INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 13, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini specificati nel precedente art. 3; - per ogni situazione, inclusa nelle segnalazioni dell’ufficio tecnico comunale di cui al precedente paragrafo 3.1, che dovesse risultare non adeguatamente risolta nell’ambito delle operazioni di manutenzione programmata; - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempiente.
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INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità di cui al successivo artLa ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere alle forniture ed installazioni nei tempi concordati. 13, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - Eventuali ritardi sia nella messa a disposizione che nell’allestimento delle stesse verranno addebitati alla ditta in misura del 10% del prezzo concordato per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini specificati nel precedente art. 3; - o per ogni situazionedifetto di installazione. Qualora, inclusa in conseguenza dei ritardi commessi dalla ditta, la manifestazione dovesse essere annullata, verranno applicate due penali: una conseguente nel non pagamento della fornitura, ed una mediante l’addebito di pari importo quale sanzione amministrativa e recupero danni. In caso di recidiva nelle segnalazioni dell’ufficio tecnico comunale di cui inadempienze indicate al precedente paragrafo 3.1comma, l'ente ha facoltà di richiedere gli interventi ad altra ditta del settore a totale spesa a carico della ditta inadempiente, che dovesse risultare non adeguatamente risolta nell’ambito delle operazioni potrà fare opposizione o sollevare eccezioni di manutenzione programmata; - sorta. Delle inadempienze faranno prova, tanto in ogni caso via amministrativa quanto in cui via giudiziaria, soltanto i processi verbali redatti dal responsabile dell'ufficio competente, alla presenza e con la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione firma di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempientedue testimoni anche appartenenti all'ente stesso.
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INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 13, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini specificati nel precedente art. 3; - per ogni situazione, inclusa nelle segnalazioni dell’ufficio tecnico comunale di cui al precedente paragrafo 3.1, che dovesse risultare non adeguatamente risolta nell’ambito delle operazioni di manutenzione programmata; - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente Il Committente verificherà con proprio personale incaricato le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dall’appaltatore, e qualora riscontrasse inadempienze o incomplete esecuzioni, farà rilevare al Responsabile di Servizio dell’impresa la mancata o imperfetta esecuzione che dovrà predisporre immediatamente il necessario reintervento. Nell’eventualità che il reintervento richiesto non venga immediatamente effettuato, si provvederà a darne incarico ad altra impresa, il cui costo sarà interamente addebitato all’appaltatore inadempiente. Al fine di consentire il controllo sull’esecuzione del presente capitolato vengono riconosciute dal Committente al Referente Unico, poteri ispettivi, pertanto in proprio o con l’ausilio del personale dipendente comunale incaricato o con l’ausilio di Responsabili di altri servizi potrà effettuare appropriati sopralluoghi. Qualora il Committente riscontri violazioni del presente capitolato e dopo la terza violazione formalizzata per iscritto e fatta pervenire a mezzo fax, posta elettronica o lettera, si procederà all’applicazione delle seguenti penali oltre a quelle previste da altri articoli del presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempiente.:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto