Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole notevo- le inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività all’attività produttiva, alla organizzazione all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − - la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamentialleva- menti; − - la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione dell’organizzazio- ne aziendale; − - la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − - l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative coope- rative di servizio; − - l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro en- tro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto ri- spetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 del presente contrattoContrat- to. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio all’ope- raio a mezzo raccomandata a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria pro- pria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimentocomponi- mento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge Legge n. 108 del 90, le /90,le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato opta- to per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Samples: Interprovincial Agricultural Workers and Floriculture Contract
Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − – le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − – la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − – la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − – la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − – l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − – l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento inadem- pimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − • le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − • la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − • la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − • la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − • l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − • l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini ter- mini di preavviso di cui all’art. 74 76 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione organizza- zione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 8789, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 76 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 8789, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − - la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 43 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a. r. A.R. e contenere i motivi che lo hanno determinato. I licenziamenti per giustificato motivo saranno comunicati anche al delegato, o in assenza alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, ed esaminati, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, dall’Osservatorio di cui all’art. 3 del presente contratto. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 8787 del CCNL, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 Rappresenta giustificato motivo di licenziamento la maturazione del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia o il raggiungimento del 65° anno di età. Le leggi 604 del 15 luglio 1966 e 300 del 20 maggio 1970, per quanto riguarda il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, vengono estese ed applicate in possesso tutte le aziende agricole a prescindere dal numero dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54dipendenti.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio dell’impiegato ovvero da ragioni inerenti all'attività l’attività produttiva, alla la organizzazione del lavoro ed al il regolare funzionamento di esseessa. Costituiscono giustificato motivo, quali: − ad esempio:
1) la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) le ripetute assenze ingiustificate e ripetute non giustificate;
3) la trasformazione dell’azienda con notevole frequenza; − la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − la radicale modifica degli ordinamenti indirizzi colturali o della organizzazione aziendale; − tecnici che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro con le mansioni sino ad allora svolte dall’impiegato;
4) la cessazione dell’attività agricola aziendale o la cessazione dell’attività agri- cola per fine contratto di affitto gestione d’impresa;
5) la consistente riduzione dell’attività aziendale, salvo il caso di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventiutiliz- zazione dell’impiegato in altre mansioni dallo stesso accettate. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimentolettera raccomandata. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, comma 2 della cit. legge n. 108 del 90108/1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti con- fronti degli operai impiegati aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che questi impiegati non abbiano optato eser- citato l’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 D.L. 22.12.1982 n. 791, convertito, con modificazioni, con la nella legge 26.2.1982 n. 54. Nel caso di liquidazione di società, di cooperative, ecc. di regola l’im- piegato viene trattenuto in servizio sino al termine della liquidazione stessa. Il licenziamento deve essere, contestualmente, comunicato all’ENPAIA.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli
Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio del lavoratore, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttival’attività, alla organizzazione l’organizzazione del lavoro ed al o il regolare funzionamento di esseessi, quali: − le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamentidell’attività; − la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione dell’attività ovvero dell’organizzazione aziendale; − la revoca o la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rusticoanticipata dell’appalto; − l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione esercizio dell’attività e a cooperative di servizio; − l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 44 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa e sia che intervenga per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio al lavoratore a mezzo raccomandata a. r. con avviso di ricevimento e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio Il lavoratore che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con secondo le modalità e le procedure previste dall’artall’art. 8754, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della dalla legge n. 108 del 90108/90 citata, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai dei lavoratori aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed e in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che gli stessi non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertitoconvertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività all’attività produttiva, alla organizzazione all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − - la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − - la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione dell’organizzazione aziendale; − - la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − - l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − - l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 del presente contrattoContratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge Legge n. 108 del 90, le /90,le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Samples: Interprovincial Agricultural and Floricultural Workers Contract
Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio dell'operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − - la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − - la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − - la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − - l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − - l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 71 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a. r. A.R. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 8783, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90108/1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 D.L. 22/12/1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 26/2/1982 n. 54.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Giustificato motivo. Il licenziamento per Si ha giustificato motivo è determinato da di licenziamento qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio del prestatore di lavoro, ovvero da in presenza di ragioni inerenti all'attività all’attività produttiva, alla organizzazione all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventiesso. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 69 del presente contrattoCCNL del 6 luglio 2006. Costituiscono giustificato motivo ad esempio: • il compimento del 65°anno di età da parte dei lav oratori già pensionati; • la cessazione dell’attività aziendale. In caso di trapasso di azienda il licenziamento opererà solo nei • confronti dei lavoratori che non potranno essere confermati dal subentrante in relazione al fabbisogno di manodopera che la famiglia dello stesso può fornire; • la riduzione del patrimonio zootecnico e della superficie aziendale; • la modifica degli ordinamenti culturali, dell’organizzazione aziendale e degli allevamenti; • l’adesione dell’impresa a forme associative di conduzione o cooperative dì servizio, sempreché la manodopera eccedente non trovi possibilità di inserimento del nuovo assetto aziendale associato; l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta ed il rientro di unità lavorative limitatamente a familiari entro il 2°gr ado, anche se non conviventi. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo di raccomandata a. r. R.R. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che Per quanto non espressamente disciplinato, in materia, nel presente Contratto si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento. fa riferimento al CCNL del 6 luglio 2006 Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della comma 2,della cit. legge n. 108 del 901990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 DL 22/12/81 n. 791, convertito, convertito con modificazioni, con la modificazioni dalla legge 26.2.1982 26/02/82 n. 54.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio dell'operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − - la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − - la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − - la cessazione dell’attività dell'attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa - l'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento - l'incremento del nucleo familiare dell’imprenditore dell'imprenditore per l’aggiunta l'aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’artall'art. 74 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio all'operaio a mezzo raccomandata a. r. a.r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione Organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’artdall'art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’artdall'art. 4, c. comma 2, della legge cit. L. n. 108 del 90108/1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’artdell'art. 6 del d.l. 22.12.1981 D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, convertito con modificazioni, con la legge 26.2.1982 26 febbraio 1982, n. 54.
Art. 73 (Dimissioni per giusta causa)
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio del!' operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività l' attività produttiva, alla l' organizzazione del lavoro ed al il regolare funzionamento di esse, quali: − le -le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − la -la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − la -la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − la -la cessazione dell’attività della attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa -l' adesione dell' impresa a forme associate di conduzione e cooperative Cooperative di servizio; − l’incremento -l' incremento del nucleo familiare dell’imprenditore dell' imprenditore per l’aggiunta l' aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’artall' art. 74 47 del presente contrattoC.C.I.P.L. . Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio all' operaio a mezzo lettera raccomandata a. r. A.R. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio L' operaio che si ritenga leso nei suoi diritti propri diritti, potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale sindacale, la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87del vigente C.C.N.L., esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’artdall' art. 4, c. comma 2, della citata legge n. n° 108 del 90de11990 e successive modifiche, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che sempreché non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’artdell' art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. D.L. 22- 12-1981 no 791, convertito, convertito con modificazioni, con la dalla legge 26.2.1982 n. 26 febbraio 1982 n° 54.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio dell'operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − - la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − - la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − - la cessazione dell’attività dell'attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa - l'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento - l'incremento del nucleo familiare dell’imprenditore dell'imprenditore per l’aggiunta l'aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’artall'art. 74 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio all'operaio a mezzo raccomandata a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’artdall'art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’artdall'art. 4, c. e. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’artdell'art. 6 del d.l. D.L. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio dell'operaio, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − - la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − - la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − - la cessazione dell’attività dell'attività agricola per fine contratto o di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa - l'adesione dell'impresa a forme associate di dì conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento - l'incremento del nucleo familiare dell’imprenditore dell'imprenditore per l’aggiunta od l'aggiunta ed il rientro di unità lavorative di lavoro attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 del presente contrattostabiliti dal c.c.n.l. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio all'operaio a mezzo raccomandata a. r. A.R. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione Organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’artdall'art. 8753, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del La presente articolo disciplina non si applicano nei confronti degli applica agli operai aventi in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionisticivecchiaia, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’artsalvo quanto previsto dall'art. 6 del d.l. 22.12.1981 D.L. 22 dicembre 1981, n. 791791 convertito nella legge 26 febbraio 1982, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54, per i lavoratori che vogliono continuare a prestare la loro opera sino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile e, comunque, non oltre il compimento del 65 anno di età.