Malattie e infortuni Clausole campione

Malattie e infortuni. In caso di assenza per malattia o infortunio, accertato, l'Azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova per: a) mesi 6 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni;
Malattie e infortuni. 1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova per: 8 12 15 18 a) fino a 5 anni
Malattie e infortuni. 1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per: a) fino a 5 anni b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni e) oltre i 20 anni e fino a 25 anni
Malattie e infortuni. 1. In caso di assenza per malattia od infortunio accertati, l’azienda con- serva il posto e l’intero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per: a) mesi 6 se l’anzianità non sia superiore a 5 anni; b) mesi 8 se l’anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni; c) mesi 12 se l’anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni; d) mesi 15 se l’anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni; e) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni; f) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 25 anni. 2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere cal- colati dall’azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo gior- no di assenza considerato. a) mesi 8 se l’anzianità non sia superiore a 5 anni b) mesi 10 se l’anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni c) mesi 14 se l’anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni d) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni e) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni f) mesi 24 se l’anzianità sia superiore a 25 anni. 3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trat- tamento meno favorevole di quello stabilito dal Regio Decreto Legge 13 novembre 1924, n. 1825 secondo la comune interpretazione ripor- tata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo. 4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. 5. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi. 6. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente sia en- trato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vec- chiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data; se la malattia inizia suc- cessivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. 7. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i li- miti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio presta- to, salvo quanto disposto in tema di xxxxx. 8. In caso di asse...
Malattie e infortuni. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova per: fino a 5 anni 6 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 8 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 12 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 15 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 18 oltre i 25 anni 22 I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti: fino a 5 anni 8 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 10 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 14 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 18 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 22 oltre i 25 anni 24 In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’impresa con deduzione di tutte le somme che il lavoratore/lavoratrice ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli c...
Malattie e infortuni. (Malattia)
Malattie e infortuni. Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fni dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.
Malattie e infortuni. Il fenomeno delle assenze per malattia si è incrementato del 22 per cento (78.654 casi contro i 64.449 del 2021), in relazione agli ulteriori episodi di contagio da coronavirus. Le giornate di lavoro perse nell’anno si attestano a 15,7 pro/capite (15,3 nel 2021, +2,9 per cento) corrispondenti a una perdita di capacità lavorativa di ca. 6.450 FTE e, in termini di costo, a un onere stimato dalla Società in circa 258,2 mln. Il tasso di assenteismo è del 5 per cento. Diminuiscono le risorse titolari dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 10477 che passano da ca. 23.400 del 2021 a ca. 17.500. Le relative assenze dal servizio hanno determinato la perdita di 6 giorni di lavoro pro/capite annui (in linea con il 2021). Relativamente agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro, l’esercizio 2022 ha registrato un incremento del fenomeno, passando da 11.127 casi del 2021 a 26.223 (+135,7 per cento). I dati esposti includono 21.422 infortuni denunciati per contagio da Covid-19 (6.137 casi nel 2021), pari all’81,7 per cento del fenomeno. In aumento i relativi indici di frequenza (156 per cento) e gravità (2,2 per cento). Al netto della casistica riconducibile al Covid-19, gli incidenti del 2022 contano 4.801 casi (4.990 nel 2021, -3,8 per cento). Per neutralizzare gli effetti distorsivi prodotti dalla pandemia sull’andamento del fenomeno, la Società ha monitorato il numero degli infortuni attraverso l’applicazione di una media mobile triennale, con avanzamento annuale, utilizzando i dati degli infortuni, al netto del Covid-19, per un periodo complessivo di 5 anni (2018-2022). Tale criterio ha consentito di rilevare un trend di diminuzione del numero degli eventi della media del periodo 2020-2022, sia rispetto al triennio 2019-2021 (- 11,2 per cento), sia rispetto al triennio 2018-2020 (-10,1 per cento). Per quanto attiene agli ambiti di lavoro e alle causali degli incidenti, gli infortuni registrati nell’uso di motoveicoli (collisione con terzi, cadute senza collisione e posizionamento del mezzo) occupano circa il 27 per cento del fenomeno, mentre le cadute durante il percorso a piedi riguardano ca. l’11,4 per cento. Gli incidenti mortali registrati nel 2022 sono 8 (7 sul lavoro e 1 in itinere)78, mentre nel 2021 sono stati 10 (8 sul lavoro e 2 in itinere).
Malattie e infortuni. Art. 56 Maternità
Malattie e infortuni. (Art. 49) La definizione di una nuova disciplina del trattamento in caso di malattia o infortunio costituisce indubbiamente uno dei profili più innovativi del testo coordinato del ccnl 11 luglio 1999. In primo luogo, va rilevato come l' introduzione di detta normativa vada ben oltre il mero coordinamento di preesistenti discipline, ma realizzi una innovazione rispondente alla finalità - fortemente perseguita dall' ABI - di maggiore certezza applicativa in una materia particolarmente delicata quale è quella della malattia. Non può, infatti, trascurarsi che il disposto dell' art. 49 in commento non solo armonizza le pregresse discipline ABI ed ACRI, notevolmente disomogenee tra loro, ma tiene conto anche del fatto che le medesime - ed in particolare quella ABI - sono state nel corso degli anni oggetto di una cospicua elaborazione giurisprudenziale che, nella sostanza, ha introdotto - relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto di malattia - un regime "fattuale" diverso da quello "formale" e con il medesimo concorrente. In particolare, nell' art. 49 le Parti nazionali hanno individuato due diversi regimi del comporto per malattia: uno c.d. "secco", nel quale vengono presi in considerazione i periodi di assenza continuativa, ed uno, c.d. "per sommatoria", che considera, invece, le assenze intervenute nei 48 mesi precedenti l' ultimo giorno di assenza considerato. A tale proposito, si sottolinea come i due diversi regimi di calcolo del comporto per malattia siano tra loro concorrenti, in quanto l' applicazione dell' uno piuttosto che dell' altro sistema è ovviamente connessa alla singola fattispecie presa in considerazione. Con riferimento ai periodi di comporto è appena il caso di rammentare che ai fini della disciplina poc' anzi richiamata, non si tiene conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi, come già previsto dal ccnl ACRI. Per la restante parte l' art. 49 ricalca clausole già contenute nei ccnl ABI (ad esempio, trattamento per il lavoratore ultrasessantenne con diritto alla pensione di vecchiaia; maggiorazioni del comporto a vario titolo, etc.). Sempre sulla scorta della pregressa disciplina ABI, l' art. 49 statuisce ancora che, qualora la malattia o l' infortunio proseguano oltre i termini suindicati, il lavoratore, prima della scadenza dei medesimi, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima d...