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Impasto Clausole campione

Impasto. La miscela da adottare per i materiali inerti dovrà presentare una curva granulometrica, secondo i metodi di analisi C.N.R. B.U. n.23, molto ben graduata, ad andamento continuo, compresa entro i seguenti limiti validi per uno spessore finito del manto di usura non inferiore a cm. 3: Per il passante al setaccio 0.4 l’indice di plasticità, secondo i metodi secondo i metodi C.N.R. UNI 10014 dovrà risultare non plastico (NP). I vuoti intergranulari nella miscela degli inerti costipata - secondo The Asphalt Institute, MS 2/1956 - dovranno essere compresi fra il 15% e il 20% in volume. Il contenuto di bitume nell’impasto dovrà essere compreso fra 5,5% e 6,5% riferito al peso secco totale degli inerti. Esso dovrà comunque essere determinato come il minimo necessario e sufficiente ad ottenere il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e di compattezza, di seguito precisati: - elevatissima resistenza meccanica, cioè capacità di sopportare, anche sotto le più alte temperature estive, le sollecitazioni statiche o dinamiche senza rotture o deformazioni permanenti; - idonea visco-elasticità, cioè comportamento opportunamente equilibrato fra i due estremi della rigidità e della plasticità; - la stabilità Marshall dell'impasto, secondo la norma C.N.R. B.U. n.30, determinata su provini costipati con 75 colpi su ciascuna faccia (in conformità con quanto prescritto dalla norma C.N.R. n.178/1995 catalogo delle pavimentazioni stradali) e condizionati a 60°C, dovrà essere la più elevata possibile e comunque pari ad almeno 1100 Kg; - lo scorrimento Marshall dell’impasto, secondo la norma e nelle condizioni sopra indicate, dovrà risultare compreso fra mm. 1 e 3,5 ed essere orientato piuttosto in posizione intermedia fra i valori limiti o più prossima al limite inferiore od a quello superiore, in funzione delle caratteristiche degli strati sottostanti e delle condizioni ambientali e di traffico, secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori; - idonea capacità portante: il rapporto fra stabilità e scorrimento Marshall dovrà risultare superiore a 250 Kg/mm; - congruo riempimento parziale con bitume dei vuoti intergranulari della miscela degli inerti costipata: la percentuale dei vuoti riempiti con bitume, secondo la succitata pubblicazione dello Asphalt Institute, dovrà essere compresa fra 75% e 82% in volume; - addensamento e compattezza idonei: la "densità" (peso di volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n.40 - dei provini Marshall preparati secondo la norm...
Impasto. Lo studio comprende le seguenti fasi: - in prima approssimazione, individuazione della composizione dell'impasto (miscela degli inerti e contenuto di legante) in modo da soddisfare le relative prescrizioni; - in seconda approssimazione, ottimizzazione della composizione dell'impasto in modo da migliorare le caratteristiche intrinseche. Per quanto riguarda la prima fase, in base alle analisi granulometriche dei campioni rappresentativi degli, inerti che si intende impiegare, dovranno essere determinate le percentuali di miscelazione delle diverse pezzature di tali inerti necessarie per ottenere una granulometria della miscela praticamente centrata nel fuso granulometrico prescritto. In relazione alla miscela degli inerti così definita ed alla percentuale di vuoti residui richiesta mediamente per il conglomerato, dovrà essere calcolato il dosaggio orientativo di legante bituminoso: B = D (V' - V") / G' % in peso sugli inerti D = densità a 25°C del bitume modificato (CNR B.U. n°. 67/1978) V'= percentuale di vuoti della miscela degli inerti costipata (CNR B.U. n°. 65/1978), espressa da: V' = 100 (G"- G')/G" % in volume V" = percentuale media di vuoti residui prescritta per i xxxxxxx Xxxxxxxx (CNR B.U. n°. 39/1973), % in volume G' = massa volumica apparente della miscela degli inerti costipata (CNR B.U. n°. 76/1980), g/cmc G" = massa volumica apparente dei granuli della miscela degli inerti (CNR B.U. n°. 63/1978), g/cmc Per quanto concerne la seconda fase, preparati in laboratorio cinque impasti di prova con la miscela di inerti precedentemente definita e percentuale di legante pari rispettivamente a B ed a B+/-0,25 e B+/-0,50, per ogni impasto dovranno essere determinate le caratteristiche intrinseche previste. Riportando su altrettanti grafici le variazioni di queste caratteristiche in funzione del contenuto di legante, dovranno essere rilevate le percentuale di bitume modificato (entro i limiti prescritti) che consentiranno di ottenere i più idonei valori per le diverse caratteristiche (entro i limiti prescritti) e se ne deve dare la media aritmetica. La formula di fattibilità del conglomerato bituminoso ad alta rugosità cosi ottimizzata risulta pertanto costituita da: - percentuale di peso di miscelazione delle diverse pezzature di aggregati lapidei e dell'additivo minerale (filler); - dosaggio del bitume modificato, espresso come percentuale in peso sulla miscela degli inerti. La formula di fattibilità, presentata dall'Appaltatore e documentata con i certi...