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per Si ha giustificato motivo è determinato da di licenziamento qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio del prestatore di lavoro, ovvero da in presenza di ragioni inerenti all'attività all’attività produttiva, alla organizzazione all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventiesso. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 del presente contrattoCCNL del 22 ottobre 2014. Costituiscono giustificato motivo ad esempio: • il compimento del 65° anno di età da parte dei lavoratori già pensionati; • la cessazione dell’attività aziendale. In caso di trapasso di azienda il licenziamento opererà solo nei confronti dei lavoratori che non potranno essere confermati dal subentrante in relazione al fabbisogno di manodopera che la famiglia dello stesso può fornire; • la riduzione del patrimonio zootecnico e della superficie aziendale; • la modifica degli ordinamenti culturali, dell’organizzazione aziendale e degli allevamenti; • l’adesione dell’impresa a forme associative di conduzione o cooperative dì servizio, sempreché la manodopera eccedente non trovi possibilità di inserimento del nuovo assetto aziendale associato; • l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta ed il rientro di unità lavorative limitatamente a familiari entro il 2° grado, anche se non conviventi. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo di raccomandata a. r. R.R. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che Per quanto non espressamente disciplinato, in materia, nel presente Contratto si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimentofa riferimento al CCNL del 22 ottobre 2014. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della comma 2,della cit. legge n. 108 del 901990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 DL 22/12/81 n. 791, convertito, convertito con modificazioni, con la modificazioni dalla legge 26.2.1982 26/02/82 n. 54.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio dell'operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − - la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − - la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − - la cessazione dell’attività dell'attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa - l'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento - l'incremento del nucleo familiare dell’imprenditore dell'imprenditore per l’aggiunta l'aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’artall'art. 74 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio all'operaio a mezzo raccomandata a. r. a.r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione Organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’artdall'art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’artdall'art. 4, c. comma 2, della legge L. n. 108 del 90108/1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’artdell'art. 6 del d.l. 22.12.1981 D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, convertito con modificazioni, con la legge 26.2.1982 26 febbraio 1982, n. 54.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento inadempi- mento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività all’at- tività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − • le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − • la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − • la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − • la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − • l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − • l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato giu- stificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a. r. e contenere con- tenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione organizza- zione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio dell‟operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − la cessazione dell’attività dell‟attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; − l’adesione dell’impresa l‟adesione dell‟impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − l’incremento l‟incremento del nucleo familiare dell’imprenditore dell‟imprenditore per l’aggiunta l‟aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’artall‟art. 74 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio all‟operaio a mezzo raccomandata a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio L‟operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’artdall‟art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’artdall‟art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’artdell‟art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio del lavoratore, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttival’attività, alla organizzazione l’organizzazione del lavoro ed al o il regolare funzionamento di esseessi, quali: − - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − - la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamentidell’attività; − - la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione dell’attività ovvero dell’organizzazione aziendale; − - la revoca o la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rusticoanticipata dell’appalto; − - l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione esercizio dell’attività e a cooperative di servizio; − l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 38 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa e sia che intervenga per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio al lavoratore a mezzo raccomandata a. r. con avviso di ricevimento e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio Il lavoratore che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con secondo le modalità e le procedure previste dall’artall’art. 8748, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della dalla legge n. 108 del 90108/90 citata, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai dei lavoratori aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed e in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che gli stessi non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertitoconvertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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Giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento ina- dempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni ra- gioni inerenti all'attività all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: − - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; − - la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; − - la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; − - la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rusticoru- stico; − - l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; − - l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata raccoman- data a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione orga- nizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai ope- rai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionisticipen- sionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazionixxxx- ficazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
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