Gruppi tecnici di lavoro distrettuali Clausole campione

Gruppi tecnici di lavoro distrettuali. Per il governo e la gestione territoriale degli interventi necessari si è reputato efficace la costituzione di 3 gruppi tecnici di lavoro distrettuali, di concertazione interistituzionale tra i Soggetti più prossimi alle situazioni di disabilità, per rendere le azioni attivabili più tempestive e mirate. La funzione dei gruppi tecnici di lavoro distrettuali richiama la competenza dei Servizi Sociali, dell’Azienda U.S.L. - U.O.NPIA, degli Istituti Scolastici Autonomi (I.S.A.), dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Xxxxxx Xxxxxxx Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna (U.S.T.), almeno per le azioni decisionali di diretto coinvolgimento, e può avvalersi della collaborazione di tutti gli altri Soggetti territoriali. I Gruppi tecnici di lavoro distrettuali indirizzano le proprie competenze alle seguenti azioni: − collaborare con le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.) per la progettazione, l’orientamento, la realizzazione del progetto di vita dell’alunno in entrata e in uscita dal sistema scolastico; − collaborare con la scuola nelle fasi di avvio o modifica del percorso scolastico, nel definire le migliori condizioni di contesto da realizzare per gli sviluppi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e si impegna a determinare gli interventi e le risorse professionali ritenute necessarie alla scuola per la migliore inclusione degli alunni con disabilità; − monitorare la qualità dell’integrazione scolastica e a rendicontare sugli esiti al G.L.I.P.; − i gruppi tecnici di lavoro distrettuali si costituiscono per nomina diretta da parte degli Attori Istituzionali che lo compongono, il coordinatore è il Referente per l’integrazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l'Xxxxxx-Romagna Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna. Presso ogni Circolo o Istituto, il gruppo studio e di lavoro, si costituisce con il compito di promuovere e coordinare i progetti e le azioni positive messe in atto da ogni unità scolastica per favorire l’integrazione, ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo e di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo - riabilitativo individualizzati (la cui stesura resta di competenza di gruppi di lavoro “tecnici” che si costituiscono in riferimento al singolo alunno) I gruppi di studio e di lavoro G.L.I. operanti nelle singole scuole e nominati dal Dirigente Scolastico, hanno il compito di “collaborare alle iniziative educative e di integrazione predispo...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: