Principi generali e finalità Clausole campione

Principi generali e finalità. 1. Le Parti, nell’ambito delle rispettive autonomie e specifiche finalità istituzionali, si impegnano ad informare i propri rapporti al principio di leale collaborazione ed a perseguire un modello di relazioni basato sulla programmazione congiunta delle forme di integrazione tra attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca.
Principi generali e finalità. I principi fondamentali a cui si ispira l’Accordo di Programma e gli obiettivi che esso persegue sono delineati dalla L.104/92 e trovano una coerente affermazione nella legislazione successiva sia in materia di istruzione, di politiche sociali e sanitarie, sia nella nuova configurazione del sistema delle relazioni e collaborazioni locali come previsto dalla riforma del Titolo V della Costituzione. In questo quadro normativo innovato, l’Accordo di programma della provincia di Ravenna si caratterizza come atto che raccorda il livello regionale di programmazione al livello locale, promuovendo e sostenendo la rete di relazione e condivisione sul territorio al fine di assicurare una positiva ricaduta sulle effettive opportunità di inclusione dei soggetti destinatari.
Principi generali e finalità. 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
Principi generali e finalità. Art. 3 ‐ Principi ispiratori
Principi generali e finalità. 1. L'Università telematica San Xxxxxxxx Roma, di seguito Università, istituisce ed attiva corsi di studi a distanza utilizzando tecnologie informatiche e telematiche in conformità alle prescrizioni tecniche del Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003.
Principi generali e finalità. 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. 2. I rifiuti devono essere raccolti e recuperati o smaltiti con il minor dispendio energetico possibile, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. 3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (ad esempio attraverso l’utilizzo di tecnologie pulite, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli Art. 2 - Principi generali e finalità 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. 2. I rifiuti devono essere raccolti e recuperati o smaltiti con il minor dispendio energetico possibile, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. 3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale ed eurounitario e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata...
Principi generali e finalità. 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le modalità organizzative del servizio Casa Residenza Anziani del Comune di Reggiolo. Ogni persona interessata ad usufruire della struttura riceverà una copia del regolamento allo scopo di far conoscere il servizio e le norme che lo disciplinano. Ogni utente e/o suo familiare dovrà, al momento dell’ingresso, sottoscrivere l’impegno di rispettare le norme inerenti il funzionamento della struttura.
Principi generali e finalità. Art. 27 - Autotutela – Principi
Principi generali e finalità. 1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l’ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.
Principi generali e finalità. Il servizio di trasporto scolastico è istituito nelle zone periferiche del territorio comunale ed è destinato agli studenti iscritti alla scuola di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, pubblica e privata. Il servizio concorre all'attuazione del diritto allo studio con lo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica.