RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 Ai sensi dell’art. 108 del Codice, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
II.23.3 Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni solari consecutivi, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nomin...
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso di affidamento dei Servizi, la FONDAZIONE ha facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appalti;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITORE, dei requisiti per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedente. In caso di fornitura di servizi, il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto coll...
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art, 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • l’Appaltatore non intenda sottostare alle penalità previste nell'Art. 14; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgi- mento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. | Il Comune procederà alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi individuati dall'art. 108 del Codice. Oltre a quanto già previsto al precedente art. 6 e all'art.10, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a. grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione del servizio, errore grave nell'esercizio dell'attività nonché violazione delle norme in materia di sicurezza applicabili o di ogni altro obbligo previsto dai contratti di lavoro e/o violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
b. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
c. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
d. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
e. inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. Fermo quanto previsto all'art. 10, costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui all'art.10 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'appaltatore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto Affidatario.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 13 Art. 12 IPOTESI DI RECESSO DAL CONTRATTO 14 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 14 RECESSO UNILATERALE 14 Art. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 15
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 8 Art. 16 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 9
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 26
9.5 SPESE 26
9.6 DOMICILIO E FORO COMPETENTE 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare, quando:
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.
d) la risoluzione del contratto potrà avvenire per gravi ed accertate inadempienze ed in tutti i casi previsti dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Al verificarsi delle condizioni innanzi previste, varrà l’applicazione dell’art. 176 d.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni compatibili giusta previsione dell’art. 108 d.lgs. 50/2016.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. MOODART ha facoltà di risolvere il presente contratto in caso di grave inadempimento da parte del CORSISTA, trattenendo tutte le nella voce COSTO DEL CORSO, oltre all’eventuale ed ulteriore risarcimento del danno. Si considerano in ogni caso cause di risoluzione nella voce COSTO DEL CORSO, oltre all’eventuale ulteriore risarcimento del danno: - il mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo di COSTO DEL CORSO; - l’aver posto in essere comportamenti tali da compromettere gravemente lo svolgimento dell’attività formativa con conseguenze anche sugli altri partecipanti. In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del CORSISTA, questo ultimo sarà altresì tenuto a restituire tutto il materiale MOODART SRL TEL +00 000 0000000 XXX XXXX XXXXXXX 13, 37135 VERONA P. IVA E COD. FISC. 04134840232 XXX.XXXXXXX.XXX XXXXXXX@XXX.XX ricevuto dalla scuola.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Art. 13 Recesso