Immunità fiscale Clausole campione

Immunità fiscale. (a) La Società, i suoi redditi, i suoi beni, gli altri attivi, nonché le negoziazioni e operazioni da essa attuate nell’ambito del presente Accordo, sono esenti da ogni genere d’imposta e di diritto doganale. La Società è parimenti esente da ogni responsabilità relativa al pagamento, alla trattenuta e alla riscossione di un’imposta, d’un contributo o di qualsiasi tassa. (b) Gli onorari e gli emolumenti versati dalla Società ai suoi funzionari o impie- gati, che non siano cittadini o attinenti del Paese dove esercitano le loro fun- zioni, sono parimenti esenti da ogni imposta. (c) Sulle obbligazioni o su i valori emessi dalla Società, da chiunque detenuti, inclusi i benefici e gli interessi che ne provengono, non è riscossa imposta alcuna: (i) che li discrimini semplicemente in quanto emessi dalla banca; (ii) che giurisdizionalmente si basi solo sul luogo o la moneta d’emissione, oppure la moneta di regolamento o di pagamento, o infine sull’ubi- cazione di un’agenzia o d’un ufficio d’affari della Società. (d) Sulle obbligazioni o su i valori garantiti della Società, da chiunque detenuti, inclusi i benefici e gli interessi che ne provengono, non è riscossa imposta alcuna: (i) che li discrimini semplicemente in quanto la garanzia è fornita dalla Società; (ii) che giurisdizionalmente si basi solo sull’ubicazione di un’agenzia o d’un ufficio d’affari della Società.
Immunità fiscale. 1. La Banca, i suoi averi, beni, redditi operazioni e transazioni vanno esenti da imposte e diritti doganali. La Banca va pure esente da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o la riscossione di imposte o tasse. 2. Nessuna imposta è riscossa su o a cagione di salari ed onorari pagati dalla Banca ai propri Amministratori, supplenti, funzionari o impiegati, compresi gli esperti in missione, tranne qualora il Paese membro, depositando lo strumento di ratifica o d’accettazione, abbia dichiarato di riservare a se stesso, o a una sua suddivisone politica, il diritto di riscuotere imposte sui salari ed onorari della Banca pagati ai suoi cittadini o attinenti. 3. Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o suoi valori emessi dalla Banca, presso qualunque possessore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta, di qualunque specie, i) la quale discrimini tale obbligazione o valore per l’unico motivo d’essere stati emessi dalla Banca; oppure ii) la quale riposi sull’unica base giuridica del luogo o della valuta d’emissione o pagamento, o della sede d’un ufficio o d’un centro operativo della Banca. 4. Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui valori garantiti dalla Banca, presso qualunque detentore, né sui pertinenti dividenti o interessi, alcuna imposta, di qualunque specie, i) la quale discrimini tale obbligazione o valore per l’unico motivo d’essere stati garantiti dalla Banca; oppure ii) la quale riposi sull’unica base giuridica della sede d’un ufficio o d’un centro operativo della Banca.
Immunità fiscale. Il Fondo, i suoi averi, beni, redditi, operazioni e transazioni sono esenti da ogni imposta diretta, nonché da ogni diritto doganale sulle merci importate od esportate per proprio uso per fini ufficiali, e da ogni imposta che abbia effetto equivalente. Il Fondo è del pari esente da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o l’esazione di ogni imposta o diritto.
Immunità fiscale. 1 La Banca, i suoi beni, gli altri averi e redditi come anche le sue operazioni e transazioni, vanno esenti da imposte dirette e diritti doganali. La Banca va pure esente da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o la riscossione di imposte o tasse. i) la quale discrimini tali obbligazioni o valori per l’unico motivo d’essere stati emessi dalla Banca; oppure ii) la quale assuma, come sua base giuridica il luogo o la valuta d’emissione o pagamento o la sede d’un ufficio o d’un centro operativo della Banca. i) la quale discrimini tali obbligazioni o valori per l’unico motivo di essere stati garantiti dalla Banca: oppure ii) la quale assuma, come sua base giuridica, la sede d’un ufficio o di un centro operativo della Banca.
Immunità fiscale. 1) Il Fondo, i suoi averi, beni, redditi, operazioni e transazioni vanno esenti da ogni imposta diretta, da ogni dazio sulle merci importate o esportate per usi ufficiali, nonché da ogni imposta d’effetto equivalente. Il Fondo è pure esonerato da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o la riscossione d’imposte o da dazi. 2) Nonostante i disposti del paragrafo 1, il Fondo non chiederà l’esonero da tasse rappresentanti la mera contropartita di effettive prestazioni di servizio. 3) Gli oggetti importati in franchigia, giusta il paragrafo 1, non possono essere ven- duti sul territorio dello Stato partecipante che l’ha accordata, salva convenzione col medesimo. 4) Non è riscossa imposta alcuna sugli onorari o gli emolumenti versati dal Fondo al presidente e al personale, compresi i periti che lavorano per il Fondo.
Immunità fiscale. Nel campo delle attività ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, così come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l’esonero da imposte relative tutt’al più a commis- sioni dei servizi resi.

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  • Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

  • Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

  • Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge. 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella A di seguito riportata, redatta in fase di presentazione dell’offerta. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie «OG1 e speciale OS6» diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere rea- lizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indica- re in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saran- no individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. A titolo esemplificativo si allega schema della Tabella «A» da compilare in sede di presentazione dell’offerta. TABELLA <<A>> n. Lavori di Categorie ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato,i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura del 30% 1 Impianti tecnologici Prevalente OG11 €. 2 Edifici civili ed industriali Scorporabile OG1 Ai sensi dell’art. 4, commi 4 del capitolato i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - Appartengono a categori…. General… divers… da quella prevalente (comma 4); - Costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappalta- trice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandate o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

  • Requisiti autorizzativi e di accreditamento Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Aspetti fiscali 1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato. 2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (“spazio pubblicitario”) è pari all’importo specificato al comma 1.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.