professionali, di ognuna delle aree tecnica e amministrativa, sono definite in generale per ogni profilo e a ciascun livello nei successivi commi.
2. Per ogni profilo professionale sono riportati funzioni, compiti e mansioni esemplificativi del profilo stesso, con riferimento alla presente struttura organizzativa ed alle attività svolte dal Consorzio.
3. Il Personale inquadrato in ogni livello successivo di ciascun profilo è in grado di svolgere ed effettivamente svolge in caso di necessità i compiti e le mansioni tipici dei livelli precedenti.
4. I mutamenti in ordine alla struttura organizzativa ed alle attività svolte dal Consorzio, che implichino nuovi e diversi compiti e mansioni, saranno oggetto di confronto con la RSUP.
AREA TECNICA
Operatore Tecnico
In questo profilo è inquadrato il Personale con funzioni tecnico-esecutive in un contesto informatico o di supporto ad esso: si articola nei tre livelli a professionalità crescente 8, 7, 6.
Il Personale inquadrato in questo profilo svolge le attività proprie della qualificazione di mestiere posseduta, anche assistendo le professionalità dei livelli successivi in gruppi di lavoro predefiniti.
LIVELLO 8
Esegue lavori tecnico-manuali qualificati per l'installazione, la manutenzione, la conduzione e la riparazione di impianti, macchine, apparecchiature e strumenti.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell'ambito di istruzioni specifiche e/o predeterminate, ovvero di istruzioni non necessariamente dettagliate inerenti le attività proprie della qualificazione di mestiere, limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro ed al particolare impegno nelle modalità e nei tempi d'esecuzione.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 38
LIVELLO 7
Esegue lavori tecnico-manuali specializzati per l'installazione, la manutenzione, la conduzione e la riparazione di impianti, macchine, apparecchiature e strumenti, verificandone lo stato di efficienza ed assicurandone la regolare funzionalità.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell'ambito di istruzioni generali, ovvero di istruzioni non necessariamente dettagliate inerenti le attività proprie della specializzazione di mestiere, relativamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro ed al particolare impegno nelle modalità e nei tempi d'esecuzione.
LIVELLO 6
È addetto agli interventi tecnico-manuali specializzati di installazione, manutenzione, conduzione e riparazione di impianti, macchine, apparecchiature e strumenti, più o meno direttamente operati. Sorveglia l'efficienza e l'efficacia dei lavori eseguiti nell'ambito del proprio campo di intervento tecnico, ne cura l'organizzazione.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell'ambito di istruzioni di massima, riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro, secondo modalità e tempi ottimali, alla supervisione sugli interventi realizzati ed al riscontro dei risultati conseguiti.
Tecnico informatico
In questo profilo è inquadrato il Personale con funzioni tecnico-operative, di tipo esecutivo o di concetto, in ambito informatico: si articola nei tre livelli a professionalità crescente 6, 5, 4.
Il Personale inquadrato in questo profilo esegue in modo autonomo lavori tecnico-manuali specializzati per l'installazione, la manutenzione, la conduzione e la riparazione di impianti, macchine, apparecchiature, strumenti e per la corretta esecuzione delle procedure in esercizio sui calcolatori.
Svolge le attività tecnico-operative proprie della professionalità posseduta, autonomamente o in collaborazione con le altre professionalità in gruppi di lavoro predefiniti.
Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni cui è addetto.
È responsabile del normale funzionamento e della manutenzione ordinaria degli impianti e delle apparecchiature a lui affidate.
Organizza e cura l'elaborazione dei programmi.
LIVELLO 6
Interpreta le istruzioni operative ed effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo, allo scopo di accertare l'esattezza delle elaborazioni eseguite.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell'ambito di istruzioni di massima, riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro, secondo modalità e tempi ottimali, alla supervisione sugli interventi realizzati ed al riscontro dei risultati conseguiti.
LIVELLO 5
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 39
Interpreta le istruzioni operative scegliendo i metodi, le procedure e gli standard più adatti al loro espletamento.
Effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo, allo scopo di accertare l'esattezza delle elaborazioni eseguite.
