Fondo di previdenza complementare Clausole campione

Fondo di previdenza complementare. 1. I dipendenti ai quali si applica il presente contratto collettivo sono destinatari del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i dipendenti delle Aziende di Telecomunicazione TELEMACO secondo quanto previsto dalla regolamentazione del Fondo medesimo.
Fondo di previdenza complementare. E’ intenzione delle Parti individuare di comune accordo un “Fondo di Previdenza Complementare” a cui aderire e nel quale far confluire il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che vorranno aderire. Il contributo a carico della Associazione non potrà superare l’1% degli elementi retributivi ai fini del calcolo del TFR con la decorrenza prevista dalla legge.
Fondo di previdenza complementare. Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo. Possono iscriversi ad Agrifondo tutti i quadri e gli impiegati cui si applica il presente CCNL. La contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore (Allegato “I”, Accordo del 25 gennaio 2010 su contribuzione Agrifondo). A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla scadenza del presente contratto (31 dicembre 2023), è istituito, in via sperimentale, un contri- buto aggiuntivo a carico dei datori di lavoro pari a 10 euro mensili per ciascun quadro e impiegato, da versare ad Agrifondo. Per i quadri e gli impiegati iscritti ad Agrifondo al 1° gennaio 2022 tale contributo è da considerarsi aggiuntivo a quello attualmente previ- sto a carico del datore di lavoro. Per i quadri ed impiegati che non risultino iscritti ad Agrifondo alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. Con separato accordo da stipularsi entro il 31 marzo 2022, previo confronto con le Autorità vigilanti, le Parti definiscono le modalità e i tempi di versamento del predetto contributo, che può essere effettuato esclusivamente in favore di Agrifondo8. Il contributo in questione è finalizzato a rilanciare il fondo di previ- denza complementare Agrifondo e la sua operatività è subordinata alla verifica del progetto da parte delle autorità vigilanti; in caso di mancata validazione del progetto, il relativo importo pari a 10 euro mensili sarà destinato ad incremento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Fondo di previdenza complementare. Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo. Possono iscriversi ad Agrifondo tutti i quadri e gli impiegati cui si applica il presente CCNL. La contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore (Allegato “D”, Accordo del 25 gennaio 2010).
Fondo di previdenza complementare. Le Parti condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa, si impegnano a costituire (attraverso l’Ente bilaterale EBILAV) un Fondo di previdenza complementare ovvero ad aderire ad un Fondo già costituito.
Fondo di previdenza complementare. E' stato istituito in data 21 dicembre 1987 il Fondo di Previdenza Complementare per i medici dipendenti, a tempo indeterminato o deter- minato superiore a 4 mesi, delle Istituzioni sanitarie private (Fondo Pensione CAIMOP), regolato dallo Statuto e dal Regolamento di attua- zione che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente CCNL.
Fondo di previdenza complementare. Premesso che PREVICOOPER è il Fondo di previdenza complementa- re, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996, (vedi Statuto del Fondo – Allegato n. 5) destinato ai lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota as- sociativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati: - dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05%% della retribu- zione utile per il computo del TFR; - dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.
Fondo di previdenza complementare. Xxxxx Xxxx . .
Fondo di previdenza complementare. Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo. del lavoratore (Allegato "D", accordo del 25 gennaio 2010).
Fondo di previdenza complementare. 50 TITOLO X