IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Clausole campione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l’inte- grazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l’attuazione delle iniziative; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finan- ziaria 2005) e successive modificazioni e integrazioni che, all’art. 1, comma 354, prevede l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, del Fon- do rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. E LO SVILUPPO SOSTENIBILE Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recan- te «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e pro- roga del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l’art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall’assemblea generale dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, sta- bilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comi- tato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato intermini- steriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»), che — all’art. 1, come modificato dall’art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 — ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti stra- tegici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma predi- sposto secondo i criteri e le indicazioni procedurali conte- xxxx nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, detto Programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Dispo- sizioni ordinamentali in materia di pubblica ammini- strazione», che, all’art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico sia dotato del «Codice unico di progetto» (CUP) per le finalità previste dalla legge 17 marzo 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito presso questo Comitato ai sensi dell’art. 1, comma 5, di detta legge;
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attri- buzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l’art. 16, concernente l’istituzione e le at- tribuzioni del Comitato interministeriale per la program- mazione economica (CIPE), nonché le successive dispo- sizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di- ritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all’art. 11, ha demandato a questo Comitato l’emanazione di diretti- ve per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall’anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all’art. 10 ha dettato, tra l’altro, ulteriori disposizioni in tema di con- cessioni autostradali; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei mi- nistri in data 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 1994, recante «Principi sull’erogazione dei servizi pubblici»; Vista la delibera di questo Comitato 24 aprile 1996, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pub- blica utilità non già diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l’istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la rego- lazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituzione poi disposta con la delibera 8 maggio 1996, n. 81, pubbli- cata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1996; Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 1996, con la quale que- sto Comitato ha definito lo schema regolatorio complessi- vo del settore autostradale e in particolare viene indicata la metodologia del price-cap quale sistema di determina- zione delle tariffe, nonché stabilita in cinque anni la dura- ta del periodo regolatorio;
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l’art. 7, commi 26 e 27, che at- tribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa la gestio- ne del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge del 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 61;
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Visto l’art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle com- petenze del CIPE, a norma dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comi- tato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell’ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera a), prevede che il CIPE, tra l’altro, definisce le linee di poli- tica economica da perseguire in ambito nazionale, comu- nitario e internazionale;
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Visti i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 1311/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativi alla disciplina e alla quantificazio- ne dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di co- ordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l’altro, al Comitato stesso, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l’elaborazione degli indirizzi gene- rali da adottare per l’azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministra- zioni a essa interessate e l’adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento del- la Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrati- vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni; Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente di- sposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS), che prevede, tra l’altro, il preventivo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti (CIPET), isti- tuito con legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma 1;
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Visto l’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera di questo Co- mitato, deve essere approvato un Piano nazionale di edi- lizia abitativa;