Gravidanza e puerperio. 1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151 2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta. 3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. 4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti. 5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 6. A norma dell’art. 21 del T.U.: a) Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione; b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato: a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento. b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età; d) Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione. e) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al punto d). 8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.: a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma1) del presente articolo. d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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Gravidanza e puerperio. 1. In caso di gravidanza o di puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’art. 16 T.U. trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151
2n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e successive modifiche ed integrazioni. La lavoratrice ha inoltre dirittoA parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richia- mate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di assenza dal lavoro stabilito congedo di maternità previsto dall’art. 16 22 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° n. 151, ad una integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi l’importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice quale ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche inizio il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità Lo stesso trattamento economico di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
e) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto . Qualora durante il periodo di cui gravidanza o di puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio della malattia, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma1) del presente articolo.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 2795 se risulti ad essa più favorevole. La nascita di un figlio o il perfezionamento della pratica di adozione o dell’affido preadottivo danno diritto al padre dipendente consortile di fruire di un giorno di permesso retribuito. Nel caso di nascita di un figlio il dipendente, pur dovendo tempestivamente comunicare al Consorzio la fruizione del giorno di permesso, non è tenuto al rispetto di alcun preavviso. I congedi di cui all’art. 32, comma 21 del D.Lgs. 26 marzo 2001, T.U. (comma 6 del n. 151 e successive modificazioni, sono fruibili sia su base giornaliera che su base oraria dai lavoratori e dalle lavoratrici con le modalità di cui al presente articolo). L’opzione tra la fruizione su base giornaliera o base oraria è rimessa alla libera scelta del singolo genitore. La fruizione su base oraria è con- sentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel xxxxx xxx xxx- xx ha inizio il congedo. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, che il genitore è tenuto a preavvisare il Consorzio per iscritto, tramite e-mail o altra forma di comunicazione scritta contenente l’indicazione della data, con almeno 5 giorni di preavviso in caso di congedo parentale su base giornaliera e con almeno 2 giorni di preavviso in caso di congedo parentale su base oraria. La comunicazione dovrà altresì contenere l’indicazione di inizio e di fine del periodo di congedo. Per tutto quanto non sia stato chiesto dalla lavoratricespecificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo V del D.Lgs. 26 marzo 2001, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratoren. 151 e successive modificazioni.
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Gravidanza e puerperio. 1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’artdiritto, a norma dell’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151, di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il par- to avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione in- tegrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza diffe- renza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice lavora- trice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva complessi- va del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista specia- lista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico me- dico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'artall’art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto all’Istituto erogatore dell'indennità dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'artdell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione all’atto dell’adozione o dell'affidamentodell’affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati di- sciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive succes- sive modificazioni, il congedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione l’adozione e l'affidamento l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice lavora- trice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente corrispon- dente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione l’adozione e l'affidamentol’affidamento. Il congedo non comporta indennità né nè retribuzione.
e) L'ente L’ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza all'estero all’estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché nonchè in caso di affidamento esclusivo esclusi- vo del bambino al padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto punto
a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni condi- zioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'artdell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma1comma 1) del presente articolo.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché non- ché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 7 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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Gravidanza e puerperio. divieto di licenziamento e dimissioni
1. In caso ) La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità è tenuto a darne ricevuta.
2) Per usufruire dei benefici connessi con il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta inoltre a presentaread inviare al datore di lavoro, entro trenta giorniil 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del figliobambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, ovvero la dichiarazione sostitutivavidimato dal sindaco, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 4452128.
73) Ai sensi del D.lgs. A norma degli artt. 26 e 27 n. 151/2001, le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del T.U. citato:periodo di gravidanza, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
a4) Il congedo divieto di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto licenziamento opera anche per il lavoratore padre in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
e) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata fruizione del congedo di cui al punto a)all'articolo 28 del citato D.lgs. n. 151/2001, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di maternità un anno di età del bambino.
5) La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e affidamento sulla base della disciplina di cui all'articolo 54, comma 9, del suddetto D.lgs. n. 151/2001.
6) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
7) Ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
8) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
9) La risoluzione consensuale del rapporto o per la parte residua che sarebbe spettata alla richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di morte o adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di grave infermità della madre ovvero di abbandonocui all’articolo 54, nonché in comma 9, D.lgs. n. 151/2001, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio.
10) In caso di affidamento esclusivo dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54 del bambino D. Lgs n. 151/2001, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al padrepreavviso.
b11) Il padre lavoratore che intenda avvalersi Ai sensi della Legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'Inps, da corrispondersi a carico del diritto di cui al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445fatto di cui all'articolo 142.
c12) Il trattamento economico Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e normativo è quello spettante ai sensi del comma1) del presente articolopuerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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Samples: CCNL Del Settore Turismo Stabilimenti Balneari, Accordo Di Rinnovo
Gravidanza e puerperio. divieto di licenziamento e dimissioni
1. In caso ) La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità è tenuto a darne ricevuta.
2) Per usufruire dei benefici connessi con il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta inoltre a presentaread inviare al datore di lavoro, entro trenta giorniil 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del figliobambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, ovvero la dichiarazione sostitutivavidimato dal sindaco, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 4452128.
73) Ai sensi del D.lgs. A norma degli artt. 26 e 27 n. 151/2001, le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del T.U. citato:periodo di gravidanza, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
a4) Il congedo divieto di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto licenziamento opera anche per il lavoratore padre in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
e) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata fruizione del congedo di cui al punto a)all'articolo 28 del citato D.lgs. n. 151/2001, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di maternità un anno di età del bambino.
5) La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e affidamento sulla base della disciplina di cui all'articolo 54, comma 9, del suddetto D.lgs. n. 151/2001.
6) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
7) Ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
8) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
9) La risoluzione consensuale del rapporto o per la parte residua che sarebbe spettata alla richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di morte o adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di grave infermità della madre ovvero di abbandonocui all’articolo 54, nonché in comma 9, D.lgs. n. 151/2001, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio.
10) In caso di affidamento esclusivo dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54 del bambino D. Lgs n. 151/2001, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al padrepreavviso.
b11) Il padre lavoratore che intenda avvalersi Ai sensi della Legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'Inps, da corrispondersi a carico del diritto di cui al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445fatto di cui all'articolo 146.
c12) Il trattamento economico Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e normativo è quello spettante ai sensi del comma1) del presente articolopuerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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Samples: Collective Labor Agreement
Gravidanza e puerperio. 1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’artdiritto, a norma dell’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151, di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né nè retribuzione.
e) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma1comma 1) del presente articolo.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 7 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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Gravidanza e puerperio. 1. In caso Art (Congedo parentale a ore) Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto conciliare i tempi di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario vita e di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione è stabilito che il medico specialista congedo parentale di cui all'art. 99 del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6c.c.n.l. A norma dell’art. 21 del T.U.potrà essere fruito anche a ore, secondo le seguenti modalità:
a) Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice lavoratore che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
e) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata intende avvalersi del congedo di cui al punto a)in parola, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto a) presenta deve comunicare al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso sua intenzione con un preavviso minimo di abbandonoquindici giorni, indicando: - il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello numero di mesi di congedo parentale spettante ai sensi del comma1) del presente articoloD.Lgs. n. 151/2001 che intende utilizzare; - l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite; - la programmazione mensile delle ore di congedo che dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali. Non sono ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere, salvo diversa intesa tra le parti.
db) la fruizione del congedo a ore è ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del periodo massimo spettante ai sensi di legge. Il congedo lavoratore ha diritto di cumulare, anche nella stessa giornata, altri riposi o permessi previsti dalla legge o dal c.c.n.l., sempre nel rispetto del limite di cui agli arttall'ultimo periodo del precedente punto a). 26, comma 1, Per il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e 27, comma 1, T.U., nonché quello da erogare per ciascuna ora di cui all’artcongedo viene utilizzato il divisore orario contrattuale 168. 27, comma 2, T.U. (comma 6 Tutti gli oneri di comunicazione all'Inps in merito alla fruizione del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, congedo parentale a ore restano in capo al lavoratorelavoratore interessato.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Gravidanza e puerperio. 1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’artdiritto, a norma dell’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151, di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'artall’art. 16, lett. .
a), ) la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto all’Istituto erogatore dell'indennità dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'artdell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione all’atto dell’adozione o dell'affidamentodell’affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione l’adozione e l'affidamento l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione l’adozione e l'affidamentol’affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
e) L'ente L’ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza all'estero all’estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'artdell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma1comma 1) del presente articolo.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 7 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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Gravidanza e puerperio. divieto di licenziamento e dimissioni
1. In caso ) La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità è tenuto a darne ricevuta.
2) Per usufruire dei benefici connessi con il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta inoltre a presentaread inviare al datore di lavoro, entro trenta giorniil 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del figliobambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, ovvero la dichiarazione sostitutivavidimato dal sindaco, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 4452128.
73) Ai sensi del D.lgs. A norma degli artt. 26 e 27 n. 151/2001, le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del T.U. citato:periodo di gravidanza, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
a4) Il congedo divieto di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto licenziamento opera anche per il lavoratore padre in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
e) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata fruizione del congedo di cui al punto a)all'articolo 28 del citato D.lgs. n. 151/2001, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di maternità un anno di età del bambino.
5) La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e affidamento sulla base della disciplina di cui all'articolo 54, comma 9, del suddetto D.lgs. n. 151/2001.
6) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
7) Ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
8) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
9) La risoluzione consensuale del rapporto o per la parte residua che sarebbe spettata alla richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di morte o adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di grave infermità della madre ovvero di abbandonocui all’articolo 54, nonché in comma 9, D.lgs. n. 151/2001, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio.
10) In caso di affidamento esclusivo dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54 del bambino D. Lgs n. 151/2001, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al padrepreavviso.
b11) Il padre lavoratore che intenda avvalersi Ai sensi della Legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'Inps, da corrispondersi a carico del diritto di cui al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445fatto di cui all'articolo 141.
c12) Il trattamento economico Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e normativo è quello spettante ai sensi del comma1) del presente articolopuerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Gravidanza e puerperio. 1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’artdiritto, a norma dell’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151, di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'artall’art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto all’Istituto erogatore dell'indennità dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'artdell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione all’atto dell’adozione o dell'affidamentodell’affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;.
d) Per l'adozione l’adozione e l'affidamento l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione l’adozione e l'affidamentol’affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
e) L'ente L’ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza all'estero all’estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'artdell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma1comma 1) del presente articolo.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 7 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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Gravidanza e puerperio. 1. In caso Durante lo stato di gravidanza o e puerperio la lavoratrice ha diritto di ad astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151lavoro:
2a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui al punto precedente. La lavoratrice ha inoltre dirittodiritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo di cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a),b) e c) devono essere computati agli effetti indicati dall’art. 6 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204. Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computabile solo ai fini di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della L. 30 dicembre 1971 n.1204.
2. Durante il periodo di assenza dal lavoro stabilito obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all’ottanta per cento ed al trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell’INPS dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 200174 della L. 23 dicembre 1978, n° 151n. 833, ad una integrazione dell’indennità erogata dall’INPSsecondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 della L. 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della L. 29 febbraio 1980 n. 33.
3. La lavoratrice in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall’Ufficiale sanitario o da un medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
4. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo comma dell’articolo anno di vita del bambino, due periodi di riposo , anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
5. Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli artt. 7 e 15 della Legge L. 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre nonché il diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione assentarsi dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 durante la malattia del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore inferiore a sei tre anni all'atto dell'adozione sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o dell'affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidatario ai sensi della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge L. 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
e) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al solo padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma1) del presente articolo.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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Gravidanza e puerperio. 1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’artdiritto, a norma dell’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151, di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né nè retribuzione.
e) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma1) del presente articolo.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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Gravidanza e puerperio. 1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’artdiritto, a norma dell’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151, di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il par- to avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione in- tegrazione dell’indennità erogata dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza diffe- renza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice lavora- trice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro la- voro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'artall’art. 16, lett. a), la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto all’Istituto erogatore dell'indennità dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'artdell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione all’atto dell’adozione o dell'affidamentodell’affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati di- sciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive succes- sive modificazioni, il congedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione l’adozione e l'affidamento l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice lavora- trice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente corrispon- dente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione l’adozione e l'affidamentol’affidamento. Il congedo non comporta indennità né nè retribuzione.
e) L'ente L’ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza all'estero all’estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché nonchè in caso di affidamento esclusivo esclusi- vo del bambino al padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto punto
a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni condi- zioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'artdell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma1comma 1) del presente articolo.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché non- ché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 7 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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Gravidanza e puerperio. 1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’artdiritto, a norma dell’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151, di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione dell’indennità erogata eroga- ta dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo con- gedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato con- venzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'artall’art. 16, lett. a), la lavoratrice lavoratri- ce deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto all’Istituto erogatore dell'indennità dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata indi- cata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita na- scita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'artdell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento affi- damento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione all’atto dell’adozione o dell'affidamentodell’affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso all’effettivo in- gresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo con- gedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l'adozione l’adozione e l'affidamento l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione l’adozione e l'affidamentol’affidamento. Il congedo non comporta com porta indennità né nè retribuzione.
e) L'ente L’ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza all'estero all’estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandonoab- bandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'artdell’art. 47 del decreto decre- to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma1comma 1) del presente articolo.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 6 7 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
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