Sorveglia l'esecuzione dei lavori, ne riscontra i risultati ed opera per soddisfare gli obiettivi di tempo e qualità, nell'ambito dei compiti assegnati, utilizzando strumenti, metodologie e/o apparecchi disponibili.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell'ambito di istruzioni di massima, riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro, secondo modalità e tempi ottimali, alla supervisione sugli interventi realizzati ed al riscontro dei risultati conseguiti.
LIVELLO 4
Interpreta le istruzioni operative scegliendo i metodi, le procedure e gli standard più adatti al loro espletamento, anche in relazione agli obiettivi di tempo e qualità indicati nelle istruzioni ricevute.
Sorveglia l'esecuzione dei lavori, ne riscontra i risultati ed opera per soddisfare gli obiettivi di tempo e qualità, nell'ambito dei compiti assegnati, utilizzando strumenti, metodologie e/o apparecchi disponibili.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell'ambito di istruzioni di massima, riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro, secondo modalità e tempi ottimali, alla supervisione sugli interventi realizzati ed al riscontro dei risultati conseguiti.
Esperto Informatico
In questo profilo è inquadrato il Personale con funzioni tecniche di tipo esecutivo o di concetto, in ambito informatico: si articola nei tre livelli a professionalità crescente 4, 3, 2.
Il Personale inquadrato in questo profilo ha una conoscenza tecnica sia pratica che teorica degli strumenti e delle metodologie proprie dell'informatica.
Collabora con le altre professionalità in gruppi di lavoro predefiniti ovvero autonomamente organizzati. Opera con ampia autonomia nell'ambito delle direttive ricevute, relativamente alla complessità del lavoro.
È in grado di scegliere adeguatamente gli apparecchi, i metodi, le procedure e gli standard utilizzabili allo scopo di espletare nel modo più efficiente le direttive ricevute.
Sorveglia la gestione tecnica delle apparecchiature consortili.
Cura le attività volte al mantenimento e al miglioramento della produzione e all'ampliamento dell'utilizzazione dei sistemi di elaborazione nell'ambito delle direttive ricevute.
Redige i documenti di analisi, cura la programmazione e la relativa documentazione;
LIVELLO 4
Procede all'installazione ed alla manutenzione di procedure, librerie, archivi. Realizza presentazioni e corsi già strutturati relativi all'hardware ed al software.
Assiste gli utilizzatori nell'uso corretto di programmi, procedure e sistemi informatici.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell'ambito di istruzioni di massima, riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro, secondo modalità e tempi ottimali, alla supervisione sugli interventi realizzati ed al riscontro dei risultati conseguiti.
LIVELLO 3
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 40
Cura l’analisi e collabora alla realizzazione tecnica di procedure, librerie, archivi. Cura la gestione dei sistemi (calcolatori e reti) e degli archivi.
Sceglie gli strumenti ed i metodi più adatti al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in relazione a criteri di tempo, costo, qualità e prestazioni.
Assiste gli utilizzatori nell'uso più efficiente dei programmi, delle procedure e dei sistemi informatici di cui ha competenza.
Struttura e conduce corsi e presentazioni relativi all'hardware ed al software.
Esegue lavori che richiedono un approccio di tipo teorico per la soluzione di problemi tecnici.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Riferita alle attività svolte ed ai relativi risultati, incluse le decisioni tecniche comprese nella sua specializzazione o responsabilità di progetto.
LIVELLO 2
È responsabile di specifiche aree di attività.
Assiste gli utilizzatori anche negli aspetti organizzativi e teorici per il miglior utilizzo dei sistemi informatici in cui è specializzato.
Cura la progettazione e lo sviluppo, singolarmente o come guida funzionale del gruppo cui è preposto, di sistemi informatici centralizzati e distribuiti, sia per gli aspetti relativi all’hardware che per il software di base e applicativo, i sistemi di rete, la sicurezza e l'integrità dei dati, secondo la propria specializzazione.
Nelle attività rivolte al conseguimento degli obiettivi affidatigli individua le soluzioni ottimali.
