RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausole campione

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell’esecuzione del con- tratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsa- bile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indi- cando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzio- ni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione del- le prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il re- sponsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del respon- sabile del procedimento dichiara risolto il contratto. L’ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie: - interruzione non giustificata del servizio; - gravi e reiterate negligenze nell’espletamento del servizio; - frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’importo contrattuale; - subappalto e cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105 e 106, com- ma 1, lett. d, X.Xxx. 50/2016; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecu- zione del servizio. L’ASL BI, avv...
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezza. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto specifico; • sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 14 del presente Accordo; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Stazione appaltante (tre volte); • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art, 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • l’Appaltatore non intenda sottostare alle penalità previste nell'Art. 15; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgi- mento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 Ai sensi dell’art. 108 del Codice, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 8 Art. 16 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 9
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa ipso jure del contratto d’appalto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. AICA avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., sempre che l’Esecutore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata da AICA con preavviso di non meno di quindici
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni di legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata a/r con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 10 Art. 21 STIPULA DEL CONTRATTO 11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 14.1 La Fondazione CMCC, potrà risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice del Contratti Pubblici.