Inabilità temporanea Clausole campione

Inabilità temporanea. Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato a svolgere le sue normali occupazioni.
Inabilità temporanea. Se l’Infortunio cagiona un’Inabilità Temporanea la Società corrisponde l’Indennità giornaliera convenuta: · al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni. L’Indennità per Inabilità Temporanea viene corrisposta per un massimo di 365 giorni per Sinistro. L’Indennità viene corrisposta: · a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello dell’Infortunio nel caso di Somma Assicurata non superiore a € 50; la Franchigia è ridotta a 5 giorni quando le prime cure mediche per l’Infortunio siano prestate e certificate da un pronto soccorso dipendente da un presidio ospedaliero; · a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello dell’Infortunio nel caso di Somma Assicurata superiore a € 50. Se l’Infortunio comporta esclusivamente l’operatività della presente garanzia e viene denunciato in ritardo rispetto a quanto previsto al punto. 7.1 "Denuncia e obblighi in caso di Sinistro", si considera come giorno dell’Infortunio quello della denuncia. La presente disposizione non si applica nel caso in cui l’Infortunio sia documentato da referto di pronto soccorso dipendente da un presidio ospedaliero.
Inabilità temporanea. Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquidano l'indennità giornaliera:
Inabilità temporanea. L’indennità per inabilità temporanea è riconosciuta:
Inabilità temporanea. Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità dell’Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:
Inabilità temporanea. (garanzia valida solo per la categoria A dell’Allegato A) 13
Inabilità temporanea. Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera integralmente, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alla sue occupazioni. L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato.
Inabilità temporanea. (valida solo per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti)
Inabilità temporanea. (operante solo se espressamente richiamata nella Categoria assicurata)
Inabilità temporanea. Se l’infortunio ha per conseguenza una Inabilità Temporanea, viene liquidata la diaria giornaliera assicurata per un massimo di 365 giorni.