Xxxxxxx a determinare le scelte tecniche aziendali e a fornire consulenza come esperto in campi di alta specializzazione informatica. Prepara, organizza ed effettua corsi e presentazioni di contenuto tecnico con aspetti anche originali.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Riferita all’attività svolta ed ai relativi risultati, alle caratteristiche dell'opera realizzata ed al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani di lavoro.
Tecnologo Coordinatore
In questo profilo è inquadrato il Personale con funzioni tecniche di tipo organizzativo: si articola nei due livelli a professionalità crescente 2, 1.
Il Personale inquadrato in questo profilo svolge prevalentemente attività di organizzazione del Personale tecnico e di coordinamento dei gruppi di lavoro in ambito informatico.
Controlla e supervisiona progetti, attività e servizi di carattere anche interdisciplinare.
Quando è necessario sostituisce il Dirigente nel presentare i compiti e le finalità del Consorzio al mondo esterno.
LIVELLO 2
Svolge attività di consulenza specializzata.
Gestisce i piani di attività a lui affidati; collabora alla pianificazione dell’attività del consorzio.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell’ambito degli indirizzi dirigenziali, per piani di attività e obiettivi generali.
LIVELLO 1
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 41
Cura la gestione dei piani di lavoro per il raggiungimento di obiettivi di produzione e qualità del Consorzio. Attua gli interventi atti a migliorare l’organizzazione del lavoro e ne controlla il regolare svolgimento ed il raggiungimento degli obiettivi.
Collabora nella formulazione di strategie informatiche nell’ambito delle attività di settori importanti del Consorzio nel suo complesso.
Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell’ambito degli indirizzi dirigenziali, riferita al conseguimento degli obiettivi affidatigli ed al rispetto dei tempi programmati.
AREA AMMINISTRATIVA
Ausiliario
In questo profilo è inquadrato il personale che svolge funzioni ausiliarie alle attività lavorative di tutto il personale. Esso si articola su due livelli: 9. 8.
LIVELLO 9
Esegue compiti di manovalanza e commissioni in e fuori sede.
Provvede all’immagazzinaggio, alla spedizione, alla consegna di materiali e generi vari ed ai relativi trasporti. È addetto alla guida di autoveicoli e ne controlla lo stato di efficienza, provvedendo alle eventuali riparazioni con le attrezzature ed i mezzi tecnici in dotazione.
Svolge servizio al centralino telefonico.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell’ambito di istruzioni predeterminate limitate alla corretta esecuzione del lavoro.
LIVELLO 8
Provvede alla manutenzione ordinaria e minuta della sede e degli arredi.
E’ addetto alle funzioni logistiche e per la manutenzione dei locali del Consorzio. Cura i rapporti con i fornitori di materiali e servizi.
Svolge servizio alle macchine fotoriproduttrici e di trattamento carta, e ne cura la manutenzione.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell’ambito di istruzioni predeterminate limitate alla corretta esecuzione del lavoro.
Operatore amministrativo
In questo profilo è inquadrato il personale che ricopre un ruolo di impiegato amministrativo esecutivo. Esso si articola su 3 livelli: 8, 7, 6.
LIVELLO 8
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 42
Svolge servizio di supplenza al centralino e mansioni di dattilografia anche con l’uso di apparecchiature elettroniche.
Coadiuva il personale di amministrazione di profilo superiore nelle operazioni e nelle pratiche relative alla contabilità, anche con l’uso di apparecchiature elettroniche e di programmi applicativi specifici.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell’ambito di istruzioni predeterminate limitate alla corretta esecuzione del lavoro nell’ambito delle istruzioni ricevute.
LIVELLO 7
Svolge servizio di supplenza al centralino e mansioni di dattilografia anche con l’uso di apparecchiature elettroniche.
Provvede a tutte le operazioni di ricezione, smistamento, preparazione di corrispondenza, plichi e documentazione varia.
Coadiuva il personale di amministrazione di profilo superiore nelle operazioni e nelle pratiche relative alla contabilità, anche con l’uso di apparecchiature elettroniche e di programmi applicativi specifici.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell’ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate, limitatamente alla corretta esecuzione del lavoro.
LIVELLO 6
Provvede a tutte le operazioni di ricezione, smistamento, preparazione di corrispondenza, plichi e documentazione varia.
Coadiuva il personale di amministrazione di profilo superiore nelle operazioni e nelle pratiche relative alla contabilità, anche con l’uso di apparecchiature elettroniche e di programmi applicativi specifici.
Svolge le attività previste dal profilo con compiti esecutivi assegnati in via generale, in modo organizzato, utilizza correntemente e con piena capacità sistemi di automazione d’ufficio e trascrive anche testi in lingua straniera.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell’ambito di istruzioni di massima relativamente ai risultati ottenuti.
Collaboratore amministrativo
In questo profilo è inquadrato il personale che ricopre un ruolo di impiegato amministrativo professionalmente formato. Esso si articola su 4 livelli: 6, 5, 4, 3.
LIVELLO 6
Svolge attività ausiliarie ai livelli superiori dello stesso profilo utilizzando le procedure specifiche dell’ufficio amministrativo, nonché gli strumenti informatici d’automazione.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell’ambito di istruzioni di massima relativamente ai risultati ottenuti.
LIVELLO 5
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 43
Svolge attività ausiliarie ai livelli superiori dello stesso profilo utilizzando le procedure specifiche dell’ufficio amministrativo, nonché gli strumenti informatici d’automazione.
Svolge attività di segreteria e protocollazione.
Svolge attività istruttoria e di revisione di atti e provvedimenti.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell’ambito di istruzioni di massima e generali relativamente ai risultati ottenuti.
LIVELLO 4
Cura la tenuta di registri e libri contabili.
Predispone gli atti amministrativi e contabili per i quali sono richieste conoscenze specifiche ed esperienza per l’espletamento completo del lavoro. In particolare cura l’istruttoria degli atti relativi alla preparazione del bilancio; le procedure complete per l’amministrazione del personale con gli aggiornamenti derivanti da modifiche normative, contrattuali, contributive e fiscali; i servizi di cassa e di economato, utilizzando correntemente e con piena capacità sistemi di automazione d’ufficio.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell’ambito di istruzioni di massima e generali relativamente ai risultati ottenuti.
LIVELLO 3
Coordina le attività di carattere amministrativo e provvede alla loro impostazione, anche per l’adozione di strumenti e procedure informatizzate, redige piani di lavoro e individua metodologie innovative nell’ambito delle norme generali previste dai regolamenti di amministrazione e contabilità.
Sfera di autonomia e grado di responsabilità
Nell’ambito di indirizzi dirigenziali, relativamente al conseguimento degli obiettivi.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 44
ALLEGATO 2
CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI INCENTIVAZIONE
Questo allegato descrive, in accordo con l'articolo 25 Bis (PREMIO DI INCENTIVAZIONE) del presente Contratto di lavoro del personale dipendente del CILEA, le modalità operative per l'assegnazione del premio di incentivazione.
1. Il fondo complessivo di incentivazione deve essere sempre completamente distribuito, suddiviso in tre classi di premio, con le seguenti regole e ripartizioni percentuali:
a. Classe massima: una mensilità, attribuibile per non più del 50% del totale del fondo di incentivazione per l'anno corrente.
b. Classe media: mezza mensilità, attribuibile per il 40% del totale del fondo di incentivazione per l'anno corrente, più l'eventuale avanzo non distribuibile di cui al precedente punto 1.a.
c. Classe minima: € 300, attribuibile per il 10% del totale del fondo di incentivazione per l'anno corrente, più l'eventuale avanzo non distribuibile di cui al precedente punto 1.b.
d. Tutte le classi di premio sono commisurate all'eventuale fruizione del lavoro a tempo parziale, per come indicato dall'Articolo 9 (LAVORO A TEMPO PARZIALE) del presente Contratto di lavoro.
e. L'eventuale avanzo non distribuibile, verrà riportato sul fondo dell'anno successivo.
2. Il periodo temporale valutato per l'assegnazione del premio è, di norma, di dodici mesi dal 1 gennaio al 31 dicembre.
3. La valutazione del dipendente avverrà, di norma, tra il primo gennaio e il 31 marzo, dell'anno successivo al periodo di valutazione di cui al precedente punto 2 del presente allegato.
4. L'attribuzione del premio avverrà, di norma, nel mese di luglio dell'anno successivo al periodo di valutazione di cui al punto 2 del presente allegato.
5. Gli unici aspetti preclusivi all'assegnazione del premio saranno:
a. L'attribuzione, nel solo periodo temporale esaminato per la valutazione, di multa o provvedimento disciplinare più grave.
b. Periodo di effettiva attività lavorativa inferiore a metà del periodo temporale valutato, di cui al precedente punto 2.
6. Gli unici aspetti del lavoro svolto da valutare per l'assegnazione del premio saranno:
a. Qualità
b. Produttività
c. Novità
d. Complessità
e. Precisione
f. Livello di responsabilità
g. Soddisfazione del cliente
h. Efficienza del lavoro di gruppo
i. Raggiungimento degli obiettivi pianificati
7. Per ogni dipendente verrà creata una scheda compilata tramite colloquio personale del dipendente con i coordinatori di riferimento di ognuna delle unità operative per le quali egli svolge attività lavorativa. Successivamente, il dirigente del dipartimento di afferenza del dipendente preparerà la scheda finale per ogni dipendente, quale compendio di tutte le schede compilate, costruita in armonia con el direttive di valutazione della Direzione e tramite colloqui con tutti i coordinatori del dipendente.
Al dipendente sarà sottoposta per presa conoscenza la propria scheda finale (v. punto 8.d).
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 45
8. Il modello, unico, di scheda è riportato al punto 12 del presente allegato ed è così composto:
a. La prima pagina riassume i dati personali del valutato ed il nome del valutatore; contiene inoltre la descrizione degli obiettivi assegnati e raggiunti nell'anno e previsti per il successivo. L'ultima parte della pagina contiene la Valutazione complessiva delle quattro aree e la Valutazione di sintesi complessiva, unico valore da utilizzare per l'eventuale attribuzione del premio.
b. Le due pagine centrali sono divise in quattro aree di valutazione:
1. Area delle conoscenze
2. Area delle attività
3. Area delle capacità
4. Area delle relazioni
c. I punti 3.e e 3.f dell'Area n°3 delle capacità (si veda il punto 12 del presente allegato) non vanno compilati ove non applicabili al dipendente valutato.
d. L'ultima pagina contiene due aree per i commenti, rispettivamente del valutato e del valutatore, oltre a data di compilazione della scheda e firma di entrambi.
9. Le modalità di compilazione della scheda sono le seguenti:
a. Per ognuna delle voci presenti in ciascuna area, il valutatore avrà a disposizione quattro possibili "voti" rappresentati dai seguenti valori numerici tra parentesi quadre:
1. [-1] indicante "al di sotto delle aspettative"
2. [0] indicante "conforme alle aspettative"
3. [+1] indicante "superiore alle aspettative"
4. [+2] indicante "molto superiore alle aspettative"
b. Nel campo Valutazione dell'area andrà indicata la media della somma algebrica delle valutazioni della stessa, con la possibilità di aggiungere eventuali commenti descrittivi. Per l'area n°3 (Area delle capacità), e solo per essa, l'eventuale non compilazione dei punti 3.e e 3.f (per come indicato al punto
8.c del presente allegato) influenzerà opportunamente il calcolo di tale media.
c. Il valore della Valutazione dell'area andrà riportato alla voce Valutazione data, presente nella prima pagina della scheda; questo, moltiplicato per il relativo Peso, formerà il Totale per area.
d. I pesi, a discrezione del valutatore, potranno assumere solo i seguenti tre valori, con eventualmente le limitazioni indicate tra parentesi:
1. 0.7 (attribuibile al più ad una valutazione su quattro) 2. 0.9
3. 1.0 (attribuibile almeno ad una valutazione su quattro)
e. La Valutazione di sintesi complessiva verrà formata tramite la somma dei Totali per area, divisa per la somma dei pesi (equivalente alla media pesata delle Valutazioni date). Il numero ottenuto, eventualmente frazionario, sarà compreso in ogni caso tra i valori -1 e +2.
