Inabilità temporanea. (valida solo per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti)
a) integralmente per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali;
b) al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle attività professionali principali. L’Indennità per Inabilità Temporanea viene corrisposta per un periodo mas- simo di 90 (novanta) giorni e con l’applicazione di una Franchigia di 10 (die- ci) giorni . La suddetta Franchigia non viene applicata nel caso di Ricovero con per- nottamento in Istituto di Cura per un periodo continuativo di almeno 14 (quattordici) giorni.
Inabilità temporanea. La temporanea incapacità fisica dell’Assicurato di svolgere la propria attività lavorativa.
Inabilità temporanea. Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera integralmente, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alla sue occupazioni. L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato.
Inabilità temporanea. Se l’Infortunio cagiona un’Inabilità Temporanea la Società corrisponde l’Indennità giornaliera convenuta: · al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni. L’Indennità per Inabilità Temporanea viene corrisposta per un massimo di 365 giorni per Sinistro. L’Indennità viene corrisposta: · a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello dell’Infortunio nel caso di Somma Assicurata non superiore a € 50; la Franchigia è ridotta a 5 giorni quando le prime cure mediche per l’Infortunio siano prestate e certificate da un pronto soccorso dipendente da un presidio ospedaliero; · a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello dell’Infortunio nel caso di Somma Assicurata superiore a € 50. Se l’Infortunio comporta esclusivamente l’operatività della presente garanzia e viene denunciato in ritardo rispetto a quanto previsto al punto. 7.1 "Denuncia e obblighi in caso di Sinistro", si considera come giorno dell’Infortunio quello della denuncia. La presente disposizione non si applica nel caso in cui l’Infortunio sia documentato da referto di pronto soccorso dipendente da un presidio ospedaliero.
Inabilità temporanea. (garanzia valida solo per categoria A dell’Allegato A)
Inabilità temporanea. Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità dell’Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:
a) integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occu- pazioni;
b) al 50% per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
Inabilità temporanea. Se l’infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Socie- tà corrisponde la somma assicurata:
1. integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella to- tale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
2. al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie attività professionali principali e secondarie dichiarate. L’indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell’infortunio denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno della comunicazione della denuncia e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine previsto dall’art. 17 - “Denuncia del sinistro ed obblighi del- l’Assicurato” -, la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo certificato regolarmente in- viato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.
Inabilità temporanea. Se l’infortunio ha per conseguenza una Inabilità Temporanea, viene liquidata la diaria giornaliera assicurata per un massimo di 365 giorni.
Inabilità temporanea. (operante solo se espressamente richiamata nella Categoria assicurata)
a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime;
b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
Inabilità temporanea. Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere all'attività lavorativa dichiarata in Polizza.