IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Clausole campione

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. Gli impianti d’illuminazione devono essere alimentati da appositi interruttori installati nel citato quadro generale e suddivisi in più sottosezioni in modo da poterne garantire il sezionamento. Nei singoli locali devono essere predisposti i sistemi per il comando in locale dell’accensione e dello spegnimento dei singoli corpi illuminanti o gruppi di essi. In tutti gli ambienti vanno installati corpi illuminanti con lampade di ultima generazione a basso consumo e lunga durata. Gli impianti d’illuminazione di emergenza devono essere realizzati prevedendo la installazione di lampade di tipo autoalimentato con integrati kit “inverter” e batterie tampone. L’autonomia minima dovrà essere non inferiore a 120 minuti per ognuna di dette lampade. Medesima tipologia di corpi illuminanti dovrà essere utilizzata per la realizzazione del sistema d’illuminazione di sicurezza. Sia il circuito dell’illuminazione di emergenza che di sicurezza devono essere derivati dalla sezione del quadro di piano alimentata con linea preferenziale (da gruppo elettrogeno).
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. In caso di lavori notturni o di lavori in ambienti privi di illuminazione sufficiente sarà necessario installare un impianto di illuminazione delle aree di lavoro e delle aree a servizio. Il grado di illuminamento generale e quelle delle aree di lavoro dovranno essere specificamente stabiliti in funzione delle lavorazioni da svolgere. In linea generale si stabilisce che l’illuminamento generale debba essere non inferiore a 100 Lux e che l’illuminamento localizzato non inferiore a 200 Lux. Si sottolinea che il grado di uniformità (area di lavoro priva di ombre) deve essere superiore a 0,7 per le aree di lavoro e superiore a 0,2 comprendendo anche le aree a servizio. L’impianto di terra sarà necessario solo per le postazioni fisse di lavoro dotate di macchine od attrezzature (betoniera, ponteggio, sega circolare) vedi Lay - Out di cantiere. L’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si presume non necessario in quanto l’intera area è probabilmente autoprotetta soprattutto per l’assenza di grandi masse ferrose. In ogni caso l’impresa dovrà effettuare specifica verifica della protezione presente, specialmente in relazione alle macchine che potranno essere presenti, e, conseguentemente, far redigere specifico progetto per la protezione dalle scariche atmosferiche. Le forniture dei materiali avverranno lungo l'ordinaria viabilità precedentemente descritta, secondo le necessità del cantiere organizzate nel Lay Out di Cantiere. L’area di cantiere non è accessibile da estranei. I fornitori potranno essere ammessi all’interno dell’area di cantiere esclusivamente per espletare le attività di carico e scarico, e solo sotto la diretta sorveglianza del Responsabile di cantiere. Nel caso di forniture particolari che prevedano l’ingresso del fornitore all’interno dell’area si prescrive che le lavorazioni in corso al momento dovranno essere interrotte e le operazioni di accesso e carico o scarico dovranno essere assistite da “moviere”. Nel Lay - Out di cantiere è individuata l’area destinata alle operazioni di carico e scarico.
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. L’Aggiudicatario deve eseguire ispezioni notturne atte ad individuare l’esistenza di eventuali anomalie con frequenza tale che tutti i punti luce risultino ispezionati almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, fatti salvi i casi di impianti con punti luce telecontrollati singolarmente. La programmazione e gli esiti delle ispezioni devono essere gestiti a sistema (art. 3.17.3), quindi tracciati almeno con riferimento ai tempi e ai luoghi di esecuzione delle ispezioni ed alle eventuali anomalie riscontrate. Ogni anomalia di funzionamento, individuata a seguito delle ispezioni, deve essere segnalata dal personale dell’Aggiudicatario alla propria Centrale Operativa affinché vengano attivate le procedure di intervento (rif. rt.3.17.2).
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI NORME GENERALI Tutti gli impianti saranno eseguiti a regola d'arte, seguendo le indicazioni degli elaborati di progetto, in modo da garantire la loro migliore qualità e sicurezza, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare delle: - norme CEI, in particolare:
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. Verifica e controllo integrità corpi illuminanti di qualsiasi tipo in ogni loro parte e accessorio (schermi griglie ottiche, ecc). Verifica e controllo elemento illuminante di qualsiasi tipologia e sostituzione dello stesso se in fase di esaurimento. Verifica e controllo funzionalità reattori, accenditori e starter.
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. L'illuminamento dei passaggi e dei luoghi di lavoro è indispensabile in quanto riduce considerevolmente l'affaticamento fisico e visivo, aumentando il comfort degli ambienti di lavoro quindi del benessere e del rendimento dei lavoratori. Le fonti luminose non devono provocare abbagliamento ma, al contrario, devono rendere visibile tempestivamente e chiaramente la presenza di rischi per persone e mezzi di cantiere. Di notte dovrà essere ben illuminato l'ingresso e il perimetro del cantiere su strada. Inoltre una insufficiente illuminazione è certamente causa frequente di infortuni sul lavoro anche gravi. L’illuminazione assolve pertanto tre scopi principali: • Consentire la corretta esecuzione delle lavorazioni sia dal punto di vista tecnico, che da quello antinfortunistico; • Vedere i movimenti degli altri lavoratori e controllare la propria posizione nei confronti dei mezzi meccanici; • essere visibili da parte dei manovratori dei mezzi d’opera. L’illuminazione ordinaria nel cantiere può essere attuata con apparecchi fissi, trasportabili o portatili. In corso d'opera l'Appaltatore dovrà procedere giornalmente al mantenimento in efficienza dell'impianto di illuminazione garantendo una luminosità minima di 20 lux in tutte le aree ed integrando l’impianto di illuminazione in relazione alle lavorazioni in corso nelle singole zone. Nel caso di lavorazioni di maggior dettaglio dovrà essere prevista un’illuminazione maggiore anche con l’impiego di lampade portatili, vedi successiva tabella.
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. Descrizione con caratteristiche tecniche in capitolato standard eurospin
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. Gli impianti di illuminazione dovranno essere realizzati nei seguenti casi: - lavori notturni; - operatività del cantiere in eccedenza alle ore 17:00 nel periodo invernale; - scarsa visibilità costante dei posti di lavoro o percorsi di cantiere con particolare riferimento ai locali interni non illuminati naturalmente e quindi con scarsa luminosità naturale anche di giorno, quali corpi scala e locali al piano interrato. L’ impianto dovrà garantire l’illuminazione delle zone interessate dalle lavorazioni compreso i punti di stoccaggio dei materiali, dei percorsi sia pedonali che carrabili e garantire i seguenti livelli minimi di illuminazione: - passaggi, percorsi pedonali e carrabili: 20 lux; - punti di stoccaggio: 30 lux; - postazioni di lavoro: 50 lux. - postazioni di lavoro particolari e di alta finitura: 100 lux. L’impianto di illuminazione dovrà risultare indipendente dall’impianto di distribuzione elettrica per le necessità di cantiere o mediante quadro di esclusiva pertinenza nonché periodicamente controllato al fine di rilevare eventuali malfunzionamenti in genere. Si ricorda che ogni qual volta la luminosità naturale, durante le ore di lavoro, dovesse essere inferiore ai suddetti valori (per ogni categoria casistica), le lavorazioni dovranno essere sospese, e potranno riprendere solamente dopo l’entrata in regime dell’impianto di illuminazione (ove presente) o il ristabilirsi delle condizioni di visibilità minime.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.