f. La Valutazione di sintesi complessiva della scheda finale del dipendente, arrotondata alla terza cifra decimale, sarà la base per l'eventuale attribuzione del premio di incentivazione. Si consegue l’idoneità ai premi secondo la seguente regola:
• Valutazione di sintesi complessiva maggiore di 1.4: premio di categoria massima;
• Valutazione di sintesi complessiva maggiore di 0.7: premio di categoria intermedia;
• Valutazione di sintesi complessiva maggiore di 0: premio di categoria minima.
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 46
10. Procedura per l’attribuzione del premio.
a) In ogni tornata di valutazione, ad ogni dipendente viene assegnato un punteggio complessivo personale pari al valore della valutazione di sintesi complessiva di cui al precedente punto 9.f moltiplicato per 1000, cui si aggiunge il punteggio storico personale.
b) Nel rispetto dell’idoneità conseguita nella tornata di valutazione di cui al punto 9.f, nell’ordine della graduatoria dei punteggi complessivi personali, i premi sono attribuiti fino alla capienza della quota del fondo secondo la ripartizione di cui al punto 1.
c) Nel caso di effettiva attribuzione dei premi i punteggi complessivi personali vengono decurtati secondo la seguente regola:
▪ premio di categoria massima: 1400 punti;
▪ premio di categoria intermedia: 700 punti;
▪ premio di categoria minima: 0 punti;
Il punteggio rimanente costituisce il punteggio storico personale e viene mantenuto per le successive tornate di valutazione.
10 bis. Norma transitoria. Al fine di giungere alla corretta definizione dei periodi di valutazione ed attribuzione dei premi, a parziale deroga del punto 2 del presente allegato, il periodo di valutazione per la distribuzione del premio del mese di luglio 2002 è ridotto al solo 2° semestre 2001.
Tale norma avrà effetto solo fino all'attribuzione effettiva del premio relativo al periodo valutato 1/7/2001 - 31/12/2001, dopo il quale si intenderà automaticamente decaduta.
10 ter. Norma transitoria. Al fine di costituire i punteggi storici personali, nella tornata di valutazione relativa all'anno 2001, si terrà conto dell'attribuzione dei premi erogati a settembre 2001, secondo la procedura descritta al precedente punto 10.
11. Parte integrante del presente allegato è un modello Excel, in formato elettronico, fornito in aiuto alla compilazione della scheda di cui al precedente punto 7.
12. Facsimile di SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 47
ALLEGATO 3
CRITERI E XXXXXXXX’ DI UTILIZZO DEL RAPPORTO TECNICO
Questo allegato descrive, in accordo con l'articolo 51 (QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE), in particolare al comma 5, del presente Contratto di lavoro del personale dipendente del CILEA, le modalità operative per l’utilizzo dell’archivio dei Rapporti Tecnici ai fine della certificazione formativa e professionale del singolo dipendente.
Ogni singolo dipendente è tenuto a depositare presso l’archivio dei Rapporti Tecnici, presso la segreteria tecnica, adeguata documentazione, d’utente, tecnica e divulgativa, sulle attività svolte.
La registrazione dei rapporti segue le norme stabilite nel comunicato 6/81 e successive modifiche.
L’archivio dovrà gestire una chiave di ricerca per autore in modo tale da permettere l’accesso ed il controllo del deposito ad ogni singolo dipendente.
L’archivio sarà suddiviso anche per le seguenti categorie: RT Documentazione tecnica di progetto
RMP Manuale d’uso di prodotto
RCC Comunicazione a convegni, presentazioni e seminari RST Dimostrazioni e servizi multimediali
RP Articoli – pubblicazioni
RCI Corsi interni (discenti e docenti) RCE Corsi esterni (discenti e docenti)
CILEA - Contratto di lavoro del personale dipendente - 2004-2005 ** testo approvato ** pag. 48