Impasto. La miscela da adottare per i materiali inerti dovrà presentare una curva granulometrica, secondo i metodi di analisi C.N.R. B.U. n.23, ad andamento continuo. A titolo orientativo si indicano i seguenti limiti validi per uno spessore finito dello strato di collegamento non inferiore a cm. 7: Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % Crivello 30 100 25 75 - 100 15 55 - 80 10 45 - 70 5 30 - 55 Setaccio 2 20 - 45 0,4 7 - 25 0,18 5 - 15 0,075 3 - 7
Impasto. L’impasto del conglomerato dovrà essere effettuato con impianti di betonaggio forniti di dispositivo di dosaggio e contatori tali da garantire un accurato controllo della quantità dei componenti. Questi (cemento, inerti, acqua ed additivi) dovranno essere misurati a peso; per l’acqua e gli additivi sarà ammessa anche la misurazione a volume. I dispositivi di misura dovranno essere collaudati periodicamente secondo le richieste della Direzione che, se necessario, potrà servirsi dell’Ufficio abilitato alla relativa certificazione. Il quantitativo di acqua d’impasto dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo anche conto dell’acqua contenuta negli inerti. Tale quantitativo determinerà la consistenza del calcestruzzo che, a seconda delle prescrizioni, potrà essere: umida (S1); plastica (S2);semifluida (S3); fluida (S4) o superfluida (S5). Dovranno comunque essere rispettate le norme di cui D.M. 14 Gennaio 2008.
Impasto. L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi) lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei materiali dopo eseguita la vibrazione in opera). Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della pesatura senza debordare. Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneità richiesti. Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio dei cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori potrà consentire l'impiego di aeranti, plastificanti o fluidificanti, anche non previsti negli studi preliminari. In questi casi, l'uso di aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell'Impresa, senza che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato e cioè debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. Per ogni impasto si devono misurare le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando così a rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida. La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 0°C salvo diverse disposizion i che la D.L. potrà dare volta per volta, prescrivendo in tal caso, le norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi.
Impasto. L'impasto del conglomerato dovrà essere effettuato con impianti di betonaggio forniti di dispositivo di dosaggio e contatori tali da garantire un accurato controllo nella quantità dei componenti. Questi (cemento, inerti, acqua ed additivi) dovranno essere misurati a peso; per l'acqua e gli additivi sarà ammessa anche la misurazione a volume. I dispositivi di misura dovranno essere collaudati periodicamente secondo le richieste della Direzione che, se necessario, potrà servirsi dell'Ufficio abilitato alla relativa certificazione. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo di acqua di impasto dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo anche conto dell'acqua contenuta negli inerti. Tale quantitativo determinerà la consistenza del calcestruzzo che, a seconda delle prescrizioni, potrà essere in una delle classi da S1 a S5. In ogni caso il rapporto acqua/cemento, conformemente a quanto prescritto dalla UNI 9858, non dovrà superare, in relazione alle diverse classi di conglomerato richieste, i valori riportati in tabella. Il getto deve essere convenientemente compattato; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera conglomerato a temperature minori di 0°, salvo il ricorso ad opportune cautele.
Impasto. Il fabbricante è libero di comporre il proprio impasto come meglio gli aggrada, sotto la condizione di riprodurre coscienziosamente le proprietà richieste del tipo, marca o campione di base. La carta di puro straccio è quella senza surrogati e senza cariche minerali. La carta senza pasta di legno è quella che, anche composta di qualunque genere di fibre vegetali, non contiene pasta di legno meccanica. E’ tollerata qualche traccia di sostanza legnosa purché l’impasto non contenga pasta di legno meccanica.

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  • Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43. 4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Rendicontazione (i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 30 giugno 2015, fornirà alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest’ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch’esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata. Tali informazioni devono, tra l’altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti Imprese concessi mediante la provvista derivante dai Finanziamenti sino a tale data; (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Imprese; e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali di tutti i Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo fino alla data di invio della relativa comunicazione, suddivisi per ciascun Sotto-plafond nonché, nel caso in cui sia stato costituito il Pegno su Titoli di Stato, dei Finanziamenti Esportazione erogati. Resta inteso che non dovranno essere oggetto di tale comunicazione quei Crediti che siano divenuti Crediti Incagli o Crediti Sofferenze. Con specifico riferimento ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, in virtù del Contratto di Prestito BEI, il modello di rendicontazione prevedrà ulteriori informazioni, quali il numero di dipendenti delle Reti PMI e/o PMI di Rete finanziate mediante il ricorso al Plafond Reti PMI. In caso di ritardo nell’invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni. (ii) Senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza e/o del Patrimonio di Vigilanza Consolidato, ai fini di cui all’Articolo 3.2 (xiii) della Convenzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2015, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come definiti, rispettivamente, nelle definizioni di “Rapporto di Vigilanza Stand Alone” e “Rapporto di Vigilanza Consolidato” di cui alla Convenzione) e aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di modificare, con riguardo alle porzioni di Finanziamento ancora da erogare in favore della Parte Finanziata, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile al Finanziamento ai sensi della definizione di “Margine” di cui alla Convenzione. Inoltre, la Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest’ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

  • Servizio di manutenzione Il Fornitore effettuerà il Servizio di Manutenzione, riparazione, modifiche tecniche e sostituzione di parti presso il Cliente, o presso un proprio Centro di Assistenza. Il Fornitore potrà, a suo giudizio, riparare una macchina con parti di manutenzione nuove o usate o sostituire una macchina con un'altra nuova o usata. Per macchina usata s’intende una macchina in regolari condizioni di funzionamento, che ha superato i test diagnostici del Fornitore e nella quale le parti guaste o eccessivamente usurate sono state sostituite con parti nuove o usate. Per parti usate s’intendono parti garantite, di prestazioni equivalenti alle nuove che sono state appropriatamente installate e provate in un Personal Computer. Qualora le operazioni di manutenzione comportino rimozione o sostituzione di parti o macchine, le parti o macchine sostituite verranno ritirate dal Fornitore che potrà liberamente disporne. Il Fornitore farà ogni ragionevole sforzo per completare le riparazioni entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento. Prima di sottoporre una macchina al Servizio di Manutenzione, il Cliente dovrà rimuovere tutti i programmi, dischi e minidischi, i dispositivi, i collegamenti, le modifiche, a meno che queste siano state effettuate dal Fornitore. Quando il Contratto di Manutenzione ha decorrenza oltre trenta giorni dopo la scadenza del periodo di Garanzia o si riferisce a parti hardware acquisite da Fornitori diversi, viene previsto un periodo di franchigia di tre mesi, durante i quali ogni parte di ricambio sostituita sarà fatturata a prezzo di listino. In ogni caso il Servizio di Manutenzione sarà prestato solo previa presentazione di copia dell'Accettazione della Richiesta di Manutenzione Personal Computer e di copia della fattura di manutenzione quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del canone relativo al periodo per il quale viene richiesta la prestazione. Il Servizio di Manutenzione viene assicurato solo durante le ore lavorative previste dal Contratto di lavoro applicato dal Fornitore.

  • Gravidanza e puerperio Le parti, visto la Legge n° 53 dell’8 Marzo 2000, concernente i “Congedi Parentali” , hanno convenuto sull’opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale Istituto integrandola ed armonizzandola con le specifiche norme innovative contenute nella suddetta legge.

  • Regole di campionamento Nessuna Regole di arrotondamento Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 Valore di soglia TNCO < 10 % Azioni contrattuali Il non rispetto del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale una tantum “Test negativi in collaudo” pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS.

  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.